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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07553/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17346/2022 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate- ricorrenti -Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026controed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 24/4/2022, della Commissionetributaria regionale della Puglia, depositata il 13 gennaio 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari la cartella di pagamento n. 14 2015 00162052 71,a lui notificata in qualità di coobbligato, relativa alle iscrizioni a ruoloeffettuate a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, ai sensi dell’art.68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito delle sentenzedella Commissione tributaria provinciale di Bari n. 2387/1/2014 e n.3603/08/2014, che avevano respinto i ricorsi proposti avverso gliavvisi di accertamento diretti al recupero di Iva e II.DD. per gli anni2004, 2005 e 2006, emessi nel 2013 e nel 2014 a caricodell’[OSCURATO:PERSONA], estinta il 10 luglio 2006 e di cuiil Ferrante era stato legale rappresentante.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso solo limitatamente allepretese relative all’anno d’imposta 2005, mentre confermò, per il resto,la legittimità della cartella impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, investitadell’appello di [OSCURATO:PERSONA], accolse il gravame, evidenziando, insintesi, che l’illegittimità della pretesa tributaria esercitata con avvisidi accertamento emessi allorché l’associazione contribuente era giàestinta – illegittimità di fatto riconosciuta in due sentenze delNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesimo Ufficio passate in giudicato, la n. 884/2016 e la n.1954/2019 – determinava, in via consequenziale, l’illegittimità di tuttigli atti, compresa la cartella di pagamento oggetto di impugnazione,successivamente notificati ad [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligato solidale.4.

Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 38 e 2495 cod.civ. poiché la sentenza impugnata, nel ritenere che l’estinzionedell’associazione sportiva avesse determinato l’illegittimità dellapretesa impositiva verso la stessa nonché verso il suo legalerappresentante, si è posta in contrasto con l’indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui i componenti diun’associazione sono sempre coobbligati al pagamento dei debititributari dell’ente sicché, dopo la cessazione dello stesso, essi sonotenuti a versare i tributi non assolti dal disciolto sodalizio associativo.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. poiché la sentenza impugnata ha fondato la propriadecisione su un supposto giudicato esterno in realtà non configurabile,dal momento che la sentenza della CTR n. 1954/2019 era stataimpugnata dinanzi a questa Corte e poi cassata con rinvio, mentre lasentenza della CTR n. 884/2016, pur passata in giudicato, contenevauna statuizione favorevole all’amministrazione finanziaria e non eraperciò invocabile a sostegno della tesi dell’illegittimità della pretesafiscale.Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/20263.

I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati nei termini che di seguitomeglio si precisano.3.1.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quelloper cui il legale rappresentante di associazione non riconosciutarisponde in via diretta e solidale dell’obbligazione tributaria facentecarico all’ente, e ciò in ragione della sua stessa posizione, che, inassenza di elementi di segno contrario, consente di presumere in capoa lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’enterappresentato, ruolo che, per le obbligazioni ex lege quali sono appuntoquelle tributarie, costituisce la base giustificativa dell’attivazione dellaresponsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. (così Cass. n. 4747/2020;Cass. n. 25650/2018; v. anche Cass. n. 899/2022 nonché, piùrecentemente, Cass. n. 11869/2024).Tale responsabilità diretta e personale non viene meno, come è ovvio,per effetto dell’estinzione dell’associazione non riconosciuta,trattandosi di responsabilità che, pur collegata a quella dell’ente, nerimane comunque distinta.3.2.

È stato anche affermato che è valido l’avviso di accertamentointestato ad un’associazione non riconosciuta, emessosuccessivamente alla sua estinzione e notificato al legalerappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azionedirettamente nei confronti dell’associazione, essa deve poter essererivolta nei confronti del legale rappresentante quantomeno qualeresponsabile diretto e solidale ex art. 38 cod. civ. (così la già citataCass. n. 25451/2021).3.3.

Ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica della cartella dipagamento per cui è causa proprio in quanto soggetto che, all’epocadel sorgere dei debiti tributari dell’associazione, era legalerappresentante di questa, e, quindi, in quanto coobbligato unitamenteNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026all’[OSCURATO:PERSONA]; in ragione di tale sua qualità èquindi irrilevante che egli sia eventualmente rimasto estraneo – inproprio – agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati allaformazione del ruolo (atti che, peraltro, come accertato anche dalGiudice d’appello senza che sul punto siano state mosse censure, avevaricevuto quantomeno quale rappresentante dell’ente), poiché eralegittimato ad impugnare, unitamente alla cartella, anche gli attipresupposti che non gli fossero stati notificati personalmente o fosserostati emessi nei confronti del solo ente, quale debitore principale.3.4.

Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte sia con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973 sulle impostesui redditi, essendosi osservato che non esiste obbligo per l’Ufficiofinanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora (ma lamedesima prospettiva vale per la cartella, quale atto “omologo”), neiconfronti dell’obbligato solidale, senza che ciò comporti alcunaviolazione delle norme costituzionali (v.

Cass. n. 10572/2011; Cass. n.9553/1993), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggettosolidalmente responsabile (Cass. n. 11228/2007; Cass. n.20704/2014; Cass. 21763/2015).3.5.

La questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo ealla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso.Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo stabilito, in relazioneal socio di società di persone, con principio applicabile anche nel casoin esame, che qualora l’iscrizione sia avvenuta in base a un avvisonotificato alla società, finanche quando non sia stato da questaimpugnato, il socio può lamentare non soltanto l’inesistenza originariao sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, maanche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in essoconsacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fattiNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi(Cass. n. 28709/20).A nulla rileva, in altri termini, che il coobbligato sia rimasto estraneoagli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione delruolo, atteso che il suo diritto di difesa è inequivocamente garantitodalla possibilità di contestare la pretesa originaria.3.6.

Tale impostazione trova peraltro riscontro anche nellagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, 27febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56; ne fa applicazione,anche Cass. n. 19975/2025), secondo la quale «il carattere definitivodi una decisione amministrativa non può giustificare una lesione dellasostanza stessa dei diritti della difesa.

In tal senso, non si puòammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottatein esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l’amministrazionefinanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo glielementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, inbase ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggettopassivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere indiscussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, taliconstatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche (v., in tal senso,sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-189/18, EU:C:2019:861, punti 47 e 49)».3.7.

È stato così affermato il principio di diritto per cui «qualora l'attodi accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridicadebitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva nonriconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suorappresentante legale anche in mancanza della previa emissione enotifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti diquest'ultimo, coobbligato solidale» (Cass. n. 19982/2019).Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/20263.8.

La sentenza impugnata, nel ritenere che la pretesa tributariarivolta nei confronti dell’estinta associazione sportiva fosse illegittimaper il solo fatto che i sopra menzionati avvisi di accertamento eranostati notificati ad un soggetto che, una volta estinto l’ente, era ormaiprivo della legale rappresentanza dello stesso, e che tale illegittimitàavesse comportato di conseguenza l’invalidità della cartella dipagamento successivamente notificata all’ex legale rappresentante deldisciolto sodalizio, come se tra l’avviso di accertamento a carico deldebitore principale e la cartella di pagamento emessa nei confrontidell’obbligato solidale vi fosse un rapporto di presupposizionenecessaria, ha fatto malgoverno dei superiori insegnamenti.La sentenza è in contrasto con i principi sopra ricordati anche nellaparte in cui ha ritenuto, a rafforzamento della principale ratiodecidendi, che l’Ufficio non avesse dato prova della sussistenza dellecondizioni di cui all’art. 2495 cod. civ. per poter avanzare una pretesacreditoria nei confronti dell’ex legale rappresentante dell’associazionesportiva estinta.

A questo riguardo è sufficiente osservare – anche aldi là di ogni considerazione in merito alla questione dell’estensibilitàdell’art. 2495 cod. civ., dettato in materia di società, all’ipotesi diestinzione di associazione non riconosciuta – che la responsabilità dellegale rappresentante dell’associazione all’epoca dell’insorgere delleobbligazioni tributarie, posizione che di per sé comporta la nascita insuo capo di un’obbligazione solidale ai sensi dell’art. 38 cod. civ., la cuisorte non è in alcun modo influenzata dalla successiva estinzionedell’ente.3.9.

Né può in contrario rilevare quanto statuito dalla Commissionetributaria regionale della Puglia nelle sentenze n. 884/2016 e n.1954/2019, a cui il Giudice d’appello ha riconosciuto valenza digiudicato, con effetti espansivi anche nel presente giudizio.Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026Al riguardo è sufficiente osservare che: a) la sentenza della CTR n.884/2016 si limita a dichiarare, in punto di mero rito, l’improponibilitàdel ricorso originario dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso unavviso di accertamento del 2013 poiché proposto da un soggetto che,essendo estinto già prima dell’introduzione del giudizio di primo grado,era privo di capacità processuale, sicché, contrariamente a quantoaffermato nella sentenza impugnata, quella pronuncia non reca alcunaccertamento, neppure implicito, né in merito alla nullità dell’avviso diaccertamento impugnato, né sull’inesistenza dell’obbligazionetributaria dell’associazione; b) la sentenza della CTR n. 1954/2019,che richiama la precedente, non è affatto passata in giudicato, essendostata cassata da questa Corte con ordinanza n. 6175/2022.3.10.

Da ultimo, non può mancarsi di rilevare che, contrariamente aquanto sostenuto dal controricorrente, della pretesa contenuta negliavvisi prodromici alla cartella di pagamento per cui è causa – gli avvisidi accertamento n.

TVF041500497/2023, n.

TVF041500510/2013, n.TVF041500511/2013 nonché l’avviso integrativo TVF041504701/2013– emerge che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentantedell’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], fosse giunto a conoscenza benprima della notifica della cartella.

Questa Corte, con ordinanza n.4901/2026, pronunciata all’esito del giudizio di impugnazione avversoi primi tre indicati atti impositivi, ha infatti evidenziato che è pacificoche gli avvisi di cui trattasi, emessi a carico dell’associazione sportiva,sono stati notificati all’ex legale rappresentante della stessa, Aldovedi altresì Cass. n. 4955/2026, resa tra le parti dell’odierno giudizio).Analogamente deve dirsi con riguardo al menzionato avvisointegrativo, essendo altresì pacifico che tale avviso sia stato impugnatodall’estinta Associazione nella persona del suo ex legale rappresentanteAldo Ferrante – e la relativa causa si è poi conclusa con la pronuncia diNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026questa Corte n. 6383/2018 che ha accertato l’improponibilitàdell’impugnazione dell’avviso – sicché è evidente che quest’ultimofosse a conoscenza della pretesa oggetto dell’atto impositivo.

Non hatrovato quindi alcun riscontro la denunciata lesione del diritto di difesadell’odierno controricorrente, posto che egli risponde dei debitid’imposta dell’Associazione pur sempre perché ne è stato legalerappresentante e quale legale rappresentante è stato posto aconoscenza della pretesa, compendiata nei vari avvisi che, semprenella qualità di legale rappresentante dell’Associazione, haregolarmente ricevuto ed impugnato.4.

Il ricorso va dunque accolto con riferimento ad entrambi i motivi,con conseguente cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Puglia in diversa composizione.Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: cartella dipagamento – legalerappresentante diassociazione sportiva –Composta da obbligazione solidaleAngelina-[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.17346/2022Gianluca Grasso - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC -[OSCURATO:DATA_NASCITA]Luigi D’Alessandro - Consigliere rel. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17346/2022 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate- ricorrenti -Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026controed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 24/4/2022, della Commissionetributaria regionale della Puglia, depositata il 13 gennaio 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari la cartella di pagamento n. 14 2015 00162052 71,a lui notificata in qualità di coobbligato, relativa alle iscrizioni a ruoloeffettuate a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, ai sensi dell’art.68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito delle sentenzedella Commissione tributaria provinciale di Bari n. 2387/1/2014 e n.3603/08/2014, che avevano respinto i ricorsi proposti avverso gliavvisi di accertamento diretti al recupero di Iva e II.DD. per gli anni2004, 2005 e 2006, emessi nel 2013 e nel 2014 a caricodell’[OSCURATO:PERSONA], estinta il 10 luglio 2006 e di cuiil Ferrante era stato legale rappresentante.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso solo limitatamente allepretese relative all’anno d’imposta 2005, mentre confermò, per il resto,la legittimità della cartella impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, investitadell’appello di [OSCURATO:PERSONA], accolse il gravame, evidenziando, insintesi, che l’illegittimità della pretesa tributaria esercitata con avvisidi accertamento emessi allorché l’associazione contribuente era giàestinta – illegittimità di fatto riconosciuta in due sentenze delNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesimo Ufficio passate in giudicato, la n. 884/2016 e la n.1954/2019 – determinava, in via consequenziale, l’illegittimità di tuttigli atti, compresa la cartella di pagamento oggetto di impugnazione,successivamente notificati ad [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligato solidale.4.

Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 38 e 2495 cod.civ. poiché la sentenza impugnata, nel ritenere che l’estinzionedell’associazione sportiva avesse determinato l’illegittimità dellapretesa impositiva verso la stessa nonché verso il suo legalerappresentante, si è posta in contrasto con l’indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui i componenti diun’associazione sono sempre coobbligati al pagamento dei debititributari dell’ente sicché, dopo la cessazione dello stesso, essi sonotenuti a versare i tributi non assolti dal disciolto sodalizio associativo.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. poiché la sentenza impugnata ha fondato la propriadecisione su un supposto giudicato esterno in realtà non configurabile,dal momento che la sentenza della CTR n. 1954/2019 era stataimpugnata dinanzi a questa Corte e poi cassata con rinvio, mentre lasentenza della CTR n. 884/2016, pur passata in giudicato, contenevauna statuizione favorevole all’amministrazione finanziaria e non eraperciò invocabile a sostegno della tesi dell’illegittimità della pretesafiscale.Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/20263.

I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati nei termini che di seguitomeglio si precisano.3.1.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quelloper cui il legale rappresentante di associazione non riconosciutarisponde in via diretta e solidale dell’obbligazione tributaria facentecarico all’ente, e ciò in ragione della sua stessa posizione, che, inassenza di elementi di segno contrario, consente di presumere in capoa lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’enterappresentato, ruolo che, per le obbligazioni ex lege quali sono appuntoquelle tributarie, costituisce la base giustificativa dell’attivazione dellaresponsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. (così Cass. n. 4747/2020;Cass. n. 25650/2018; v. anche Cass. n. 899/2022 nonché, piùrecentemente, Cass. n. 11869/2024).Tale responsabilità diretta e personale non viene meno, come è ovvio,per effetto dell’estinzione dell’associazione non riconosciuta,trattandosi di responsabilità che, pur collegata a quella dell’ente, nerimane comunque distinta.3.2.

È stato anche affermato che è valido l’avviso di accertamentointestato ad un’associazione non riconosciuta, emessosuccessivamente alla sua estinzione e notificato al legalerappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azionedirettamente nei confronti dell’associazione, essa deve poter essererivolta nei confronti del legale rappresentante quantomeno qualeresponsabile diretto e solidale ex art. 38 cod. civ. (così la già citataCass. n. 25451/2021).3.3.

Ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica della cartella dipagamento per cui è causa proprio in quanto soggetto che, all’epocadel sorgere dei debiti tributari dell’associazione, era legalerappresentante di questa, e, quindi, in quanto coobbligato unitamenteNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026all’[OSCURATO:PERSONA]; in ragione di tale sua qualità èquindi irrilevante che egli sia eventualmente rimasto estraneo – inproprio – agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati allaformazione del ruolo (atti che, peraltro, come accertato anche dalGiudice d’appello senza che sul punto siano state mosse censure, avevaricevuto quantomeno quale rappresentante dell’ente), poiché eralegittimato ad impugnare, unitamente alla cartella, anche gli attipresupposti che non gli fossero stati notificati personalmente o fosserostati emessi nei confronti del solo ente, quale debitore principale.3.4.

Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte sia con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973 sulle impostesui redditi, essendosi osservato che non esiste obbligo per l’Ufficiofinanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora (ma lamedesima prospettiva vale per la cartella, quale atto “omologo”), neiconfronti dell’obbligato solidale, senza che ciò comporti alcunaviolazione delle norme costituzionali (v.

Cass. n. 10572/2011; Cass. n.9553/1993), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggettosolidalmente responsabile (Cass. n. 11228/2007; Cass. n.20704/2014; Cass. 21763/2015).3.5.

La questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo ealla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso.Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo stabilito, in relazioneal socio di società di persone, con principio applicabile anche nel casoin esame, che qualora l’iscrizione sia avvenuta in base a un avvisonotificato alla società, finanche quando non sia stato da questaimpugnato, il socio può lamentare non soltanto l’inesistenza originariao sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, maanche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in essoconsacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fattiNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi(Cass. n. 28709/20).A nulla rileva, in altri termini, che il coobbligato sia rimasto estraneoagli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione delruolo, atteso che il suo diritto di difesa è inequivocamente garantitodalla possibilità di contestare la pretesa originaria.3.6.

Tale impostazione trova peraltro riscontro anche nellagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, 27febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56; ne fa applicazione,anche Cass. n. 19975/2025), secondo la quale «il carattere definitivodi una decisione amministrativa non può giustificare una lesione dellasostanza stessa dei diritti della difesa.

In tal senso, non si puòammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottatein esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l’amministrazionefinanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo glielementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, inbase ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggettopassivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere indiscussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, taliconstatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche (v., in tal senso,sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-189/18, EU:C:2019:861, punti 47 e 49)».3.7.

È stato così affermato il principio di diritto per cui «qualora l'attodi accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridicadebitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva nonriconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suorappresentante legale anche in mancanza della previa emissione enotifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti diquest'ultimo, coobbligato solidale» (Cass. n. 19982/2019).Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/20263.8.

La sentenza impugnata, nel ritenere che la pretesa tributariarivolta nei confronti dell’estinta associazione sportiva fosse illegittimaper il solo fatto che i sopra menzionati avvisi di accertamento eranostati notificati ad un soggetto che, una volta estinto l’ente, era ormaiprivo della legale rappresentanza dello stesso, e che tale illegittimitàavesse comportato di conseguenza l’invalidità della cartella dipagamento successivamente notificata all’ex legale rappresentante deldisciolto sodalizio, come se tra l’avviso di accertamento a carico deldebitore principale e la cartella di pagamento emessa nei confrontidell’obbligato solidale vi fosse un rapporto di presupposizionenecessaria, ha fatto malgoverno dei superiori insegnamenti.La sentenza è in contrasto con i principi sopra ricordati anche nellaparte in cui ha ritenuto, a rafforzamento della principale ratiodecidendi, che l’Ufficio non avesse dato prova della sussistenza dellecondizioni di cui all’art. 2495 cod. civ. per poter avanzare una pretesacreditoria nei confronti dell’ex legale rappresentante dell’associazionesportiva estinta.

A questo riguardo è sufficiente osservare – anche aldi là di ogni considerazione in merito alla questione dell’estensibilitàdell’art. 2495 cod. civ., dettato in materia di società, all’ipotesi diestinzione di associazione non riconosciuta – che la responsabilità dellegale rappresentante dell’associazione all’epoca dell’insorgere delleobbligazioni tributarie, posizione che di per sé comporta la nascita insuo capo di un’obbligazione solidale ai sensi dell’art. 38 cod. civ., la cuisorte non è in alcun modo influenzata dalla successiva estinzionedell’ente.3.9.

Né può in contrario rilevare quanto statuito dalla Commissionetributaria regionale della Puglia nelle sentenze n. 884/2016 e n.1954/2019, a cui il Giudice d’appello ha riconosciuto valenza digiudicato, con effetti espansivi anche nel presente giudizio.Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026Al riguardo è sufficiente osservare che: a) la sentenza della CTR n.884/2016 si limita a dichiarare, in punto di mero rito, l’improponibilitàdel ricorso originario dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso unavviso di accertamento del 2013 poiché proposto da un soggetto che,essendo estinto già prima dell’introduzione del giudizio di primo grado,era privo di capacità processuale, sicché, contrariamente a quantoaffermato nella sentenza impugnata, quella pronuncia non reca alcunaccertamento, neppure implicito, né in merito alla nullità dell’avviso diaccertamento impugnato, né sull’inesistenza dell’obbligazionetributaria dell’associazione; b) la sentenza della CTR n. 1954/2019,che richiama la precedente, non è affatto passata in giudicato, essendostata cassata da questa Corte con ordinanza n. 6175/2022.3.10.

Da ultimo, non può mancarsi di rilevare che, contrariamente aquanto sostenuto dal controricorrente, della pretesa contenuta negliavvisi prodromici alla cartella di pagamento per cui è causa – gli avvisidi accertamento n.

TVF041500497/2023, n.

TVF041500510/2013, n.TVF041500511/2013 nonché l’avviso integrativo TVF041504701/2013– emerge che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentantedell’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], fosse giunto a conoscenza benprima della notifica della cartella.

Questa Corte, con ordinanza n.4901/2026, pronunciata all’esito del giudizio di impugnazione avversoi primi tre indicati atti impositivi, ha infatti evidenziato che è pacificoche gli avvisi di cui trattasi, emessi a carico dell’associazione sportiva,sono stati notificati all’ex legale rappresentante della stessa, Aldovedi altresì Cass. n. 4955/2026, resa tra le parti dell’odierno giudizio).Analogamente deve dirsi con riguardo al menzionato avvisointegrativo, essendo altresì pacifico che tale avviso sia stato impugnatodall’estinta Associazione nella persona del suo ex legale rappresentanteAldo Ferrante – e la relativa causa si è poi conclusa con la pronuncia diNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026questa Corte n. 6383/2018 che ha accertato l’improponibilitàdell’impugnazione dell’avviso – sicché è evidente che quest’ultimofosse a conoscenza della pretesa oggetto dell’atto impositivo.

Non hatrovato quindi alcun riscontro la denunciata lesione del diritto di difesadell’odierno controricorrente, posto che egli risponde dei debitid’imposta dell’Associazione pur sempre perché ne è stato legalerappresentante e quale legale rappresentante è stato posto aconoscenza della pretesa, compendiata nei vari avvisi che, semprenella qualità di legale rappresentante dell’Associazione, haregolarmente ricevuto ed impugnato.4.

Il ricorso va dunque accolto con riferimento ad entrambi i motivi,con conseguente cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Puglia in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoP.Q.MLa Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17346/2022 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate- ricorrenti -Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026controed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 24/4/2022, della Commissionetributaria regionale della Puglia, depositata il 13 gennaio 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari la cartella di pagamento n. 14 2015 00162052 71,a lui notificata in qualità di coobbligato, relativa alle iscrizioni a ruoloeffettuate a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, ai sensi dell’art.68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito delle sentenzedella Commissione tributaria provinciale di Bari n. 2387/1/2014 e n.3603/08/2014, che avevano respinto i ricorsi proposti avverso gliavvisi di accertamento diretti al recupero di Iva e II.DD. per gli anni2004, 2005 e 2006, emessi nel 2013 e nel 2014 a caricodell’[OSCURATO:PERSONA], estinta il 10 luglio 2006 e di cuiil Ferrante era stato legale rappresentante.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso solo limitatamente allepretese relative all’anno d’imposta 2005, mentre confermò, per il resto,la legittimità della cartella impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, investitadell’appello di [OSCURATO:PERSONA], accolse il gravame, evidenziando, insintesi, che l’illegittimità della pretesa tributaria esercitata con avvisidi accertamento emessi allorché l’associazione contribuente era giàestinta – illegittimità di fatto riconosciuta in due sentenze delNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesimo Ufficio passate in giudicato, la n. 884/2016 e la n.1954/2019 – determinava, in via consequenziale, l’illegittimità di tuttigli atti, compresa la cartella di pagamento oggetto di impugnazione,successivamente notificati ad [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligato solidale.4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 38 e 2495 cod.civ. poiché la sentenza impugnata, nel ritenere che l’estinzionedell’associazione sportiva avesse determinato l’illegittimità dellapretesa impositiva verso la stessa nonché verso il suo legalerappresentante, si è posta in contrasto con l’indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui i componenti diun’associazione sono sempre coobbligati al pagamento dei debititributari dell’ente sicché, dopo la cessazione dello stesso, essi sonotenuti a versare i tributi non assolti dal disciolto  sodalizio associativo.2.  Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. poiché la sentenza impugnata ha fondato la propriadecisione su un supposto giudicato esterno in realtà non configurabile,dal momento che la sentenza della CTR n. 1954/2019 era stataimpugnata dinanzi a questa Corte e poi cassata con rinvio, mentre lasentenza della CTR n. 884/2016, pur passata in giudicato, contenevauna statuizione favorevole all’amministrazione finanziaria e non eraperciò invocabile a sostegno della tesi dell’illegittimità della pretesafiscale.Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/20263. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati nei termini che di seguitomeglio si precisano.3.1. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quelloper cui il legale rappresentante di associazione non riconosciutarisponde in via diretta e solidale dell’obbligazione tributaria facentecarico all’ente, e ciò in ragione della sua stessa posizione, che, inassenza di elementi di segno contrario, consente di presumere in capoa lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’enterappresentato, ruolo che, per le obbligazioni ex lege quali sono appuntoquelle tributarie, costituisce la base giustificativa dell’attivazione dellaresponsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. (così Cass. n. 4747/2020;Cass. n. 25650/2018; v. anche Cass. n. 899/2022 nonché, piùrecentemente, Cass. n. 11869/2024).Tale responsabilità diretta e personale non viene meno, come è ovvio,per effetto dell’estinzione dell’associazione non riconosciuta,trattandosi di responsabilità che, pur collegata a quella dell’ente, nerimane comunque distinta.3.2. È stato anche affermato che è valido l’avviso di accertamentointestato ad un’associazione non riconosciuta, emessosuccessivamente alla sua estinzione e notificato al legalerappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azionedirettamente nei confronti dell’associazione, essa deve poter essererivolta nei confronti del legale rappresentante quantomeno qualeresponsabile diretto e solidale ex art. 38 cod. civ. (così la già citataCass. n. 25451/2021).3.3. Ciò posto,  [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica della cartella dipagamento per cui è causa proprio in quanto soggetto che, all’epocadel sorgere dei debiti tributari dell’associazione, era legalerappresentante di questa, e, quindi, in quanto coobbligato unitamenteNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026all’[OSCURATO:PERSONA]; in ragione di tale sua qualità èquindi irrilevante che egli sia eventualmente rimasto estraneo – inproprio – agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati allaformazione del ruolo (atti che, peraltro, come accertato anche dalGiudice d’appello senza che sul punto siano state mosse censure, avevaricevuto quantomeno quale rappresentante dell’ente), poiché eralegittimato ad impugnare, unitamente alla cartella, anche gli attipresupposti che non gli fossero stati notificati personalmente o fosserostati emessi nei confronti del solo ente, quale debitore principale.3.4. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte sia con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973 sulle impostesui redditi, essendosi osservato che non esiste obbligo per l’Ufficiofinanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora (ma lamedesima prospettiva vale per la cartella, quale atto “omologo”), neiconfronti dell’obbligato solidale, senza che ciò comporti alcunaviolazione delle norme costituzionali (v. Cass. n. 10572/2011; Cass. n.9553/1993), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggettosolidalmente responsabile (Cass. n. 11228/2007; Cass. n.20704/2014; Cass. 21763/2015).3.5.  La questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo ealla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso.Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo stabilito, in relazioneal socio di società di persone, con principio applicabile anche nel casoin esame, che qualora l’iscrizione sia avvenuta in base a un avvisonotificato alla società, finanche quando non sia stato da questaimpugnato, il socio può lamentare non soltanto l’inesistenza originariao sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, maanche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in essoconsacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fattiNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi(Cass. n. 28709/20).A nulla rileva, in altri termini, che il coobbligato sia rimasto estraneoagli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione delruolo, atteso che il suo diritto di difesa è inequivocamente garantitodalla possibilità di contestare la pretesa originaria.3.6. Tale impostazione trova peraltro riscontro anche nellagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, 27febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56; ne fa applicazione,anche Cass. n. 19975/2025), secondo la quale «il carattere definitivodi una decisione amministrativa non può giustificare una lesione dellasostanza stessa dei diritti della difesa. In tal senso, non si puòammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottatein esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l’amministrazionefinanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo glielementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, inbase ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggettopassivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere indiscussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, taliconstatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche (v., in tal senso,sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-189/18, EU:C:2019:861, punti 47 e 49)».3.7. È stato così affermato il principio di diritto per cui «qualora l'attodi accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridicadebitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva nonriconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suorappresentante legale anche in mancanza della previa emissione enotifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti diquest'ultimo, coobbligato solidale» (Cass. n. 19982/2019).Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/20263.8. La sentenza impugnata, nel ritenere che la pretesa tributariarivolta nei confronti dell’estinta associazione sportiva fosse illegittimaper il solo fatto che i sopra menzionati avvisi di accertamento eranostati notificati ad un soggetto che, una volta estinto l’ente, era ormaiprivo della legale rappresentanza dello stesso, e che tale illegittimitàavesse comportato di conseguenza l’invalidità della cartella dipagamento successivamente notificata all’ex legale rappresentante deldisciolto sodalizio, come se tra l’avviso di accertamento a carico deldebitore principale e la cartella di pagamento emessa nei confrontidell’obbligato solidale vi fosse un rapporto di presupposizionenecessaria, ha fatto malgoverno dei superiori insegnamenti.La sentenza è in contrasto con i principi sopra ricordati anche nellaparte in cui ha ritenuto, a rafforzamento della principale ratiodecidendi, che l’Ufficio non avesse dato prova della sussistenza dellecondizioni di cui all’art. 2495 cod. civ. per poter avanzare una pretesacreditoria nei confronti dell’ex legale rappresentante dell’associazionesportiva estinta. A questo riguardo è sufficiente osservare – anche aldi là di ogni considerazione in merito alla questione dell’estensibilitàdell’art. 2495 cod. civ., dettato in materia di società, all’ipotesi diestinzione di associazione non riconosciuta – che la responsabilità dellegale rappresentante dell’associazione all’epoca dell’insorgere delleobbligazioni tributarie, posizione che di per sé comporta la nascita insuo capo di un’obbligazione solidale ai sensi dell’art. 38 cod. civ., la cuisorte non è in alcun modo influenzata dalla successiva estinzionedell’ente.3.9. Né può in contrario rilevare quanto statuito dalla Commissionetributaria regionale della Puglia nelle sentenze n. 884/2016 e n.1954/2019, a cui il Giudice d’appello ha riconosciuto valenza digiudicato, con effetti espansivi anche nel presente giudizio.Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026Al riguardo è sufficiente osservare che: a) la sentenza della CTR n.884/2016 si limita a dichiarare, in punto di mero rito, l’improponibilitàdel ricorso originario dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso unavviso di accertamento del 2013 poiché proposto da un soggetto che,essendo estinto già prima dell’introduzione del giudizio di primo grado,era privo di capacità processuale, sicché, contrariamente a quantoaffermato nella sentenza impugnata, quella pronuncia non reca alcunaccertamento, neppure implicito, né in merito alla nullità dell’avviso diaccertamento impugnato, né sull’inesistenza dell’obbligazionetributaria dell’associazione; b) la sentenza della CTR n. 1954/2019,che richiama la precedente, non è affatto passata in giudicato, essendostata cassata da questa Corte con ordinanza n. 6175/2022.3.10. Da ultimo, non può mancarsi di rilevare che, contrariamente aquanto sostenuto dal controricorrente, della pretesa contenuta negliavvisi prodromici alla cartella di pagamento per cui è causa – gli avvisidi accertamento n. TVF041500497/2023, n. TVF041500510/2013, n.TVF041500511/2013 nonché l’avviso integrativo TVF041504701/2013– emerge che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentantedell’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], fosse giunto a conoscenza benprima della notifica della cartella. Questa Corte, con ordinanza n.4901/2026, pronunciata all’esito del giudizio di impugnazione avversoi primi tre indicati atti impositivi, ha infatti evidenziato che è pacificoche gli avvisi di cui trattasi, emessi a carico dell’associazione sportiva,sono stati notificati all’ex legale rappresentante della stessa, Aldovedi altresì Cass. n. 4955/2026, resa tra le parti dell’odierno giudizio).Analogamente deve dirsi con riguardo al menzionato avvisointegrativo, essendo altresì pacifico che tale avviso sia stato impugnatodall’estinta Associazione nella persona del suo ex legale rappresentanteAldo Ferrante – e la relativa causa si è poi conclusa con la pronuncia diNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026questa Corte n. 6383/2018 che ha accertato l’improponibilitàdell’impugnazione dell’avviso – sicché è evidente che quest’ultimofosse a conoscenza della pretesa oggetto dell’atto impositivo. Non hatrovato quindi alcun riscontro la denunciata lesione del diritto di difesadell’odierno controricorrente, posto che egli risponde dei debitid’imposta dell’Associazione pur sempre perché ne è stato legalerappresentante e quale legale rappresentante è stato posto aconoscenza della pretesa, compendiata nei vari avvisi che, semprenella qualità di legale rappresentante dell’Associazione, haregolarmente ricevuto ed impugnato.4. Il ricorso va dunque accolto con riferimento ad entrambi i motivi,con conseguente cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Puglia in diversa composizione.Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: cartella dipagamento – legalerappresentante diassociazione sportiva –Composta da obbligazione solidaleAngelina-[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.17346/2022Gianluca Grasso - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC -[OSCURATO:DATA_NASCITA]Luigi D’Alessandro - Consigliere rel. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17346/2022 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliate- ricorrenti -Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026controed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 24/4/2022, della Commissionetributaria regionale della Puglia, depositata il 13 gennaio 2022;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari la cartella di pagamento n. 14 2015 00162052 71,a lui notificata in qualità di coobbligato, relativa alle iscrizioni a ruoloeffettuate a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, ai sensi dell’art.68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito delle sentenzedella Commissione tributaria provinciale di Bari n. 2387/1/2014 e n.3603/08/2014, che avevano respinto i ricorsi proposti avverso gliavvisi di accertamento diretti al recupero di Iva e II.DD. per gli anni2004, 2005 e 2006, emessi nel 2013 e nel 2014 a caricodell’[OSCURATO:PERSONA], estinta il 10 luglio 2006 e di cuiil Ferrante era stato legale rappresentante.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso solo limitatamente allepretese relative all’anno d’imposta 2005, mentre confermò, per il resto,la legittimità della cartella impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, investitadell’appello di [OSCURATO:PERSONA], accolse il gravame, evidenziando, insintesi, che l’illegittimità della pretesa tributaria esercitata con avvisidi accertamento emessi allorché l’associazione contribuente era giàestinta – illegittimità di fatto riconosciuta in due sentenze delNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026medesimo Ufficio passate in giudicato, la n. 884/2016 e la n.1954/2019 – determinava, in via consequenziale, l’illegittimità di tuttigli atti, compresa la cartella di pagamento oggetto di impugnazione,successivamente notificati ad [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligato solidale.4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 38 e 2495 cod.civ. poiché la sentenza impugnata, nel ritenere che l’estinzionedell’associazione sportiva avesse determinato l’illegittimità dellapretesa impositiva verso la stessa nonché verso il suo legalerappresentante, si è posta in contrasto con l’indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui i componenti diun’associazione sono sempre coobbligati al pagamento dei debititributari dell’ente sicché, dopo la cessazione dello stesso, essi sonotenuti a versare i tributi non assolti dal disciolto  sodalizio associativo.2.  Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. poiché la sentenza impugnata ha fondato la propriadecisione su un supposto giudicato esterno in realtà non configurabile,dal momento che la sentenza della CTR n. 1954/2019 era stataimpugnata dinanzi a questa Corte e poi cassata con rinvio, mentre lasentenza della CTR n. 884/2016, pur passata in giudicato, contenevauna statuizione favorevole all’amministrazione finanziaria e non eraperciò invocabile a sostegno della tesi dell’illegittimità della pretesafiscale.Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/20263. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono fondati nei termini che di seguitomeglio si precisano.3.1. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quelloper cui il legale rappresentante di associazione non riconosciutarisponde in via diretta e solidale dell’obbligazione tributaria facentecarico all’ente, e ciò in ragione della sua stessa posizione, che, inassenza di elementi di segno contrario, consente di presumere in capoa lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’enterappresentato, ruolo che, per le obbligazioni ex lege quali sono appuntoquelle tributarie, costituisce la base giustificativa dell’attivazione dellaresponsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. (così Cass. n. 4747/2020;Cass. n. 25650/2018; v. anche Cass. n. 899/2022 nonché, piùrecentemente, Cass. n. 11869/2024).Tale responsabilità diretta e personale non viene meno, come è ovvio,per effetto dell’estinzione dell’associazione non riconosciuta,trattandosi di responsabilità che, pur collegata a quella dell’ente, nerimane comunque distinta.3.2. È stato anche affermato che è valido l’avviso di accertamentointestato ad un’associazione non riconosciuta, emessosuccessivamente alla sua estinzione e notificato al legalerappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azionedirettamente nei confronti dell’associazione, essa deve poter essererivolta nei confronti del legale rappresentante quantomeno qualeresponsabile diretto e solidale ex art. 38 cod. civ. (così la già citataCass. n. 25451/2021).3.3. Ciò posto,  [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica della cartella dipagamento per cui è causa proprio in quanto soggetto che, all’epocadel sorgere dei debiti tributari dell’associazione, era legalerappresentante di questa, e, quindi, in quanto coobbligato unitamenteNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026all’[OSCURATO:PERSONA]; in ragione di tale sua qualità èquindi irrilevante che egli sia eventualmente rimasto estraneo – inproprio – agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati allaformazione del ruolo (atti che, peraltro, come accertato anche dalGiudice d’appello senza che sul punto siano state mosse censure, avevaricevuto quantomeno quale rappresentante dell’ente), poiché eralegittimato ad impugnare, unitamente alla cartella, anche gli attipresupposti che non gli fossero stati notificati personalmente o fosserostati emessi nei confronti del solo ente, quale debitore principale.3.4. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte sia con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973 sulle impostesui redditi, essendosi osservato che non esiste obbligo per l’Ufficiofinanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora (ma lamedesima prospettiva vale per la cartella, quale atto “omologo”), neiconfronti dell’obbligato solidale, senza che ciò comporti alcunaviolazione delle norme costituzionali (v. Cass. n. 10572/2011; Cass. n.9553/1993), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggettosolidalmente responsabile (Cass. n. 11228/2007; Cass. n.20704/2014; Cass. 21763/2015).3.5.  La questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo ealla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso.Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo stabilito, in relazioneal socio di società di persone, con principio applicabile anche nel casoin esame, che qualora l’iscrizione sia avvenuta in base a un avvisonotificato alla società, finanche quando non sia stato da questaimpugnato, il socio può lamentare non soltanto l’inesistenza originariao sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, maanche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in essoconsacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fattiNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi(Cass. n. 28709/20).A nulla rileva, in altri termini, che il coobbligato sia rimasto estraneoagli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione delruolo, atteso che il suo diritto di difesa è inequivocamente garantitodalla possibilità di contestare la pretesa originaria.3.6. Tale impostazione trova peraltro riscontro anche nellagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, 27febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56; ne fa applicazione,anche Cass. n. 19975/2025), secondo la quale «il carattere definitivodi una decisione amministrativa non può giustificare una lesione dellasostanza stessa dei diritti della difesa. In tal senso, non si puòammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottatein esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l’amministrazionefinanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo glielementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, inbase ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggettopassivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere indiscussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, taliconstatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche (v., in tal senso,sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-189/18, EU:C:2019:861, punti 47 e 49)».3.7. È stato così affermato il principio di diritto per cui «qualora l'attodi accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridicadebitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva nonriconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suorappresentante legale anche in mancanza della previa emissione enotifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti diquest'ultimo, coobbligato solidale» (Cass. n. 19982/2019).Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/20263.8. La sentenza impugnata, nel ritenere che la pretesa tributariarivolta nei confronti dell’estinta associazione sportiva fosse illegittimaper il solo fatto che i sopra menzionati avvisi di accertamento eranostati notificati ad un soggetto che, una volta estinto l’ente, era ormaiprivo della legale rappresentanza dello stesso, e che tale illegittimitàavesse comportato di conseguenza l’invalidità della cartella dipagamento successivamente notificata all’ex legale rappresentante deldisciolto sodalizio, come se tra l’avviso di accertamento a carico deldebitore principale e la cartella di pagamento emessa nei confrontidell’obbligato solidale vi fosse un rapporto di presupposizionenecessaria, ha fatto malgoverno dei superiori insegnamenti.La sentenza è in contrasto con i principi sopra ricordati anche nellaparte in cui ha ritenuto, a rafforzamento della principale ratiodecidendi, che l’Ufficio non avesse dato prova della sussistenza dellecondizioni di cui all’art. 2495 cod. civ. per poter avanzare una pretesacreditoria nei confronti dell’ex legale rappresentante dell’associazionesportiva estinta. A questo riguardo è sufficiente osservare – anche aldi là di ogni considerazione in merito alla questione dell’estensibilitàdell’art. 2495 cod. civ., dettato in materia di società, all’ipotesi diestinzione di associazione non riconosciuta – che la responsabilità dellegale rappresentante dell’associazione all’epoca dell’insorgere delleobbligazioni tributarie, posizione che di per sé comporta la nascita insuo capo di un’obbligazione solidale ai sensi dell’art. 38 cod. civ., la cuisorte non è in alcun modo influenzata dalla successiva estinzionedell’ente.3.9. Né può in contrario rilevare quanto statuito dalla Commissionetributaria regionale della Puglia nelle sentenze n. 884/2016 e n.1954/2019, a cui il Giudice d’appello ha riconosciuto valenza digiudicato, con effetti espansivi anche nel presente giudizio.Numero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026Al riguardo è sufficiente osservare che: a) la sentenza della CTR n.884/2016 si limita a dichiarare, in punto di mero rito, l’improponibilitàdel ricorso originario dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso unavviso di accertamento del 2013 poiché proposto da un soggetto che,essendo estinto già prima dell’introduzione del giudizio di primo grado,era privo di capacità processuale, sicché, contrariamente a quantoaffermato nella sentenza impugnata, quella pronuncia non reca alcunaccertamento, neppure implicito, né in merito alla nullità dell’avviso diaccertamento impugnato, né sull’inesistenza dell’obbligazionetributaria dell’associazione; b) la sentenza della CTR n. 1954/2019,che richiama la precedente, non è affatto passata in giudicato, essendostata cassata da questa Corte con ordinanza n. 6175/2022.3.10. Da ultimo, non può mancarsi di rilevare che, contrariamente aquanto sostenuto dal controricorrente, della pretesa contenuta negliavvisi prodromici alla cartella di pagamento per cui è causa – gli avvisidi accertamento n. TVF041500497/2023, n. TVF041500510/2013, n.TVF041500511/2013 nonché l’avviso integrativo TVF041504701/2013– emerge che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentantedell’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], fosse giunto a conoscenza benprima della notifica della cartella. Questa Corte, con ordinanza n.4901/2026, pronunciata all’esito del giudizio di impugnazione avversoi primi tre indicati atti impositivi, ha infatti evidenziato che è pacificoche gli avvisi di cui trattasi, emessi a carico dell’associazione sportiva,sono stati notificati all’ex legale rappresentante della stessa, Aldovedi altresì Cass. n. 4955/2026, resa tra le parti dell’odierno giudizio).Analogamente deve dirsi con riguardo al menzionato avvisointegrativo, essendo altresì pacifico che tale avviso sia stato impugnatodall’estinta Associazione nella persona del suo ex legale rappresentanteAldo Ferrante – e la relativa causa si è poi conclusa con la pronuncia diNumero registro generale 17346/2022Numero sezionale 8864/2025Numero di raccolta generale 7553/2026Data pubblicazione 29/03/2026questa Corte n. 6383/2018 che ha accertato l’improponibilitàdell’impugnazione dell’avviso – sicché è evidente che quest’ultimofosse a conoscenza della pretesa oggetto dell’atto impositivo. Non hatrovato quindi alcun riscontro la denunciata lesione del diritto di difesadell’odierno controricorrente, posto che egli risponde dei debitid’imposta dell’Associazione pur sempre perché ne è stato legalerappresentante e quale legale rappresentante è stato posto aconoscenza della pretesa, compendiata nei vari avvisi che, semprenella qualità di legale rappresentante dell’Associazione, haregolarmente ricevuto ed impugnato.4. Il ricorso va dunque accolto con riferimento ad entrambi i motivi,con conseguente cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Puglia in diversa composizione. P.Q.MLa Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoP.Q.MLa Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]