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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00475/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (AVVOCATI) dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 11/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 17391 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17391del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C22 E506E ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 60S24 E506T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63E17 A783V) avvocato costituito personalmente in giudizio ed altresì rappre- sentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H13 A783L) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( P .

I .: 00818570012), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 62S20 E506 W) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 484/2022, pubblicatain data 26 aprile 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento del danno che assume di avere subito in conseguenza del non corretto adempimento dell’incarico professionale allo stesso conferito (a causa dell’omesso deposito di documenti a suo dire decisivi ai fini dell’esito del giudizio), in relazionead un giudizio nei con- fronti diPoste [OSCURATO:SOCIETA]. diretto a fare accertare la illegit- timità dei contratti di lavoro a termine da lui stipulati con tale società.

Il professionista convenuto ha chiamato in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile UnipolSai Assi- curazioni S.p.A., per essere garantito in caso di soccombenza.

La domandadel Colluto è stata rigettata dal Tribunale di Lecce .

La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Colluto, sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsilo Iacobeli e UnipolSai Assi- curazioni S.p.A..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno deposi- tato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazione delle normee dei principi in tema di respon- sabilità dell’avvocato per condotta omissiva.

Disapplicazione delle normee dei principi contenuti negli artt. 1176 c.c., comma 2, 2236 c.c. e 1223 c.c.(art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.)».

Il ricorrente contesta l’affermazione della corte d’appello se- condo cui la mancata proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto in appello della sua domanda e la decisione di concludere un accordo transattivo con la Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 controparte sarebbero state sue libere scelte, tali da interrom- pere il nesso di causa tra l’inadempimento del professionista (relativo all’omesso deposito di documenti che si assumono de- cisivi ai fini dell’esito del giudizio di merito) e il danno dedotto.

A suo dire, infatti,il ricorso per cassazione non avrebbe avuto, comunque,concrete possibilità di successo, a causa dell’errore professionale del convenuto.

Contesta inoltre le affermazioni della corte d’appello in ordine all’entità del risarcimento che avrebbe potuto conseguire in caso di esito vittorioso del giudi- zio.

Il motivo è inammissibile. 1.1In realtà, la sentenza impugnata risulta fondata su una du- plice ratio decidendi.

La corte d’appello ha effettivamente affermato quanto segue, in ordine alla condotta dell’attore: «il Colluto, … … che ben avrebbe potuto impugnare la sentenza ha quindi, preferito poi concludere un accordo transattivo con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.»; « … in ogni caso il risarcimento richiesto sarebbe stato netta- mente ridimensionato, rispetto alla originaria domanda, per ef- fetto della normativa entrata in vigore nelle more del giudizio ( art. 32 L. 183/2010)… »; «… la scelta di non proporre gravame avverso la sentenza di appello è una condotta, ascrivibile uni- camente al cliente, che vale ad interrompere il nesso causale fra l’omissione posta in essere dal difensore ed il mancato rico- noscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno».

Ha, peraltro, immediatamente dopo aggiunto, altresì, quanto segue: «Va considerato anche, sempre nell’ottica della ragione più liquida, che il giudizio prognostico sull’esito, che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa, porta ad escludere che il Colluto avrebbe potuto ottenere, anche ove l’omissione non ci fosse stata, il risarcimento del danno come reclamato, tenuto conto che la Corte di Appello di Roma ha fondato il ri- getto della domanda su due diverse ragioni, e quindi sia Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 sull’omesso deposito della documentazione (finalizzata ad ac- certare se il Colluto nelle more della ricostituzione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA], avesse comunque svolto un’attività lavorativa retribuita) ma anche sul fatto che fosse intercorso un notevole lasso di tempo (quattro anni e mezzo ) fra la scadenza del secondo contratto (1999) e l’iniziativa del lavoratore a di- stanza di quattro anni e mezzo (2004), con l’invio della offerta della propria prestazione lavorativa da parte del Colluto, met- tendo in mora il datore di lavoro, essendo tale arco temporale, se non certamente ed univocamente sintomatico della volontà di porre fine al rapporto di lavoro, comunque valutabile– così come l’omesso deposito della documentazione – con riferi- mento alla domanda di risarcimento, come argomento di prova di per sé idoneo a far ritenere che, il Colluto avesse reperito nel frattempo altra occupazione lavorativa ritraendone un reddito “tale da escludere con riferimento a tale periodo l’esistenza di un danno del quale pretende il risarcimento ” (sent. n. 9147/2009 della C. Appello Roma).

Alla luce di tale motivazione della sentenza non sembra che l’omessa produzione dei docu- menti, di cui si discute, abbia avuto un’efficacia decisiva ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, concorrendo invece an- che con tale diversa considerazione, sicché conseguentemente, resta confermato e non intaccato dall’appello, il passaggio della motivazione in cui il giudice, ritiene che difetti la prova nel nesso causale fra l’omissione del difensore e il danno, per omesso accoglimento della domanda risarcitoria …».

Queste ultime affermazioni costituiscono una autonoma ratio decidendi, da sola idonea a sostenere la statuizione impugnata: con esse, la corte d’appello ha, infatti, sostanzialmente negato che l’omissione posta in essere dal professionista officiato, nel corso del giudizio di secondo grado, potesse considerarsi l’ef- fettiva causa del rigetto della domanda del cliente assistito, ciò che rende del tutto irrilevanti, ai fini dell’esito del giudizio, le Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 ulteriori questioni in ordine alla mancata proposizione del ri- corso per cassazione, alla stipulazione, da parte di quest’ultimo, di un accordo transattivo con la società datrice di lavoro ed all’entità del danno che avrebbe potuto essergli liquidato in caso di esito vittorioso del giudizio.

E, sotto tale aspetto, è appena il caso di precisare che non po- trebbe certo attribuirsi il rilievo decisivo che pretende il ricor- rente alla circostanza che fosse stata proprio la corte d’appello, in fase istruttoria, a richiedere la produzione della documenta- zione (dichiarazioni dei redditi) il cui omesso deposito è impu- tato al professionista convenuto, dal momento che i provvedi- menti istruttori non possono in alcun modo pregiudicare la de- cisione finale nel merito della controversia, che trova espres- sione esclusivamente nella motivazione della sentenza che de- finisce il giudizio. 1.2 Tanto premesso, va osservato che, s econdo la giurispru- denza da tempo consolidata di questa Corte, qualora una sen- tenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la de- cisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, an- che di una soltanto di tali ragioni, determina l’inammissibilità (per difetto di interesse e/o per l’avvenuto passaggio in giudi- cato della decisione) anche dell’impugnazione proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non in- ciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, con la conse- guenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998, Rv. 514600 – 01; più di recente: Cass., Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 –01; Sez.

Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 –01; Sez.

U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024, Rv. 671761 -01).

Analogamente è a dirsi laddove una delle due rationes deci- dendida sole sufficienti a giustificare la decisione non sia effi- cacemente censurata. 1.3 Nel caso di specie, con riguardo alla seconda richiamata autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricor- rente si limita a sostenere che essa sarebbe “errata”, senza neanche spiegarne le ragioni.

Si tratta, peraltro, di un accertamento di fatto in ordine all’in- sussistenza del nesso di causa tra inadempimento e danno, so- stenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede e, comunque, di un accer- tamento non oggetto di censure sufficientemente specifiche ma semplicemente di una apodittica ed assertiva confutazione priva di argomentazioni, come tale di per sé inammissibile.

In definitiva, quindi, le censure di cui al motivo di ricorso in esame, in relazione ad una ratio decidendida sola sufficient e a sostenere la decisione,si risolvono nella contestazione di insin- dacabili accertamenti di fatto operati dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione di legge e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3)».

Il motivo è infondato. 2.1In primo luogo, con riguardo alla censura avente ad oggetto la mancata compensazione delle spese, è sufficiente osservare che la corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza della parte attrice sia stata integrale, avendo ri- lievo sotto tale aspetto esclusivamente l’accoglimento o il ri- getto della domanda proposta, non l’esito delle eventuali que- stionipregiudiziali di rito o preliminari di merito (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5373 del 05/04/2003, Rv. 561926 –01; Sez. 6 -2, Sentenza n. 18503 del 02/09/2014, Rv. 632108 – 01 ).

Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n.14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002 , Rv. 552178 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 , Rv. 556171 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 , Rv. 564510 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 , Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 , Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . 2.2Per quanto riguarda la censura relativa alla statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali anche in favore della compagnia assicurativa chiamata in causa dal convenuto, sebbene, a suo dire, si trattasse di domanda virtualmente infondata, la decisione impugnata è, inoltre,con- forme all’indirizzo consolidato di questa Corte, cui il [OSCURATO:PERSONA]. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 intende dare continuità,e che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo il quale non è sufficiente la virtuale infondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti del terzo chiamato in causa da parte del convenuto, e rimasta assorbita per il rigetto della principale, a giustificare l’omessa condanna dell’attore soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute dal chiamato stesso.

È, invece, necessario che la chiamata in garanzia (non sia sem- plicemente virtualmente infondata, ma) risulti addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole con- nessione con la domandaprincipale, al punto da potersi ritenere del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del di- ritto di difesa, dal momento che«in forza del principio di cau- sazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese pro cessuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna do- manda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palese- mente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di di- fesa» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 –02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Rv. 661752 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024, Rv. 670458 -01).

Nella specie, il ricorrente si duole del fatto che «i Giudici di me- rito hanno omesso di considerare se, nell’ipotesi di accogli- mento della domanda formulata dall’odierno ricorrente nei Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la domanda di manleva sarebbe stata accolta o respinta» e sostiene che, in realtà, la domanda di garanzia avanzata dal convenuto non avrebbe potuto trovare accoglimento, se non fosse rimasta assorbita, in virtù delle ec- cezioni avanzate in proposto dalla compagnia chiamata.

Ma le ragioni da lui allegate a sostegno di tale ultimo assunto non risultano effettivamente idonee a consentire di affermare che la chiamata del terzo, sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti allegati a fondamento della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, fosse addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole con- nessione con tale domanda, al punto da potersi ritenere del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa. 3.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna del ricorrenti, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole: a) in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],in complessivi € 6.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese ge- nerali ed accessori di legge; b) in favore della Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in com- plessivi € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (AVVOCATI) dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 11/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 17391 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17391del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C22 E506E ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 60S24 E506T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63E17 A783V) avvocato costituito personalmente in giudizio ed altresì rappre- sentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H13 A783L) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( P . I .: 00818570012), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 62S20 E506 W) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 484/2022, pubblicatain data 26 aprile 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento del danno che assume di avere subito in conseguenza del non corretto adempimento dell’incarico professionale allo stesso conferito (a causa dell’omesso deposito di documenti a suo dire decisivi ai fini dell’esito del giudizio), in relazionead un giudizio nei con- fronti diPoste [OSCURATO:SOCIETA]. diretto a fare accertare la illegit- timità dei contratti di lavoro a termine da lui stipulati con tale società. Il professionista convenuto ha chiamato in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile UnipolSai Assi- curazioni S.p.A., per essere garantito in caso di soccombenza. La domandadel Colluto è stata rigettata dal Tribunale di Lecce . La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Colluto, sulla base di due motivi. Resistono con distinti controricorsilo Iacobeli e UnipolSai Assi- curazioni S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hanno deposi- tato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazione delle normee dei principi in tema di respon- sabilità dell’avvocato per condotta omissiva. Disapplicazione delle normee dei principi contenuti negli artt. 1176 c.c., comma 2, 2236 c.c. e 1223 c.c.(art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.)». Il ricorrente contesta l’affermazione della corte d’appello se- condo cui la mancata proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto in appello della sua domanda e la decisione di concludere un accordo transattivo con la Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 controparte sarebbero state sue libere scelte, tali da interrom- pere il nesso di causa tra l’inadempimento del professionista (relativo all’omesso deposito di documenti che si assumono de- cisivi ai fini dell’esito del giudizio di merito) e il danno dedotto. A suo dire, infatti,il ricorso per cassazione non avrebbe avuto, comunque,concrete possibilità di successo, a causa dell’errore professionale del convenuto. Contesta inoltre le affermazioni della corte d’appello in ordine all’entità del risarcimento che avrebbe potuto conseguire in caso di esito vittorioso del giudi- zio. Il motivo è inammissibile. 1.1In realtà, la sentenza impugnata risulta fondata su una du- plice ratio decidendi. La corte d’appello ha effettivamente affermato quanto segue, in ordine alla condotta dell’attore: «il Colluto, … … che ben avrebbe potuto impugnare la sentenza ha quindi, preferito poi concludere un accordo transattivo con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.»; « … in ogni caso il risarcimento richiesto sarebbe stato netta- mente ridimensionato, rispetto alla originaria domanda, per ef- fetto della normativa entrata in vigore nelle more del giudizio ( art. 32 L. 183/2010)… »; «… la scelta di non proporre gravame avverso la sentenza di appello è una condotta, ascrivibile uni- camente al cliente, che vale ad interrompere il nesso causale fra l’omissione posta in essere dal difensore ed il mancato rico- noscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno». Ha, peraltro, immediatamente dopo aggiunto, altresì, quanto segue: «Va considerato anche, sempre nell’ottica della ragione più liquida, che il giudizio prognostico sull’esito, che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa, porta ad escludere che il Colluto avrebbe potuto ottenere, anche ove l’omissione non ci fosse stata, il risarcimento del danno come reclamato, tenuto conto che la Corte di Appello di Roma ha fondato il ri- getto della domanda su due diverse ragioni, e quindi sia Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 sull’omesso deposito della documentazione (finalizzata ad ac- certare se il Colluto nelle more della ricostituzione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA], avesse comunque svolto un’attività lavorativa retribuita) ma anche sul fatto che fosse intercorso un notevole lasso di tempo (quattro anni e mezzo ) fra la scadenza del secondo contratto (1999) e l’iniziativa del lavoratore a di- stanza di quattro anni e mezzo (2004), con l’invio della offerta della propria prestazione lavorativa da parte del Colluto, met- tendo in mora il datore di lavoro, essendo tale arco temporale, se non certamente ed univocamente sintomatico della volontà di porre fine al rapporto di lavoro, comunque valutabile– così come l’omesso deposito della documentazione – con riferi- mento alla domanda di risarcimento, come argomento di prova di per sé idoneo a far ritenere che, il Colluto avesse reperito nel frattempo altra occupazione lavorativa ritraendone un reddito “tale da escludere con riferimento a tale periodo l’esistenza di un danno del quale pretende il risarcimento ” (sent. n. 9147/2009 della C. Appello Roma). Alla luce di tale motivazione della sentenza non sembra che l’omessa produzione dei docu- menti, di cui si discute, abbia avuto un’efficacia decisiva ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, concorrendo invece an- che con tale diversa considerazione, sicché conseguentemente, resta confermato e non intaccato dall’appello, il passaggio della motivazione in cui il giudice, ritiene che difetti la prova nel nesso causale fra l’omissione del difensore e il danno, per omesso accoglimento della domanda risarcitoria …». Queste ultime affermazioni costituiscono una autonoma ratio decidendi, da sola idonea a sostenere la statuizione impugnata: con esse, la corte d’appello ha, infatti, sostanzialmente negato che l’omissione posta in essere dal professionista officiato, nel corso del giudizio di secondo grado, potesse considerarsi l’ef- fettiva causa del rigetto della domanda del cliente assistito, ciò che rende del tutto irrilevanti, ai fini dell’esito del giudizio, le Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 ulteriori questioni in ordine alla mancata proposizione del ri- corso per cassazione, alla stipulazione, da parte di quest’ultimo, di un accordo transattivo con la società datrice di lavoro ed all’entità del danno che avrebbe potuto essergli liquidato in caso di esito vittorioso del giudizio. E, sotto tale aspetto, è appena il caso di precisare che non po- trebbe certo attribuirsi il rilievo decisivo che pretende il ricor- rente alla circostanza che fosse stata proprio la corte d’appello, in fase istruttoria, a richiedere la produzione della documenta- zione (dichiarazioni dei redditi) il cui omesso deposito è impu- tato al professionista convenuto, dal momento che i provvedi- menti istruttori non possono in alcun modo pregiudicare la de- cisione finale nel merito della controversia, che trova espres- sione esclusivamente nella motivazione della sentenza che de- finisce il giudizio. 1.2 Tanto premesso, va osservato che, s econdo la giurispru- denza da tempo consolidata di questa Corte, qualora una sen- tenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la de- cisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, an- che di una soltanto di tali ragioni, determina l’inammissibilità (per difetto di interesse e/o per l’avvenuto passaggio in giudi- cato della decisione) anche dell’impugnazione proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non in- ciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, con la conse- guenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998, Rv. 514600 – 01; più di recente: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019, Rv. 654319 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 –01; Sez. Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188 –01; Sez. U, Ordinanza n. 20107 del 22/07/2024, Rv. 671761 -01). Analogamente è a dirsi laddove una delle due rationes deci- dendida sole sufficienti a giustificare la decisione non sia effi- cacemente censurata. 1.3 Nel caso di specie, con riguardo alla seconda richiamata autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, il ricor- rente si limita a sostenere che essa sarebbe “errata”, senza neanche spiegarne le ragioni. Si tratta, peraltro, di un accertamento di fatto in ordine all’in- sussistenza del nesso di causa tra inadempimento e danno, so- stenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede e, comunque, di un accer- tamento non oggetto di censure sufficientemente specifiche ma semplicemente di una apodittica ed assertiva confutazione priva di argomentazioni, come tale di per sé inammissibile. In definitiva, quindi, le censure di cui al motivo di ricorso in esame, in relazione ad una ratio decidendida sola sufficient e a sostenere la decisione,si risolvono nella contestazione di insin- dacabili accertamenti di fatto operati dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione di legge e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3)». Il motivo è infondato. 2.1In primo luogo, con riguardo alla censura avente ad oggetto la mancata compensazione delle spese, è sufficiente osservare che la corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza della parte attrice sia stata integrale, avendo ri- lievo sotto tale aspetto esclusivamente l’accoglimento o il ri- getto della domanda proposta, non l’esito delle eventuali que- stionipregiudiziali di rito o preliminari di merito (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5373 del 05/04/2003, Rv. 561926 –01; Sez. 6 -2, Sentenza n. 18503 del 02/09/2014, Rv. 632108 – 01 ). Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n.14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002 , Rv. 552178 – 01; Sez. L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 , Rv. 556171 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 , Rv. 564510 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 , Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 , Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . 2.2Per quanto riguarda la censura relativa alla statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali anche in favore della compagnia assicurativa chiamata in causa dal convenuto, sebbene, a suo dire, si trattasse di domanda virtualmente infondata, la decisione impugnata è, inoltre,con- forme all’indirizzo consolidato di questa Corte, cui il [OSCURATO:PERSONA]. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 intende dare continuità,e che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo il quale non è sufficiente la virtuale infondatezza della domanda di garanzia proposta nei confronti del terzo chiamato in causa da parte del convenuto, e rimasta assorbita per il rigetto della principale, a giustificare l’omessa condanna dell’attore soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute dal chiamato stesso. È, invece, necessario che la chiamata in garanzia (non sia sem- plicemente virtualmente infondata, ma) risulti addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole con- nessione con la domandaprincipale, al punto da potersi ritenere del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del di- ritto di difesa, dal momento che«in forza del principio di cau- sazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese pro cessuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna do- manda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palese- mente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di di- fesa» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 –02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Rv. 661752 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024, Rv. 670458 -01). Nella specie, il ricorrente si duole del fatto che «i Giudici di me- rito hanno omesso di considerare se, nell’ipotesi di accogli- mento della domanda formulata dall’odierno ricorrente nei Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la domanda di manleva sarebbe stata accolta o respinta» e sostiene che, in realtà, la domanda di garanzia avanzata dal convenuto non avrebbe potuto trovare accoglimento, se non fosse rimasta assorbita, in virtù delle ec- cezioni avanzate in proposto dalla compagnia chiamata. Ma le ragioni da lui allegate a sostegno di tale ultimo assunto non risultano effettivamente idonee a consentire di affermare che la chiamata del terzo, sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti allegati a fondamento della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, fosse addirittura del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole con- nessione con tale domanda, al punto da potersi ritenere del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa. 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna del ricorrenti, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole: a) in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],in complessivi € 6.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese ge- nerali ed accessori di legge; b) in favore della Ric. n. 17391/2022 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in com- plessivi € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal comp
Sentenza Cassazione n. 00475/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris