CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07767/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di cui agli artt. 223 e 216 I. f. limitatamente ai punti 2 (bancarotta fraudolenta patrimoniale) e 3 (bancarotta fraudolenta documentale) della imputazione; mentre ha riqualificato come bancarotta preferenziale il delitto di cui al punto 1, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che lamentano l'inadeguatezza della motivazione in ordine alle dichiarazioni testimoniali difensive in merito al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e l'insufficiente motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto di bancarotta fraudolenta documentale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. rispettivamente pag. 5 e pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso