CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 47183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione da lui subita in ordine ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 12 d. Igs. n 286 del 1998, da cui era stato assolto perché il fatto non sussiste. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché i trasporti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] dalla Romania verso l'Italia non hanno mai riguardato stranieri privi di documenti né irregolari. Non si comprende dunque in cosa sarebbe consistita la colpa grave attribuita al [OSCURATO:PERSONA], che si è limitato, in qualità di dipendente di un'impresa di trasporti, proprietaria di autobus, a trasportare da e verso la Romania passeggeri muniti di regolare visto e per nulla clandestini, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria pervenuta il 17 gennaio 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo della razionalità (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011,Rv. 251516). 2. Nel caso in disamina, l'apparato logico-giuridico posto a base della sentenza di secondo grado non è esente da vizi, poiché il giudice a quo evidenzia che nella sentenza di assoluzione, emessa nell'ambito del processo a carico del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha ritenuto provata la finalità di trarre ingiusto profilo; che non è stata mai neppure contestata la circostanza che le persone trasportate fossero state esposte a pericolo di vita o sottoposte a trattamento inumano o degradante. Certamente poi - specifica la Corte d'appello, sempre sulla base di quanto risulta dalla pronuncia del giudice della cognizione - non erano stati usati documenti contraffatti o alterati o illegalmente ottenuti. Nemmeno è emersa alcuna prova in relazione al fatto che i cittadini rumeni, che entravano formalmente con un visto turistico nel nostro Paese, fossero poi avviati "a nero" al lavoro da referenti del Burghelea, che era il dominus dell'attività. Non è neanche risultato provato che gli imputati agissero allo scopo di far giungere sistematicamente in Italia cittadini stranieri, formalmente muniti di visto turistico, da destinare allo svolgimento di attività lavorative, dietro pagamento di somme di danaro, che non risultano né versate da alcuna delle persone offese né tantonneno incassate dagli imputati. Il compendio delle intercettazioni telefoniche, unitamente alle dichiarazioni dei cittadini rumeni resisi irreperibili, acquisite al fascicolo del dibattimento, dimostra che i collegamenti tra i vari imputati erano finalizzati unicamente a far pagare ai cittadini stranieri il costo del viaggio dalla Romania all'Italia e viceversa e che il predetto costo, che era di 100 euro per tutti, salvo lo sconto di 30 euro per coloro che viaggiavano per la prima volta con gli automezzi del Burghelea, raddoppiava, anche se talvolta era contenuto in euro 150, allorquando il cittadino rumeno che intendeva tornare nel suo paese era divenuto clandestino in Italia, per aver superato i limiti di permanenza consentiti dal visto turistico. Alla luce di tali rilievi, il giudice a quo avrebbe dovuto focalizzare adeguatamente i profili di colpa grave ascrivibili al ricorrente e, più in generale, il ruolo esplicato da quest'ultimo nell'ambito della vicenda in disamina, non essendo sufficiente la generica e apodittica affermazione secondo cui la colpa grave sussisterebbe nell'aver favorito l'ingresso illegale di alcuni cittadini extracomunitari privi dei relativi documenti. La stessa Corte d'appello evidenzia infatti che le persone trasportate erano munite di visto turistico e che esse, al contrario, una volta divenute clandestine in Italia per superamento dei limiti di permanenza consentiti dal predetto visto, venivano trasportate fuori dall'Italia e ricondotte in Romania. Dunque non sembra che il giudice a quo abbia elaborato le risultanze disponibili e dato puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Sez. 6 ,n. 34042 del 11- 2-2008, Napolitano), componendo i dati acquisiti in una prospettiva unitaria e globale e in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva (Cass., 25-6-1996, Cotoli, Rv. 206131), sì da pervenire alle proprie conclusioni attraverso un itinerario concettuale immune da vizi, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico- giuridico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez. U, 25- 11-1995, Facchini, Rv. 203767). 3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, cui va demandata altresì la liquidazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza cui demanda altresì la liquidazione delle