CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 14811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12383-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Oggetto Lavoro pubblico R.G.N.12383/2017 Cron. Rep. Ud.18/04/2023 CC 2088 difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4446/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/11/2016 R.G.N. 5498/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze nei confronti del lavoratore, e inriforma della sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma ha rigettato la domanda originaria proposta d a quest’ultimo. 1.1. Il ricorrente aveva adito il Tribunale esponendo: di aver lavorato con la qualifica di Finanziere scelto presso la Guardia di Finanza fino al febbraio 2008, quando veniva collocato in congedo; di essere, quindi, transitato nel ruolo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, sottoscrivendo un contratto di lavoro con inquadramento nella 2 area funzionale, fascia retributiva F2, del CCNL [OSCURATO:PERSONA]; di aver goduto presso la Guardia di Finanza di una retribuzione pensionabile complessiva annua lorda superiore a quella percepita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, e che gli veniva attribuito, al fine di garantirgli la conservazione del trattamento economico complessivamente percepito, una somma lorda annua a titolo di assegno personale, riassorbile per effetto dei futuri miglioramenti contrattuali, e ciò ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto interministeriale del 18 aprile 2002. Deduceva il lavoratore di avere diritto ad un assegno non riassorbibile sotto forma di scatti aggiuntivi di stipendio. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore, prospettando due motivi di ricorso. 3. Resiste l’Amministrazione con controricorso. 4. Il lavoratore ha depositato memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999, e dell’art. 10, comma 4, del d.PR n. 339 del 1982 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).Assume il ricorrente che sussisterebbe, nella specie, una normativa speciale, e cioè quella relativa alpersonale militare che transita nei ruoli civili. In ragione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999, andava riconosciuto l’assegno ad personam non riassorbibile, atteso quanto previsto dall’art. 10, comma 4, del dPR 339 del 1982. Deduce quindi la disapplicazione del D.M. 28 (recte: 18) aprile 2002. 2. Il motivo non è fondato. 3. Occorre, in via preliminare, procedere a una ricognizione della più ampia disciplina in cuisi iscrive la fattispecie in esame. 4. Il dPR n. 339 del 1982 all’art. 1, ha stabilito: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, (…)”. La norma veniva adottata in attuazione della delega contenuta nell’art. 36 della legge n. 121 del 1981. Il successivo art. 10, comma 4, del medesimo dPR, stabiliva: “Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio”. 4.1. La legge n. 266 del 1999 all’art. 14, comma 5, stabiliva, nel testo originario : “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1962, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”. 4.2. Dunque, in ragione della diversità degli ordinamenti della Polizia di Stato, delle [OSCURATO:PERSONA] e della Guardia di Finanza, il legislatore rimetteva a successivi decreti ministeriali di definire modalità e procedure dell’istituto, analoghe ma non necessariamente medesime rispetto a quelle previste dal dPR n. 339 del 1982. 4.3. Veniva, quindi, adottato per la Guardia di Finanza il D.M. 18 aprile 2002, tutt’ora vigente che all’art. 1, comma 1, stabiliva: “Il personale della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita, a domanda ed ai sensi dell'art.14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze (…)”. L’art. 4, comma 3, del medesimo D.M. 18 aprile 2002 (Guardia di Finanza) prevede “Nel caso in cui il nuovo trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegnoad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al suo riassorbimento con i successivi aumentidi trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi”. 4.4. Analogamente, per le [OSCURATO:PERSONA], il distinto D.M. 18 aprile 2002, tutt’ora vigente, che disciplina il procedimento di transito dai ruoli militari a quelli civili della Difesa, all’articolo 2, comma 8, ha previsto: “ Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quelloin godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegnoad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi”.4.5.I due decreti, quindi, stabiliscono lo stesso regime giuridico di riassorbimento dell’assegno ad personam. 4.6. Con riguardo a lle previsioni contenute nel D.M. 18 aprile 2002 [OSCURATO:PERSONA], è intervenuta l’ordinanza di questa Corte n. 23190 del 2022, che ha ricordato come la disciplina preveda il diritto alla salvezza dell'eventuale migliore trattamento goduto al momento del transito tramite il riconoscimento di un“assegno ad personam “ pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi. Da ultimo, questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 20852 del 2022, che si è pronunciata in materia di giurisdizione) ha rilevato c he con il comma 8 dell’art. 2 del D.M. 18 aprile 2002 ([OSCURATO:PERSONA]) viene assicurata una continuità retributivamediante l’attribuzione diassegno ad personam riassorbibile per il caso in cui “il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto deltransito”. 4.7. Anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sezione II, n. 1888 del 2022) ha affermato che con il comma 8 dell’art. 2 del suddetto D.M. 18 aprile 2002 ([OSCURATO:PERSONA]) è indicata l'attribuzione di unassegno ad personam riassorbib ile al momento delpassaggio ai ruoli civili, qualora il nuovo trattamento economico sia inferiore a quello goduto in precedenza. 5. Per completezza del quadro normativo, giova, precisare, che l’art. 14,comma 5 , della legge n. 266 del 1999, è stato modificato dal d.l. n. 95 del 2012, di talchè lo stesso continua a disciplinare la materia in esame per la Guardia di Finanza, mentre attualmente la relativa disciplina per il personale delle [OSCURATO:PERSONA] è contenuta nell’art. 930 del d.lgs. n. 66 del 2010 e nel già citato D.M. 18 aprile 2002 ([OSCURATO:PERSONA]). 6. Dunque, va osservato che sin dall’originaria formulazione l’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999, consentiva una diversificazione della disciplina tra i diversi [OSCURATO:PERSONA] e della Polizia di Stato , e tale diversità di disciplina trova fondamento, secondo i principi più volte affermati dalla Corte costituzionale, nella specialità degli ordinamenti posti a confronto (Corte costituzionale, n. 83 del 2009, n. 152 del 2009, n. 231 del 2009, n. 33 del 2023)e nell’autonomia dell’ordinamento delle Forze diPolizia e di quello delle [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, n. 442 del 2005 e n. 451 del 2020). 7. Quindi, secondo i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, con riguardo al transito del personale militare della [OSCURATO:PERSONA] nei ruoli civili, il D.M. 18 aprile 2002 (Guardia di Finanza), che sancisce la riassorbilità dell’assegno ad personam (si cfr., Cons. Stato, Sezione II, n. 3482 del 2022), da un lato non contrasta con il disposto dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999; dall’altro costituisce applicazione del generale principio stabilito dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo "status" posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici (ex aliis, Cass., n. 4193 del 2020, 24950 del 2014, n. 8693 del 2006). 8. Il personale militare appartenete alla Guardia di Finanza, che transita ai sensi dell’art.14, comma 5, del d.lgs. n. 266 del 1999, nei ruoli civili del Ministero dell’economia e delle finanze, conserva la posizione economica acquisita attraverso la corresponsione di unassegno ad personam che è riassorbibile . 9. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la Corte d’Appello.10. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità successiva al giudizio di appello. Il ricorrente assume che seppure dopo la privatizzazione del pubblico impiego esista un generale principio di riassorbibilità, tale principio può essere derogato in presenza di specifiche disposizioni di legge (è richiamata Cass., n 8449 del 2016). 11. Il motivo non è fondato, sia in ragione dei principi sopra esposti nella trattazione del primo motivo di ricorso, sia considerando che la stessa pronuncia richiamata dal ricorrente espone il principio secondo cui in caso di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, il mantenimento del trattamento economico, collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento, opera nell’ambito e nei limiti della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento. Nella specie, come si è illustrato nella trattazione del primo motivo di ricorso non vi sono disposizioni di deroga a tale principio. 12. Il ricorso deve essere rigettato. 13. L’esito alterno nei giudizi di merito, la complessità della vicenda, la mancanza di precedenti specifici, inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio. PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del