CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 00631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA--clat.0.-~trrattErTrartrr" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 ottobre 2016, previa concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato, commesso in danno della 'Ipercoop' di [OSCURATO:PERSONA] 1'8 ottobre 2016, del quale era stato riconosciuto responsabile. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni per le quali la pena era stata irrogata nella misura indicata, senza concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale, che ha mostrato estremo impegno nel modulare la pena irroganda alla estrema modestia del fatto, il motivo di ricorso si limita a reiterare il motivo di appello senza nulla specificare, in fatto e in diritto, circa le ragioni addotte a sostegno della richiesta mitigazione della pena. Invero, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, critica che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Ciò ribadito, è appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di loro comparazione, e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (del tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art. 62 -bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, vieppiù ove la stessa pecchi di genericità per indeterminatezza. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pa I