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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11035/2026

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r.l., rappresentati edifesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato-ricorrenti-CONTRO[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in calce al controricorso, il quale chiede di ricevere le1 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-Procedura di liquidazione giudiziale società agricola [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione s.r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 465/2024, depositatail 21/5/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 465/2024,depositata il 21/5/2024, rigettava il reclamo proposto, ex art. 51CCII, dalla società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione,avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea, che aveva dichiaratol’apertura della liquidazione giudiziale, reputando prevalenti – sulleriguardavano, da un lato, la riproduzione di pony, e dall’altro,l’allevamento di animali sportivi volti allo svolgimento di attivitàequestre, non rientranti, quindi, nella nozione di attività agricola exart. 2135 c.c.Muoveva dalla considerazione per cui l’art. 121 CCII sottoponevaa liquidazione giudiziale solo l’imprenditore commerciale, esentandoda tale procedura l’imprenditore agricolo, così qualificato ai sensidell’art. 2135 c.c.2 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026In particolare – per la Corte territoriale - in tale normativa iltermine «bestiame» era stato sostituito con il termine «animali», maciò non era sufficiente a far rientrare nella categoria dell’imprenditoreagricolo il soggetto che si occupa dell’allevamento di pony.Sottolineava preliminarmente che l’iscrizione nel registro delleimprese come «impresa agricola» rappresentava un dato meramenteformale ed era subordinata all’attività sostanzialmente svolta dallasocietà.Dall’esame dell’oggetto sociale emergeva, però, «la presenza diagricolo», ma ciò non era sufficiente a dimostrare la natura nonagricola dell’impresa.L’onere della prova di svolgere attività prevalentemente agricolae di godere, dunque, dell’esenzione rispetto alla procedura diliquidazione giudiziale, gravava sull’imprenditore che l’avevainvocata.La Corte territoriale citava giurisprudenza di legittimità per cuil’esenzione dell’imprenditore agricolo dalla liquidazione giudizialeveniva meno ove non sussistesse, di fatto, il collegamento funzionaledella sua attività con la terra, o quando le attività connesseassumevano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispettoa quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura (si citava Cass. n.16614 del 2016).Ai fini dell’esenzione, sia ai sensi dell’art. 2697, secondo comma,c.c., sia alla stregua del principio di vicinanza alla prova, era oneredella società debitrice dimostrare la sussistenza delle condizioni perricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricolinell’ambito dell’art. 2135 c.c., «dovendosi segnatamente dimostrareche essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dallacoltivazione del fondo» (si citava Cass. n. 1049 del 2021).3 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026Le attività connesse - ai fini dell’esenzione - dovevano avere adoggetto prevalente prodotti propri e ceduti o coltivati da terzi (sicitava Cass. n. 3647 del 2023).Nella specie, ad avviso della Corte d’appello, a sostegno dellanatura prevalentemente agricola dell’attività svolta, la societàdebitrice aveva allegato «solamente alcune fatture dalle qualiemerge[va] la vendita di prodotti agricoli e la cessione di pony».Da tale documentazione, dunque, non veniva dimostrata laprevalenza dell’attività agricola svolta rispetto alle altre attivitàeventualmente connesse, «tenendo in considerazione anche lavisura camerale, dalla quale emerge la possibilità di svolgere attivitàdi natura commerciale senza poter determinare, in concreto, in qualemisura queste vengano svolte rispetto a quella agricola».La reclamante non aveva, dunque, adempiuto all’onere gravantea suo carico di dimostrare la natura dell’attività svolta.Le spese di giudizio venivano poste in solido anche a carico dellegale rappresentante che aveva agito in male fede, ex art. 51,comma 15, CCII.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGiuseppe Lorenzini, in proprio e quale ultimo liquidatore e legalerappresentante della società agricola [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione,depositando anche memoria scritta.3.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando anchememoria scritta.4.

È rimasta intimata la liquidazione giudiziale Soc.

Agricola LaViscontella in liquidazione s.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione alla4 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, secondocomma, c.p.c.».Il tribunale di Ivrea aveva osservato che l’attività prevalentesvolta dalla società atteneva alla riproduzione di pony, i cui fruttierano, poi, ceduti a favore della Viscontella A.S.D., «per quanto daessa dedotto e comprovato dalle numerose fatture in atti»,trattandosi dunque di svolgimento di attività prevalente avente adoggetto «l’allevamento di animali sportivi volti allo svolgimentodell’attività equestre in modo del tutto disgiunto da qualsiasi utilizzodel bestiame per lo sfruttamento del terreno e senza alcuncollegamento con l’utilizzazione dei fondi agricoli».Trattavasi, dunque, di imprenditore commerciale che svolgevadell’attività equestre.

Ne risultava secondaria la coltivazione dei fondiin proprietà per la produzione di fieno e carote.Nel reclamo, la società aveva ritenuto errata la decisione deltribunale che aveva parificato l’attività di allevamento di pony aquella di cavalli da corsa, stante l’ontologica differenza fra le dueimprenditore agricolo di un necessario legame tra il fondo el’allevamento di animali.Pertanto, nel corso del procedimento dinanzi al tribunale di Ivreanon era mai emerso dagli atti «lo svolgimento di attività connesseda parte della Viscontella nel senso delineato dal terzo commadell’art. 2135 c.c.», così che la Corte d’appello avrebbe dovutolimitarsi a valutare «se l’attività di allevamento di pony rientrassenella nozione di imprenditore agricolo o meno».Al contrario, la Corte territoriale ha assunto alla base dellapropria decisione il mancato assolvimento, da parte della società,«della prova della prevalenza dell’attività agricola rispetto a quelle5 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026eventualmente connesse, poiché non era stato possibiledeterminare, in concreto e in quale misura, queste venissero svolterispetto a quella agricola».Trattavasi, in sostanza, di utilizzo della «terza via», per la qualesarebbe stato necessario rilevare d’ufficio la questione ed invitare leparti al contraddittorio sulla stessa.Ove la Corte d’appello avesse rilevato l’ufficio la questione dellanecessaria prevalenza dell’attività di allevamento e di coltivazionerispetto alle attività connesse, la società avrebbe eccepito edimostrato che non aveva svolto attività dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, commercializzazione evalorizzazione che avevano ad oggetto i prodotti ottenutiprevalentemente dalla coltivazione del fondo (fieno ed ortaggi) odall’allevamento di animali (allevamento pony).I prodotti ottenuti dalla coltivazione non subivano trasformazionio manipolazioni, venendo ceduti al termine del loro ciclo biologico eallo stesso modo per allevamento dei pony, i quali, «nascevano dallecosì dette fatto Ricci, e dopo lo svezzamento, venivano alienati».Dal libro giornale e dei registi delle fatture di vendita (già prodottidinanzi al tribunale di Ivrea), non erano state compiute altreoperazioni, se non quelle di vendita dei prodotti agricoli o dei ponyallevati.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

L’art. 101, secondo comma, c.p.c., come modificato dall’art.3, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022, con effetto dal 28/2/2023, aisensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, prevede cheil giudice «[s]e ritiene di porre a fondamento della decisione unaquestione rilevata d’ufficio, […] riserva la decisione, assegnando alleparti, a pena di nullità, un termine non inferiore a venti giorni e nonsuperiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in6 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesimaquestione».In realtà, la vera novità è rappresentata dalla prima parte delsecondo comma dell’art. 101 c.p.c., a mente del quale «il giudiceassicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dallasua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta iprovvedimenti opportuni».La finalità della norma è quella di assicurare il rispetto delprincipio del contraddittorio, in ogni momento del processo ed inqualunque processo.In particolare, la regola sopra citata mira a risolvere il problemadelle sentenze «della terza via», consistente nel rischio che il giudicedecida la controversia in base alla definizione di una questionerilevabile d’ufficio, senza che su quest’ultima si sia potuto svolgere ilcontraddittorio delle parti.In ordine all’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio, checostituiscono l’oggetto dell’attuazione del contraddittorio, vieneadottata un’ampia accezione del termine «questione», chericomprende non soltanto le vere e proprie questioni in senso tecnico(preliminari e pregiudiziali), ma anche tutti i punti rilevanti per ladecisione concernenti il fatto o il suo profilo di diritto.Con la precisazione, però, che non rientrano nell’ambito delcomma secondo dell’art. 101 c.p.c., le questioni di esclusivarilevanza processuale, in quanto inidonea a modificare il quadrofattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi inconsiderazione dalle parti (Cass., n. 6218 del 2019).Quanto alle questioni di fatto, vengono in considerazione quellila cui efficacia giuridica opera ipso iure, non essendo subordinataall’esercizio di un potere di rilevazione riservato alla parte; puòtrattarsi di fatti concorrenti o alternativi rispetto a quelli su cui si è7 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026basato l’attore nella citazione, ovvero impeditivi, modificativi,estintivi non dedotti e fatti valere nella comparsa di risposta.Qualora si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e didiritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendoche la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltàdi chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessionein termini (Cass., Sez.U., n. 20935 del 2009; Cass., n. 36766 del2022).2.2.

Nella specie, è sufficiente osservare che l’oggetto dellacontroversia atteneva alla individuazione della qualità diimprenditore agricolo o commerciale, dovendosi fare applicazionedell’art. 2135 c.c., ovviamente in tutti i suoi addentellati,ricomprendenti, al primo comma, le attività di coltivazione,selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, al secondocomma, la definizione di tali attività alla stregua del criterio agro-biologico, quindi in relazione alla cura e allo sviluppo di un ciclobiologico, e al terzo comma, le attività «comunque connesse» direttealla manipolazione, conservazione, trasformazione,commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggettoprodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o delbosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette allafornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente dinell’attività agricola esercitata.Pertanto, il perimetro da scandagliare, sia dal punto di vista delleallegazioni processuali che da quello dell’istruttoria, ricomprendeva,al suo interno, anche le attività «comunque connesse» di cui al terzocomma dell’art. 2135 c.c., con conseguente infondatezza del motivodi ricorso (Cass., sez.

L, 19/7/2023, n. 21314, che conferma la8 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026validità della sentenza in quanto la questione decisiva di fatto erastato oggetto del contraddittorio).3.

Con il secondo motivo si deduce la «nullità della sentenza exart. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c.,per motivazione apparente o contraddittoria».La Corte d’appello, in prima battuta, ha affermato correttamenteche l’iscrizione dell’impresa della sezione agricola era un datomeramente formale, ma il riconoscimento di tale natura erasubordinato all’attività sostanzialmente svolta.Ha poi proseguito nel senso che dall’esame dell’oggetto socialeemergeva la presenza di attività non connesse rispetto a quellepropriamente agricole, «ma ciò non era, comunque, sufficient[e] adimostrare la natura non agricola dell’impresa».

Pure corretta eral’ulteriore affermazione per cui l’onere della prova della naturaagricola dell’attività esercitata competeva all’imprenditore cheintendeva avvalersi di tale prerogativa.Subito dopo la Corte distrettuale riteneva però che la società, asostegno della natura prevalentemente agricola svolta, avevaallegato solo alcune fatture, dalle quali emergeva la vendita diprodotti agricoli e la cessione di pony.Di qui la considerazione per cui la tale documentazione non erasufficiente a dimostrare la prevalenza dell’attività agricola svolta,«rispetto alle altre attività eventualmente connesse, tenendo inconsiderazione anche la visura camerale, dalla quale emergeva lapossibilità per la Società di svolgere attività di natura commerciale,senza poter determinate, in concreto, in quale misura, questevenissero svolte rispetto a quella agricola».Di qui l’intrinseca contraddittorietà e, in un certo senso,l’apparenza della motivazione, in quanto vi sarebbe incompatibilitàdelle premesse da cui muove il ragionamento della Corte, laddove9 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026dichiara che solo l’attività agricola concretamente svolta consentel’esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, con leconclusioni cui giunge «nella parte in cui afferma che l’oggettosociale della Viscontella consentiva pure attività commerciale, senza,però, in concreto, individuare quali fossero e in assenza di qualunqueprova che confermasse il loro svolgimento».In sostanza, la Corte d’appello, mentre inizialmente dà esclusivorilievo all’attività effettivamente svolta, in senso materiale, aprescindere dai dati meramente formali, derivanti dall’iscrizione nellasezione agricola o dal composito oggetto sociale, successivamenteha affermato «l’esatto contrario», giungendo a ritenere la società«imprenditore commerciale, poiché il suo oggetto sociale permetteva,pure, lo svolgimento di simili attività, senza però che fosse emersala loro materiale effettuazione da parte della Società».Tra l’altro, la Corte d’appello neppure ha chiarito «quali erano lequalificarsi di natura commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c.».4.

Il motivo è inammissibile.4.1.

Infatti, la Corte territoriale ha preso le mosse dall’oggettosociale, che ricomprendeva anche attività commerciali, oltre a quelleagricole, esponendo la necessità di dimostrare, con onere a caricodell’imprenditore agricolo o della società agricola, la naturadell’attività effettivamente svolta, in misura prevalente rispettoall’attività commerciale risultante dall’oggetto sociale individuatodalla visura camerale.Era dunque la società a dover dare semmai la prova che,nonostante nell’oggetto sociale fossero ricompresi anche attivitàcommerciali, l’effettiva attività svolta dalla stessa era in prevalenza10 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026Tale onere non era stato adempiuto dalla società, specie inconsiderazione della circostanza che dalla visura camerale emergevala possibilità di svolgere attività di natura commerciale, ratiodecidendi decisiva, non idoneamente censurata.5.

Con il terzo motivo si lamenta la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione all’art. 2697 c.c.».La Corte d’appello non avrebbe fatto corretta applicazione delriparto dell’onere della prova.È indubitabile che sia onere dell’impresa dare la prova dellosvolgimento di una delle attività di cui all’art. 2135 c.c., anche inapplicazione del principio della «vicinanza alla prova».Tuttavia, la Corte d’appello avrebbe «esteso oltre modo l’oneregravante sulla Viscontella» che, invece, nel corso del giudizioavrebbe documentato, attraverso la produzione delle fatture, deiregistri Iva e del libro giornale, le attività effettivamente esercitate,ossia l’allevamento di pony e la coltivazione dei fondi agricoli».La Corte d’appello, però, avrebbe posto a carico della società laprova non di un fatto positivo, ovvero delle attività materialmentesvolte nel corso della propria vita sociale, ma di un fatto negativo,ossia della non prevalenza delle altre «attività eventualmenteconnesse».In sostanza la Corte avrebbe imputato alla società «di non esserestata in grado di dimostrare di non aver effettuato tutte le attività,senza specificare nemmeno quali, previste dal progetto sociale».La ricorrente ammette che è possibile dare la prova anche di unfatto negativo, potendosi fornire tale prova mediante ladimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o tramitepresunzioni, da cui poter desumere il fatto negativo.11 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026La Corte territoriale, non attenendosi ai principi richiamati,avrebbe concluso nel senso che «la mancata dimostrazione dellosvolgimento, anche di una sola delle attività elencate nell’oggettosociale della Società, costituiva elemento sufficiente a qualificareimprenditore commerciale la Viscontella».In realtà, nel corso dei giudizi di merito, non era mai emerso néera stato contestato che le attività della società fossero diverse daquelle dedotte, ovvero allevamento di pony e coltivazione dei fondi,peraltro dimostrate attraverso la produzione di tutte le fattureemesse dalla società, del libro giornale e di registri Iva.Era stata dimostrata l’attività effettivamente svolta dalla società,di natura esclusivamente agricola, esercitata sino alla deliberazionedello stato di liquidazione.6.

Il motivo è infondato.In realtà, non v’è stata alcuna violazione delle regole di ripartodell’onere della prova.

Come ammesso dalla ricorrente, infatti, unavolta che l’oggetto sociale prevede l’effettuazione anche di attivitàcommerciali, l’onere della prova dell’effettuazione di attivitàprevalentemente agricola, per ricondurre la società tra quelleagricole ex art. 2135 c.c., grava esclusivamente su quest’ultima, siaex art. 2697, secondo comma, c.c., sia per il principio della«vicinanza alla prova».Tale regola di ripartizione probatoria è stata correttamenteapplicata dalla Corte distrettuale, la quale, invece, contrariamenteall’assunto portato avanti dalla ricorrente, ha ritenuto che tale onerenon fosse stato ottemperato dalla società, che si era limitata allaproduzione solo di talune fatture relative alla vendita di pony e diprodotti agricoli.12 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026In sostanza v’è stata la sottolineatura della insufficienza delcorredo probatorio da parte della ricorrente; tale valutazione è stataespressa dopo che tutte le prove erano state valutate.7.

Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente si duoledella «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 51, comma 15, d.lgs.n. 14 del 2019 (CCII)».La Corte d’appello ha condannato il liquidatore della società alpagamento in solido delle spese di lite e del doppio del contributounificato, poiché avrebbe agito, proponendo reclamo, «conmalafede».Tale malafede sarebbe stata dimostrata dalla mancatadimostrazione della qualifica di imprenditore agricolo e dalla mancataallegazione di idonea documentazione che attestasse la prevalenzadell’attività agricola effettivamente svolta.La malafede, in assenza di precedenti specifici, potrebbe esseremutuata dall’interpretazione fornita dalla Corte di legittimità sull’art.96 c.p.c., che disciplina la responsabilità processuale aggravata.Dovrebbe trattarsi della piena consapevolezza del proprio tortodi chi agisce o resiste in giudizio.

Nella specie, però, la Corte avrebbefatto discendere la malafede del liquidatore dal mero rigetto delreclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.La mera infondatezza dell’azione non costituirebbe circostanzada sola sufficiente ai fini dell’adozione di una pronuncia ex art. 96c.p.c.

Per tale ragione, imputare una malafede processuale alliquidatore sol perché non avrebbe fornito la prova, peraltro negativa,di un aspetto (assenza di attività connesse) che non era mai statooggetto di discussione tra le parti e di esame da parte del giudice,costituirebbe «un evidente forzatura, addossando […] unaresponsabilità insussistente».13 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/20268.

Il motivo è inammissibile.Questa Corte ha ritenuto che, in caso di rigetto del reclamoavverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazionegiudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art.51, comma 15, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), nella formulazioneratione temporis applicabile, discende dall'avere egli agito, nelconferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza(colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna,in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e alraddoppio del contributo unificato può essere censurata incassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza diautonoma impugnazione del relativo capo della decisione, propostaindividualmente o anche congiuntamente alla società, si forma ilgiudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso percassazione proposto su tale capo dalla sola società (Cass., sez. 1,16/9/2025, n. 25402).Si è chiarito, in particolare, come tale disposizione costituiscauna norma speciale sia rispetto alla disposizione generale relativaalla colpa grave della parte (stante il riferimento a «salvo quantoprevisto dall’art. 96 del codice di procedura civile»), sia rispetto alladisposizione generale di cui all’art. 94 c.p.c.Pertanto, si è ritenuto che la formulazione temporalmentepertinente, che fa riferimento anche alla colpa grave (in quanto l’art.51 CCII novellato dall’art. 12, comma 9, lettera e del d.lgs. n. 136del 2024, applicabile ai procedimenti pendenti alla data del28/9/2024 ha eliminato il riferimento alla colpa grave), risultasostanzialmente sovrapponibile nei presupposti a quella di dirittocomune, ove si fa riferimento a «motivi gravi» (art. 94 c.p.c.),dovendosi accertare un’autonoma responsabilità processuale del14 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026legale rappresentante conferente la procura, soggetto estranea algiudizio (Cass. n. 25402 del 2025).Trattasi dunque di una norma sanzionatoria, che enuncia laresponsabilità processuale - in caso di reclamo proposto avverso lasentenza di apertura della liquidazione giudiziale di una società ocomunque di un ente collettivo non società - a carico del legalerappresentante che abbia conferito procura in costanza deipresupposti di legge e, quindi, non per il solo presupposto dellasoccombenza (Cass. n. 25402 del 2015).Nella specie, dunque, si è in presenza di una valutazione di pienomerito, da parte della Corte d’appello, che ha sottolineato, anche conriferimento alla sola «colpa grave», con sufficiente motivazione, chela parte reclamante avrebbe agito «non avendo dato prova dellapropria qualifica di imprenditore agricolo e non avendo prodottoidonea documentazione che attestasse la prevalenza dell’attivitàagricola effettivamente svolta», tanto che richiama l’art. 51, comma15, CCII, previgente, non solo per la mala fede, ma anche per la«colpa grave».Peraltro, la Corte di merito giunge a tale conclusone dopo averstigmatizzato talune condotte contabili non irreprensibili, in ordine,per esempio, al finanziamento soci.Tale giudizio, frutto di un esame dei fatti di causa ed oggetto disia pure sintetica motivazione, non può essere sindacato in sede dilegittimità.9.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come dadispositivo.Non sussistono i presupposti per l’applicazione ulteriore dell’art.51, comma 15, anche in sede di legittimità (Cass., sez. 1,27/10/2025, n. 28483).15 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026 P.Q.MRigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, arimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15%, Iva e cpa; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026Il PresidenteMassimo Ferro16 RG n. 15153/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r.l., rappresentati edifesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato-ricorrenti-CONTRO[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in calce al controricorso, il quale chiede di ricevere le1 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-Procedura di liquidazione giudiziale società agricola [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione s.r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 465/2024, depositatail 21/5/2024udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 465/2024,depositata il 21/5/2024, rigettava il reclamo proposto, ex art. 51CCII, dalla società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione,avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea, che aveva dichiaratol’apertura della liquidazione giudiziale, reputando prevalenti – sulleriguardavano, da un lato, la riproduzione di pony, e dall’altro,l’allevamento di animali sportivi volti allo svolgimento di attivitàequestre, non rientranti, quindi, nella nozione di attività agricola exart. 2135 c.c.Muoveva dalla considerazione per cui l’art. 121 CCII sottoponevaa liquidazione giudiziale solo l’imprenditore commerciale, esentandoda tale procedura l’imprenditore agricolo, così qualificato ai sensidell’art. 2135 c.c.2 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026In particolare – per la Corte territoriale - in tale normativa iltermine «bestiame» era stato sostituito con il termine «animali», maciò non era sufficiente a far rientrare nella categoria dell’imprenditoreagricolo il soggetto che si occupa dell’allevamento di pony.Sottolineava preliminarmente che l’iscrizione nel registro delleimprese come «impresa agricola» rappresentava un dato meramenteformale ed era subordinata all’attività sostanzialmente svolta dallasocietà.Dall’esame dell’oggetto sociale emergeva, però, «la presenza diagricolo», ma ciò non era sufficiente a dimostrare la natura nonagricola dell’impresa.L’onere della prova di svolgere attività prevalentemente agricolae di godere, dunque, dell’esenzione rispetto alla procedura diliquidazione giudiziale, gravava sull’imprenditore che l’avevainvocata.La Corte territoriale citava giurisprudenza di legittimità per cuil’esenzione dell’imprenditore agricolo dalla liquidazione giudizialeveniva meno ove non sussistesse, di fatto, il collegamento funzionaledella sua attività con la terra, o quando le attività connesseassumevano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispettoa quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura (si citava Cass. n.16614 del 2016).Ai fini dell’esenzione, sia ai sensi dell’art. 2697, secondo comma,c.c., sia alla stregua del principio di vicinanza alla prova, era oneredella società debitrice dimostrare la sussistenza delle condizioni perricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricolinell’ambito dell’art. 2135 c.c., «dovendosi segnatamente dimostrareche essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dallacoltivazione del fondo» (si citava Cass. n. 1049 del 2021).3 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026Le attività connesse - ai fini dell’esenzione - dovevano avere adoggetto prevalente prodotti propri e ceduti o coltivati da terzi (sicitava Cass. n. 3647 del 2023).Nella specie, ad avviso della Corte d’appello, a sostegno dellanatura prevalentemente agricola dell’attività svolta, la societàdebitrice aveva allegato «solamente alcune fatture dalle qualiemerge[va] la vendita di prodotti agricoli e la cessione di pony».Da tale documentazione, dunque, non veniva dimostrata laprevalenza dell’attività agricola svolta rispetto alle altre attivitàeventualmente connesse, «tenendo in considerazione anche lavisura camerale, dalla quale emerge la possibilità di svolgere attivitàdi natura commerciale senza poter determinare, in concreto, in qualemisura queste vengano svolte rispetto a quella agricola».La reclamante non aveva, dunque, adempiuto all’onere gravantea suo carico di dimostrare la natura dell’attività svolta.Le spese di giudizio venivano poste in solido anche a carico dellegale rappresentante che aveva agito in male fede, ex art. 51,comma 15, CCII.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGiuseppe Lorenzini, in proprio e quale ultimo liquidatore e legalerappresentante della società agricola [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione,depositando anche memoria scritta.3. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando anchememoria scritta.4. È rimasta intimata la liquidazione giudiziale Soc. Agricola LaViscontella in liquidazione s.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione alla4 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, secondocomma, c.p.c.».Il tribunale di Ivrea aveva osservato che l’attività prevalentesvolta dalla società atteneva alla riproduzione di pony, i cui fruttierano, poi, ceduti a favore della Viscontella A.S.D., «per quanto daessa dedotto e comprovato dalle numerose fatture in atti»,trattandosi dunque di svolgimento di attività prevalente avente adoggetto «l’allevamento di animali sportivi volti allo svolgimentodell’attività equestre in modo del tutto disgiunto da qualsiasi utilizzodel bestiame per lo sfruttamento del terreno e senza alcuncollegamento con l’utilizzazione dei fondi agricoli».Trattavasi, dunque, di imprenditore commerciale che svolgevadell’attività equestre. Ne risultava secondaria la coltivazione dei fondiin proprietà per la produzione di fieno e carote.Nel reclamo, la società aveva ritenuto errata la decisione deltribunale che aveva parificato l’attività di allevamento di pony aquella di cavalli da corsa, stante l’ontologica differenza fra le dueimprenditore agricolo di un necessario legame tra il fondo el’allevamento di animali.Pertanto, nel corso del procedimento dinanzi al tribunale di Ivreanon era mai emerso dagli atti «lo svolgimento di attività connesseda parte della Viscontella nel senso delineato dal terzo commadell’art. 2135 c.c.», così che la Corte d’appello avrebbe dovutolimitarsi a valutare «se l’attività di allevamento di pony rientrassenella nozione di imprenditore agricolo o meno».Al contrario, la Corte territoriale ha assunto alla base dellapropria decisione il mancato assolvimento, da parte della società,«della prova della prevalenza dell’attività agricola rispetto a quelle5 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026eventualmente connesse, poiché non era stato possibiledeterminare, in concreto e in quale misura, queste venissero svolterispetto a quella agricola».Trattavasi, in sostanza, di utilizzo della «terza via», per la qualesarebbe stato necessario rilevare d’ufficio la questione ed invitare leparti al contraddittorio sulla stessa.Ove la Corte d’appello avesse rilevato l’ufficio la questione dellanecessaria prevalenza dell’attività di allevamento e di coltivazionerispetto alle attività connesse, la società avrebbe eccepito edimostrato che non aveva svolto attività dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, commercializzazione evalorizzazione che avevano ad oggetto i prodotti ottenutiprevalentemente dalla coltivazione del fondo (fieno ed ortaggi) odall’allevamento di animali (allevamento pony).I prodotti ottenuti dalla coltivazione non subivano trasformazionio manipolazioni, venendo ceduti al termine del loro ciclo biologico eallo stesso modo per allevamento dei pony, i quali, «nascevano dallecosì dette fatto Ricci, e dopo lo svezzamento, venivano alienati».Dal libro giornale e dei registi delle fatture di vendita (già prodottidinanzi al tribunale di Ivrea), non erano state compiute altreoperazioni, se non quelle di vendita dei prodotti agricoli o dei ponyallevati.2. Il motivo è inammissibile.2.1. L’art. 101, secondo comma, c.p.c., come modificato dall’art.3, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022, con effetto dal 28/2/2023, aisensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, prevede cheil giudice «[s]e ritiene di porre a fondamento della decisione unaquestione rilevata d’ufficio, […] riserva la decisione, assegnando alleparti, a pena di nullità, un termine non inferiore a venti giorni e nonsuperiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in6 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesimaquestione».In realtà, la vera novità è rappresentata dalla prima parte delsecondo comma dell’art. 101 c.p.c., a mente del quale «il giudiceassicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dallasua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta iprovvedimenti opportuni».La finalità della norma è quella di assicurare il rispetto delprincipio del contraddittorio, in ogni momento del processo ed inqualunque processo.In particolare, la regola sopra citata mira a risolvere il problemadelle sentenze «della terza via», consistente nel rischio che il giudicedecida la controversia in base alla definizione di una questionerilevabile d’ufficio, senza che su quest’ultima si sia potuto svolgere ilcontraddittorio delle parti.In ordine all’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio, checostituiscono l’oggetto dell’attuazione del contraddittorio, vieneadottata un’ampia accezione del termine «questione», chericomprende non soltanto le vere e proprie questioni in senso tecnico(preliminari e pregiudiziali), ma anche tutti i punti rilevanti per ladecisione concernenti il fatto o il suo profilo di diritto.Con la precisazione, però, che non rientrano nell’ambito delcomma secondo dell’art. 101 c.p.c., le questioni di esclusivarilevanza processuale, in quanto inidonea a modificare il quadrofattuale e a determinare nuovi sviluppi della lite non presi inconsiderazione dalle parti (Cass., n. 6218 del 2019).Quanto alle questioni di fatto, vengono in considerazione quellila cui efficacia giuridica opera ipso iure, non essendo subordinataall’esercizio di un potere di rilevazione riservato alla parte; puòtrattarsi di fatti concorrenti o alternativi rispetto a quelli su cui si è7 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026basato l’attore nella citazione, ovvero impeditivi, modificativi,estintivi non dedotti e fatti valere nella comparsa di risposta.Qualora si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e didiritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendoche la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltàdi chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessionein termini (Cass., Sez.U., n. 20935 del 2009; Cass., n. 36766 del2022).2.2. Nella specie, è sufficiente osservare che l’oggetto dellacontroversia atteneva alla individuazione della qualità diimprenditore agricolo o commerciale, dovendosi fare applicazionedell’art. 2135 c.c., ovviamente in tutti i suoi addentellati,ricomprendenti, al primo comma, le attività di coltivazione,selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, al secondocomma, la definizione di tali attività alla stregua del criterio agro-biologico, quindi in relazione alla cura e allo sviluppo di un ciclobiologico, e al terzo comma, le attività «comunque connesse» direttealla manipolazione, conservazione, trasformazione,commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggettoprodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o delbosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette allafornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente dinell’attività agricola esercitata.Pertanto, il perimetro da scandagliare, sia dal punto di vista delleallegazioni processuali che da quello dell’istruttoria, ricomprendeva,al suo interno, anche le attività «comunque connesse» di cui al terzocomma dell’art. 2135 c.c., con conseguente infondatezza del motivodi ricorso (Cass., sez. L, 19/7/2023, n. 21314, che conferma la8 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026validità della sentenza in quanto la questione decisiva di fatto erastato oggetto del contraddittorio).3. Con il secondo motivo si deduce la «nullità della sentenza exart. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c.,per motivazione apparente o contraddittoria».La Corte d’appello, in prima battuta, ha affermato correttamenteche l’iscrizione dell’impresa della sezione agricola era un datomeramente formale, ma il riconoscimento di tale natura erasubordinato all’attività sostanzialmente svolta.Ha poi proseguito nel senso che dall’esame dell’oggetto socialeemergeva la presenza di attività non connesse rispetto a quellepropriamente agricole, «ma ciò non era, comunque, sufficient[e] adimostrare la natura non agricola dell’impresa». Pure corretta eral’ulteriore affermazione per cui l’onere della prova della naturaagricola dell’attività esercitata competeva all’imprenditore cheintendeva avvalersi di tale prerogativa.Subito dopo la Corte distrettuale riteneva però che la società, asostegno della natura prevalentemente agricola svolta, avevaallegato solo alcune fatture, dalle quali emergeva la vendita diprodotti agricoli e la cessione di pony.Di qui la considerazione per cui la tale documentazione non erasufficiente a dimostrare la prevalenza dell’attività agricola svolta,«rispetto alle altre attività eventualmente connesse, tenendo inconsiderazione anche la visura camerale, dalla quale emergeva lapossibilità per la Società di svolgere attività di natura commerciale,senza poter determinate, in concreto, in quale misura, questevenissero svolte rispetto a quella agricola».Di qui l’intrinseca contraddittorietà e, in un certo senso,l’apparenza della motivazione, in quanto vi sarebbe incompatibilitàdelle premesse da cui muove il ragionamento della Corte, laddove9 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026dichiara che solo l’attività agricola concretamente svolta consentel’esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, con leconclusioni cui giunge «nella parte in cui afferma che l’oggettosociale della Viscontella consentiva pure attività commerciale, senza,però, in concreto, individuare quali fossero e in assenza di qualunqueprova che confermasse il loro svolgimento».In sostanza, la Corte d’appello, mentre inizialmente dà esclusivorilievo all’attività effettivamente svolta, in senso materiale, aprescindere dai dati meramente formali, derivanti dall’iscrizione nellasezione agricola o dal composito oggetto sociale, successivamenteha affermato «l’esatto contrario», giungendo a ritenere la società«imprenditore commerciale, poiché il suo oggetto sociale permetteva,pure, lo svolgimento di simili attività, senza però che fosse emersala loro materiale effettuazione da parte della Società».Tra l’altro, la Corte d’appello neppure ha chiarito «quali erano lequalificarsi di natura commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c.».4. Il motivo è inammissibile.4.1. Infatti, la Corte territoriale ha preso le mosse dall’oggettosociale, che ricomprendeva anche attività commerciali, oltre a quelleagricole, esponendo la necessità di dimostrare, con onere a caricodell’imprenditore agricolo o della società agricola, la naturadell’attività effettivamente svolta, in misura prevalente rispettoall’attività commerciale risultante dall’oggetto sociale individuatodalla visura camerale.Era dunque la società a dover dare semmai la prova che,nonostante nell’oggetto sociale fossero ricompresi anche attivitàcommerciali, l’effettiva attività svolta dalla stessa era in prevalenza10 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026Tale onere non era stato adempiuto dalla società, specie inconsiderazione della circostanza che dalla visura camerale emergevala possibilità di svolgere attività di natura commerciale, ratiodecidendi decisiva, non idoneamente censurata.5. Con il terzo motivo si lamenta la «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione all’art. 2697 c.c.».La Corte d’appello non avrebbe fatto corretta applicazione delriparto dell’onere della prova.È indubitabile che sia onere dell’impresa dare la prova dellosvolgimento di una delle attività di cui all’art. 2135 c.c., anche inapplicazione del principio della «vicinanza alla prova».Tuttavia, la Corte d’appello avrebbe «esteso oltre modo l’oneregravante sulla Viscontella» che, invece, nel corso del giudizioavrebbe documentato, attraverso la produzione delle fatture, deiregistri Iva e del libro giornale, le attività effettivamente esercitate,ossia l’allevamento di pony e la coltivazione dei fondi agricoli».La Corte d’appello, però, avrebbe posto a carico della società laprova non di un fatto positivo, ovvero delle attività materialmentesvolte nel corso della propria vita sociale, ma di un fatto negativo,ossia della non prevalenza delle altre «attività eventualmenteconnesse».In sostanza la Corte avrebbe imputato alla società «di non esserestata in grado di dimostrare di non aver effettuato tutte le attività,senza specificare nemmeno quali, previste dal progetto sociale».La ricorrente ammette che è possibile dare la prova anche di unfatto negativo, potendosi fornire tale prova mediante ladimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o tramitepresunzioni, da cui poter desumere il fatto negativo.11 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026La Corte territoriale, non attenendosi ai principi richiamati,avrebbe concluso nel senso che «la mancata dimostrazione dellosvolgimento, anche di una sola delle attività elencate nell’oggettosociale della Società, costituiva elemento sufficiente a qualificareimprenditore commerciale la Viscontella».In realtà, nel corso dei giudizi di merito, non era mai emerso néera stato contestato che le attività della società fossero diverse daquelle dedotte, ovvero allevamento di pony e coltivazione dei fondi,peraltro dimostrate attraverso la produzione di tutte le fattureemesse dalla società, del libro giornale e di registri Iva.Era stata dimostrata l’attività effettivamente svolta dalla società,di natura esclusivamente agricola, esercitata sino alla deliberazionedello stato di liquidazione.6. Il motivo è infondato.In realtà, non v’è stata alcuna violazione delle regole di ripartodell’onere della prova. Come ammesso dalla ricorrente, infatti, unavolta che l’oggetto sociale prevede l’effettuazione anche di attivitàcommerciali, l’onere della prova dell’effettuazione di attivitàprevalentemente agricola, per ricondurre la società tra quelleagricole ex art. 2135 c.c., grava esclusivamente su quest’ultima, siaex art. 2697, secondo comma, c.c., sia per il principio della«vicinanza alla prova».Tale regola di ripartizione probatoria è stata correttamenteapplicata dalla Corte distrettuale, la quale, invece, contrariamenteall’assunto portato avanti dalla ricorrente, ha ritenuto che tale onerenon fosse stato ottemperato dalla società, che si era limitata allaproduzione solo di talune fatture relative alla vendita di pony e diprodotti agricoli.12 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026In sostanza v’è stata la sottolineatura della insufficienza delcorredo probatorio da parte della ricorrente; tale valutazione è stataespressa dopo che tutte le prove erano state valutate.7. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente si duoledella «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 51, comma 15, d.lgs.n. 14 del 2019 (CCII)».La Corte d’appello ha condannato il liquidatore della società alpagamento in solido delle spese di lite e del doppio del contributounificato, poiché avrebbe agito, proponendo reclamo, «conmalafede».Tale malafede sarebbe stata dimostrata dalla mancatadimostrazione della qualifica di imprenditore agricolo e dalla mancataallegazione di idonea documentazione che attestasse la prevalenzadell’attività agricola effettivamente svolta.La malafede, in assenza di precedenti specifici, potrebbe esseremutuata dall’interpretazione fornita dalla Corte di legittimità sull’art.96 c.p.c., che disciplina la responsabilità processuale aggravata.Dovrebbe trattarsi della piena consapevolezza del proprio tortodi chi agisce o resiste in giudizio. Nella specie, però, la Corte avrebbefatto discendere la malafede del liquidatore dal mero rigetto delreclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.La mera infondatezza dell’azione non costituirebbe circostanzada sola sufficiente ai fini dell’adozione di una pronuncia ex art. 96c.p.c. Per tale ragione, imputare una malafede processuale alliquidatore sol perché non avrebbe fornito la prova, peraltro negativa,di un aspetto (assenza di attività connesse) che non era mai statooggetto di discussione tra le parti e di esame da parte del giudice,costituirebbe «un evidente forzatura, addossando […] unaresponsabilità insussistente».13 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/20268. Il motivo è inammissibile.Questa Corte ha ritenuto che, in caso di rigetto del reclamoavverso la pronuncia che dispone l'apertura della liquidazionegiudiziale, la responsabilità del legale rappresentante di cui all'art.51, comma 15, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), nella formulazioneratione temporis applicabile, discende dall'avere egli agito, nelconferire la procura per l'impugnazione, senza la normale prudenza(colpa grave) ovvero con mala fede; la conseguente sua condanna,in solido con la società, al pagamento delle spese del giudizio e alraddoppio del contributo unificato può essere censurata incassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, in assenza diautonoma impugnazione del relativo capo della decisione, propostaindividualmente o anche congiuntamente alla società, si forma ilgiudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso percassazione proposto su tale capo dalla sola società (Cass., sez. 1,16/9/2025, n. 25402).Si è chiarito, in particolare, come tale disposizione costituiscauna norma speciale sia rispetto alla disposizione generale relativaalla colpa grave della parte (stante il riferimento a «salvo quantoprevisto dall’art. 96 del codice di procedura civile»), sia rispetto alladisposizione generale di cui all’art. 94 c.p.c.Pertanto, si è ritenuto che la formulazione temporalmentepertinente, che fa riferimento anche alla colpa grave (in quanto l’art.51 CCII novellato dall’art. 12, comma 9, lettera e del d.lgs. n. 136del 2024, applicabile ai procedimenti pendenti alla data del28/9/2024 ha eliminato il riferimento alla colpa grave), risultasostanzialmente sovrapponibile nei presupposti a quella di dirittocomune, ove si fa riferimento a «motivi gravi» (art. 94 c.p.c.),dovendosi accertare un’autonoma responsabilità processuale del14 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026legale rappresentante conferente la procura, soggetto estranea algiudizio (Cass. n. 25402 del 2025).Trattasi dunque di una norma sanzionatoria, che enuncia laresponsabilità processuale - in caso di reclamo proposto avverso lasentenza di apertura della liquidazione giudiziale di una società ocomunque di un ente collettivo non società - a carico del legalerappresentante che abbia conferito procura in costanza deipresupposti di legge e, quindi, non per il solo presupposto dellasoccombenza (Cass. n. 25402 del 2015).Nella specie, dunque, si è in presenza di una valutazione di pienomerito, da parte della Corte d’appello, che ha sottolineato, anche conriferimento alla sola «colpa grave», con sufficiente motivazione, chela parte reclamante avrebbe agito «non avendo dato prova dellapropria qualifica di imprenditore agricolo e non avendo prodottoidonea documentazione che attestasse la prevalenza dell’attivitàagricola effettivamente svolta», tanto che richiama l’art. 51, comma15, CCII, previgente, non solo per la mala fede, ma anche per la«colpa grave».Peraltro, la Corte di merito giunge a tale conclusone dopo averstigmatizzato talune condotte contabili non irreprensibili, in ordine,per esempio, al finanziamento soci.Tale giudizio, frutto di un esame dei fatti di causa ed oggetto disia pure sintetica motivazione, non può essere sindacato in sede dilegittimità.9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico dei ricorrenti e si liquidano come dadispositivo.Non sussistono i presupposti per l’applicazione ulteriore dell’art.51, comma 15, anche in sede di legittimità (Cass., sez. 1,27/10/2025, n. 28483).15 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 15153/2024Numero sezionale 1507/2026Numero di raccolta generale 11035/2026Data pubblicazione 24/04/2026 P.Q.MRigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, arimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nellamisura del 15%, Iva e cpa; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026Il PresidenteMassimo Ferro16 RG n. 15153/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 11035/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris