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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00483/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 116, comma 15, cod. strada;

2. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 51 cod. pen.;

3. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Letta la memoria difensiva depositata innanzi a questa Corte, nella quale la difesa insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso, invocando, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Considerato, quanto alla prima doglianza, che, a seguito della riforma di cui all'art. 5 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti, come nel presente caso, una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio; considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la motivazione adottata dalla Corte di merito in ordine alla mancata ricorrenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., è immune da censure, essendo fondata su argomentazioni del tutto adeguate, conformi al dato normativo e agli orientamenti espressi in questa sede; considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Considerato, quanto alla chiesta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 116, comma 15, cod. strada; 2. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 51 cod. pen.; 3. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Letta la memoria difensiva depositata innanzi a questa Corte, nella quale la difesa insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso, invocando, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Considerato, quanto alla prima doglianza, che, a seguito della riforma di cui all'art. 5 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti, come nel presente caso, una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio; considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la motivazione adottata dalla Corte di merito in ordine alla mancata ricorrenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., è immune da censure, essendo fondata su argomentazioni del tutto adeguate, conformi al dato normativo e agli orientamenti espressi in questa sede; considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»). Considerato, quanto alla chiesta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 20
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