CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 4/12/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di RIMINI in data 4/4/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 629, commi primo e secondo in relazione all'art. 628, commi terzo n. 1 cod. pen 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di annullamento dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato e del conseguente rigetto dell'istanza di assunzione della testimonianza ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 1 f 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa. 2. In data 22 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di dichiarare la nullità dell'ordinanza che non aveva accolto la richiesta di procedere con le forme del rito abbreviato condizionato disponendo l'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e quanto al mancato accoglimento della richiesta avanzata nell'appello di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Le doglianze sono manifestamente infondate. 1.1. Il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato non determina alcuna nullità qualora il processo sia comunque celebrato con le forme del rito abbreviato. A fronte del rigetto da parte del giudice della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, infatti, all'imputato è riconosciuto esclusivamente il diritto di riproporre la richiesta al giudice del dibattimento affinché questo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, verifichi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 438, comma 6 cod. proc. pen. (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017, dep. 2018, B, Rv. 272579). 1.2. Nella specifica situazione, come quella oggetto del presente ricorso, nella quale il processo è stato celebrato con le forme del rito abbreviato c.d. secco dopo che era stata respinta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, d'altro canto, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta può essere dedotta come motivo di gravame al solo fine di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 cod. proc. pen.), infatti, può essere disposta anche nel caso in cui il processo di primo grado sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato "non condizionato" poiché non sussiste in astratto un'incompatibilità tra i due istituti. Il mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice d'appello, però, benché sollecitato dall'imputato, non costituisce vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., attesa la esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale "allo stato degli atti" a richiedere alcuna integrazione probatoria. (Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014, L., Rv. 259663) 2 /fr 1.3 La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta, in generale, un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile l'integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391), 1.4. Nel caso di specie la Corte territoriale si è correttamente attenuta ai citati principi ermeneutici e ha evidenziato le ragioni per le quali le prove richieste, l'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA], non fosse assolutamente necessaria per la decisione. La motivazione sul punto, fondata sulla ritenuta completezza del materiale istruttorio acquisito, d'altro canto, con il riferimento ai presupposti di cui all'art. 438 comma 5 cod. proc. pen. e alla valutazione positiva sul punto già effettuata dal giudice di primo grado, è adeguata (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione evidenziando che la ricostruzione offerta dai due provvedimenti di merito, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese e senza considerare la versione alternativa fornita dall'imputato, sarebbe manifestamente illogica. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce alla logica e alla completezza della motivazione ed è reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. Diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, infatti, la conforme valutazione dei giudici di merito è il frutto di una analisi attenta e di una valutazione unitaria e complessiva degli elementi emersi. La Corte territoriale, in specifico, facendo puntuale allo svolgimento dei fatti così come anche accertati dalla polizia giudiziaria intervenuta ed evidenziando l'assenza di qualsivoglia intento calunniatorio, ha dato adeguato conto di avere analizzato le critiche della difesa alle quali ha fornito coerente e attenta risposta esponendo i motivi per i quali le dichiarazioni rese dalle persone offese sono da ritenersi genuine e attendibili e la diversa versione resa dall'imputato, rimasta del tutto priva di riscontri, è inverosimile (cfr. pagine da 8 a 15 della sentenza impugnata) Ragioni questa per le quali, in assenza di palesi illogicità, le attuali censure, che in effetti tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, appaiono inconferenti e non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso