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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 17177/2026

Testo disponibile della fonte

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parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 18/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, contestando la motivazione della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità, sostenuta da argomento insufficiente contraddittorio.

Analogo vizio è poi censurato con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al contenimento della pena entro i minimi edittali ed alla mancata revoca della confisca a danno del Pop.

2.1. Letta la memoria depositata il 23/2/2026, a conferma degli argomenti difensivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di appello - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile; il primo motivo di impugnazione, peraltro, è inammissibile anche perché tende ad ottenere in questa sede una differente e non consentita rivalutazione in punto di merito delle medesime vicende già analizzate - in doppia conforme - dal Tribunale e dalla Corte di appello, e qui non suscettibili di una differente lettura in fatto.

4. Rilevato, in particolare, che la sentenza impugnata, dopo aver richiamato gli argomenti del primo [OSCURATO:PERSONA], ha dettagliatamente ricostruito quanto accaduto il 5/7/2024, concludendo per il sicuro concorso di entrambi gli imputati nella cessione di quasi 16 chili lordi di hashish ad [OSCURATO:PERSONA]; a tale riguardo, sono stati dettagliatamente esaminati gli argomenti difensivi, al pari delle dichiarazioni "dattiloscritte e firmate" presentate dai ricorrenti all'udienza di appello, per poi tuttavia confermare l'impianto accusatorio già riscontrato in Tribunale, alla luce della palese illogicità e della manifesta inverosimiglianza delle ricostruzioni fattuali fornite dai due imputati.

La Corte di appello ha dunque individuato l'unica, plausibile spiegazione alla presenza degli stessi in [OSCURATO:PERSONA] e all'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] nei termini del delitto loro contestato in concorso, ossia della consegna a quest'ultimo dello stupefacente già richiamato, con ruolo paritetico. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], di seguito, che i ricorsi risultano manifestamente infondati anche sul secondo motivo.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha infatti evidenziato - ancora con argomento privo di illogicità manifesta - che nulla giustificava il riconoscimento delle stesse, in mancanza di positiverisultanze; ebbene, per quanto le impugnazioni qui in esame contestino tale conclusione, evocando "plurimi elementi positivi" che avrebbero dovuto essere valorizzati con riguardo ad entrambi i soggetti, di questi non può esser fatta alcuna valutazione dalla Corte di legittimità, perché propria del solo giudice della cognizione (al quale, peraltro, non è dato sapere se i medesimi argomenti siano stati sottoposti, risultando al riguardo silenti i ricorsi).

Quanto, poi, alla misura della pena, la sentenza ha evidenziato che questa era stata individuata opportunamente nella "fascia superiore" di cui all'art. 73, comma 4, citato, senza peraltro essere particolarmente severa e con aumento contenuto quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; ciò, peraltro, quanto al solo Pop, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato - in equivalenza - dell'attenuante comune di cui all'art. 114 cod. pen. 4.2. [OSCURATO:PERSONA], infine, manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la motivazione in punto di confisca della somma di 25.600 euro, ai sensi dell'art. 85 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] di appello, misurandosi con la stessa censura, ha infatti sottolineato che, pur in mancanza di prova circa un rapporto pertinenziale tra questa somma e la cessione della sostanza contestata, cionondimeno dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per la confisca "in casi particolari".

Ed invero, l'assenza di una ragionevole giustificazione circa la provenienza della somma si ricavava dalla documentazione allegata alle dichiarazioni scritte depositate in udienza, tali da indicare compensi mensili da un minimo di 880 euro ad un massimo di 3.178 euro; analogamente, l'attività di commercio di auto evocata dai ricorrenti risultava priva di documentazione, emergendo soltanto due atti in lingua straniera, senza indicazioni di denaro.

Infine, è stata valorizzata in senso negativo la modalità di conservazione della stessa, significativa somma, trovata occultata in una borsa frigo.

5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 18/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, contestando la motivazione della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità, sostenuta da argomento insufficiente contraddittorio. Analogo vizio è poi censurato con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al contenimento della pena entro i minimi edittali ed alla mancata revoca della confisca a danno del Pop. 2.1. Letta la memoria depositata il 23/2/2026, a conferma degli argomenti difensivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di appello - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile; il primo motivo di impugnazione, peraltro, è inammissibile anche perché tende ad ottenere in questa sede una differente e non consentita rivalutazione in punto di merito delle medesime vicende già analizzate - in doppia conforme - dal Tribunale e dalla Corte di appello, e qui non suscettibili di una differente lettura in fatto. 4. Rilevato, in particolare, che la sentenza impugnata, dopo aver richiamato gli argomenti del primo [OSCURATO:PERSONA], ha dettagliatamente ricostruito quanto accaduto il 5/7/2024, concludendo per il sicuro concorso di entrambi gli imputati nella cessione di quasi 16 chili lordi di hashish ad [OSCURATO:PERSONA]; a tale riguardo, sono stati dettagliatamente esaminati gli argomenti difensivi, al pari delle dichiarazioni "dattiloscritte e firmate" presentate dai ricorrenti all'udienza di appello, per poi tuttavia confermare l'impianto accusatorio già riscontrato in Tribunale, alla luce della palese illogicità e della manifesta inverosimiglianza delle ricostruzioni fattuali fornite dai due imputati. La Corte di appello ha dunque individuato l'unica, plausibile spiegazione alla presenza degli stessi in [OSCURATO:PERSONA] e all'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] nei termini del delitto loro contestato in concorso, ossia della consegna a quest'ultimo dello stupefacente già richiamato, con ruolo paritetico. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], di seguito, che i ricorsi risultano manifestamente infondati anche sul secondo motivo. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha infatti evidenziato - ancora con argomento privo di illogicità manifesta - che nulla giustificava il riconoscimento delle stesse, in mancanza di positiverisultanze; ebbene, per quanto le impugnazioni qui in esame contestino tale conclusione, evocando "plurimi elementi positivi" che avrebbero dovuto essere valorizzati con riguardo ad entrambi i soggetti, di questi non può esser fatta alcuna valutazione dalla Corte di legittimità, perché propria del solo giudice della cognizione (al quale, peraltro, non è dato sapere se i medesimi argomenti siano stati sottoposti, risultando al riguardo silenti i ricorsi). Quanto, poi, alla misura della pena, la sentenza ha evidenziato che questa era stata individuata opportunamente nella "fascia superiore" di cui all'art. 73, comma 4, citato, senza peraltro essere particolarmente severa e con aumento contenuto quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; ciò, peraltro, quanto al solo Pop, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato - in equivalenza - dell'attenuante comune di cui all'art. 114 cod. pen. 4.2. [OSCURATO:PERSONA], infine, manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la motivazione in punto di confisca della somma di 25.600 euro, ai sensi dell'art. 85 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] di appello, misurandosi con la stessa censura, ha infatti sottolineato che, pur in mancanza di prova circa un rapporto pertinenziale tra questa somma e la cessione della sostanza contestata, cionondimeno dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per la confisca "in casi particolari". Ed invero, l'assenza di una ragionevole giustificazione circa la provenienza della somma si ricavava dalla documentazione allegata alle dichiarazioni scritte depositate in udienza, tali da indicare compensi mensili da un minimo di 880 euro ad un massimo di 3.178 euro; analogamente, l'attività di commercio di auto evocata dai ricorrenti risultava priva di documentazione, emergendo soltanto due atti in lingua straniera, senza indicazioni di denaro. Infine, è stata valorizzata in senso negativo la modalità di conservazione della stessa, significativa somma, trovata occultata in una borsa frigo. 5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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