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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36132/2022

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5463/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenz a del la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnan. 2502/5/16, notificata in data 21 / 12 /201 6 ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal 1° marzo 1970 al 31 marzo 2004, chiese all’Erario il rimborso dell’importo di € 2.840,00 sull'assunto della non imponibilità dei contributi versati nel corso del rapporto al fondo aziendale di previdenza complementare (denominato “Fondo di Previdenza per il Personale della [OSCURATO:PERSONA]”, quindi “[OSCURATO:PERSONA] per il Personale della [OSCURATO:PERSONA]”).

Avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell’istanza, la contribuente propose ricorso innanzi alla CTP di Parma, che lo respinse.

2. Il successivo appello proposto dalla Bulzamini fu accolto dalla CTR dell’Emilia-Romagna.

I giudici del gravame ritennero che ― in base alla disciplina applicabile ratione temporis, ed in particolare agli artt. 18, comma settimo, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, 16 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ― la tassazione dell’indennità in questione andasse calcolata sull’imponibile al netto dei contributi deducibili.

3. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La contribuente è rimasta intimata.

Inizialmente chiamata innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione in pubblica udienza sul rilievo del difetto di evidenza decisoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, l ’amministrazione finanziaria denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma secondo, e 48, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigente ratione temporis, oggi contenuto negli artt. 19 e 51 dello stesso decreto), nonché dell’art. 18 del d.lgs. n. 124/1993.

Ad avviso della ricorrente, la natura facoltativa della previdenza complementare renderebbe applicabile alla fattispecie l’art. 48, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986, a mente del quale soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia,versati a un f ondo di previdenza complementarein base a un accordo aziendale , concorr erebber o a formare la baseimponibile senza alcuna detrazione.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Superate alcune ormai risalenti oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte si attesta da tempo nel ritenere che, ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente,un’erogazione di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego edinerente al trattamento pensionistico integrativo, il reddito che così si configura in capo al dipendente va accluso alla categoria della «pensione integrativa» cui lo stesso ha rinunciato, ai sensi dell'art. 6, comma secondo , del d.P.R. n. 917/1986.

Tale reddito va, pertanto, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la pensione integrativa; ne deriva la necessità di considerare, nella base imponibile per il calcolo dell’imposta, l’ intera somma versata dal fondo, senza di ffalco de i contributi versati; e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma secondo, lett. a) del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo in vigore fino al 31dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (così, fra le altre, Cass. n. 22673/2022; Cass. n. 14571/2021; Cass. n. 28125 /2020 ; Cass. n. 13353/2020; Cass. n.33827/2019; Cass. n. 124/2018).

2.2. Nel caso in questione, pertanto, va data continuità al principio in base al quale la determinazione dell'imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, restando fiscalmente esenti -a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) - soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge».

2.3. Da tale principio si è discostata la sentenza d’appello che, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; le spese dei due gradi di merito possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Compensa le spese dei gradi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5463/2017R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenz a del la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnan. 2502/5/16, notificata in data 21 / 12 /201 6 ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal 1° marzo 1970 al 31 marzo 2004, chiese all’Erario il rimborso dell’importo di € 2.840,00 sull'assunto della non imponibilità dei contributi versati nel corso del rapporto al fondo aziendale di previdenza complementare (denominato “Fondo di Previdenza per il Personale della [OSCURATO:PERSONA]”, quindi “[OSCURATO:PERSONA] per il Personale della [OSCURATO:PERSONA]”). Avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell’istanza, la contribuente propose ricorso innanzi alla CTP di Parma, che lo respinse. 2. Il successivo appello proposto dalla Bulzamini fu accolto dalla CTR dell’Emilia-Romagna. I giudici del gravame ritennero che ― in base alla disciplina applicabile ratione temporis, ed in particolare agli artt. 18, comma settimo, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, 16 e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ― la tassazione dell’indennità in questione andasse calcolata sull’imponibile al netto dei contributi deducibili. 3. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata. Inizialmente chiamata innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione in pubblica udienza sul rilievo del difetto di evidenza decisoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, l ’amministrazione finanziaria denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma secondo, e 48, comma secondo, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigente ratione temporis, oggi contenuto negli artt. 19 e 51 dello stesso decreto), nonché dell’art. 18 del d.lgs. n. 124/1993. Ad avviso della ricorrente, la natura facoltativa della previdenza complementare renderebbe applicabile alla fattispecie l’art. 48, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986, a mente del quale soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia,versati a un f ondo di previdenza complementarein base a un accordo aziendale , concorr erebber o a formare la baseimponibile senza alcuna detrazione. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Superate alcune ormai risalenti oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte si attesta da tempo nel ritenere che, ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente,un’erogazione di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego edinerente al trattamento pensionistico integrativo, il reddito che così si configura in capo al dipendente va accluso alla categoria della «pensione integrativa» cui lo stesso ha rinunciato, ai sensi dell'art. 6, comma secondo , del d.P.R. n. 917/1986. Tale reddito va, pertanto, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la pensione integrativa; ne deriva la necessità di considerare, nella base imponibile per il calcolo dell’imposta, l’ intera somma versata dal fondo, senza di ffalco de i contributi versati; e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 48, comma secondo, lett. a) del d.P.R. n. 917/1986 (nel testo in vigore fino al 31dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (così, fra le altre, Cass. n. 22673/2022; Cass. n. 14571/2021; Cass. n. 28125 /2020 ; Cass. n. 13353/2020; Cass. n.33827/2019; Cass. n. 124/2018). 2.2. Nel caso in questione, pertanto, va data continuità al principio in base al quale la determinazione dell'imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, restando fiscalmente esenti -a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) - soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge». 2.3. Da tale principio si è discostata la sentenza d’appello che, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; le spese dei due gradi di merito possono essere integralmente compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi d