CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 27484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11178 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Mancini 2, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con l'avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difeso dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso,con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018n. 11178 sez. S2 -ud. 20-1-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1313/2017della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria di parte ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] 1.Per quel che qui ancora rileva, [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Savona, sez. di Albenga, decreto ingiuntivo n. 328/2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di Euro 11.616,34 oltre spese, a titolo di corrispettivo per le opereedilizie svolte su suo incarico e di rimborso delle spese della procedura di accertamento tecnico preventivo, promossa in precedenza per far accertare il suo credito (vi erano state contestazioni sull’esatto adempimento della prestazione e in ATP il consulente nominato aveva rideterminato al ribasso il prezzo delle opere). 2. Ragusa propose opposizione e, con sentenza n. 834/2013, il Tribunale di Savona, sez. di Albenga l’accolse, rigettando integralmente la domanda di Nucifora e dichiarando la risoluzione per grave inadempimento del contratto intercorso tra le due parti, qualificato come contratto d’opera; rigettò invece la domanda di risarcimento dei danni pure proposta dall’opponenteRagusa. 3. Con la sentenza n. 1313/2017 qui impugnata, la Corte d’appello di Genova, preso atto che nessuna domanda di risoluzione era stata avanzata da Ragusa, che il credito azionato in decreto era stato quantificato in misura ridotta rispetto al prezzo pattuito secondo le indicazioni del consulente in ATP, che le spese pretese erano relative all’ATP, in accoglimento dell’appello principale riformò la sentenza e rigettò l’opposizione di Ragusa; qualificò il contratto come contratto di appalto e rigettò pure l’appello incidentale di Ragusa, diretto ad Ric. 2018n. 11178 sez. S2 -ud. 20-1-2023 - 3 - ottenere il risarcimentodel danno, quantificato anche in riferimento al materiale da lui fornito a Nucifora: la Corte ritenne infatti che quest’ultima pretesa fosse nuova, che il danno non fosse stato adeguatamente provato e che le istanze istruttorie dirette a provarlo non fossero rilevanti; condannò infine Ragusa al pagamento delle spese del doppio grado. 4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi a cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, osserva la Corte chela rinunzia al mandato da parte del difensore è priva di rilievo nel giudizio di legittimità (cfr. tra le tante, cass. n.28365/2022; cass. n. 26429/2017) . 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633,634, 641, 696 bis e 91 e 92 cod. proc. civ.»: la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha confermato un decreto ingiuntivo che non avrebbe dovuto essere emesso perché fondato su tre documenti che non costituiscono idonea prova scritta del credito e, cioè, un accertamento tecnico preventivo conciliativo. reso ex art.689 bis cod. proc. civ. , un provvedimento di liquidazione delle spese relative alla stessa c.t.u., una fattura del consulente tecnico di parte. 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione dell’art.345 cod. proc. civ.per avere la Corte erroneamente ritenuto domanda nuova la richiesta di «riconoscimento»a titolo risarcitorio, dell’importo pagato per l’acquisto del materiale da lui fornito al Nucifera per l’esecuzione dei lavori, Ric. 2018n. 11178 sez. S2 -ud. 20-1-2023 - 4 - «rappresentante il danno derivante dalla necessità di acquistarne altro»(così in ricorso è spiegata la domanda); si tratterebbe , invece , di un fatto che non incide sulla causa petendidella domanda risarcitoria proposta e che sarebbe stato allegato sin dalla fase dell’ATP; in particolare, la fattura che prova l’importo del prezzo pagato per l’acquisto del materiale è stata prodotta sin dall’atto di citazione e nella memoria ex art.183 cod. proc. civ. è stata allegata la necessità di procedere all’acquisto di nuovi materiali; la questione è stata poi riproposta in appello incidentale. 3. Con il terzo motivo, articolato in più profili in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,il ricorrente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell’art.11 preleggi e artt.91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 28 dm55/14. 4.Il secondo motivo, esaminato per primo per priorità logica, è fondato. In disparte che il fatto dedotto era statoportato all’attenzione del giudice diprimo grado sin dall’atto di opposizione (v. pag. 2 dell’atto di opposizione, terzultimo capoverso), in ogni caso la Corte non ha spiegato – come invece avrebbe dovuto - perché l’indicazione della voce di danno costituisca domanda nuova rispetto alla pretesa risarcitoria già avanzata in riconvenzionale nel senso che implichi un mutamento di petitume causa petendi. La sentenza impugnata deve essere perciò cassata. 3. Dall’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento del primo e del terzo motivo atteso che la statuizione sull ’onere delle spese, anche dell’ATP, dev’essere necessariamente successiva alla decisione di merito. Ric. 2018n. 11178 sez. S2 -ud. 20-1-2023 - 5 - 4. Il ricorso è perciò accolto limitatamente al secondo motivo , con rinvio alla Corte d’appello di Genovain diversa composizione anche per le spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbitii restanti; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così