CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26939/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 27/01/2026 della Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la sentenza in data 26 gennaio 2022 del Tribunale diPalmi con la quale era stata affermata la penale responsabilità del predettoimputato in relazione ai reati di tentata estorsione (capo A della rubrica delleimputazioni) e di calunnia (capo B) commessi rispettivamente in data 13 febbraio2018 ed in data 6 febbraio 2018.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’intervenuta condanna per il delitto ditentata estorsione avendo il [OSCURATO:PERSONA] agito al fine di impedire alla presuntapersona offesa di commettere a suo danno il reato di cui all’art. 646 cod. pen.con la conseguenza che la condotta estorsiva dovrebbe al più essere riqualificatanella violazione dell’art. 393 cod. pen.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. in quanto la Corte diappello ha omesso di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato di calunniamaturata il 6 agosto 2025 quindi anteriormente alla pronuncia della sentenza diappello.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando viziodella motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinentia vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversaconclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte territoriale haesplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6), cosìcome in maniera analoga aveva fatto il Tribunale facendo applicazione di correttiargomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato peril reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. adeguatamente valutando sia lavicenda che ha portato alla formulazione dell’imputazione di cui al capo A, sial’elemento soggettivo che ha caratterizzato l’azione dell’imputato, in tal modocorrettamente escludendo la possibilità di ricondurre la condotta stessa nell’alveodi cui all’art. 393 cod. pen.;considerato poi che il secondo motivo di ricorso è manifestamenteinfondato perché il ricorrente non tiene conto del tempus commissi delicti inrelazione alla sospensione della prescrizione imposta dalla cd. legge “Orlando” (l.n. 103/2017) sospensione che deve essere calcolata a partire dal termineprevisto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condannadi primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitoria delgrado successivo per un tempo massimo di un anno e sei mesi, con laconseguenza che il termine di prescrizione del reato di cui all’art. 368 cod. pen.non era maturato al momento della pronuncia della sentenza in grado di appelloe non è neppure maturato alla data odierna.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI