CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 34910/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24668/2023 R.G. proposto da uBROKER S.P.A., telematicamente domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., telematicamente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 804/2023 depositata il 10maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: La società uBroker S.r.l. - ora S.p.A. - otteneva dal Tribunale di Mantova decreto ingiuntivo di euro 18.079,64, oltre interessi e spese, nei confronti della ditta I Golosoni di [OSCURATO:PERSONA] C. quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica. Quest’ultima si opponeva; uBroker si costituiva, insistendo e chiedendo, tra l’altro, la dichiarazione di improcedibilità della “domanda” per mancato tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’articolo 3 della delibera n. 209/2016/E/COM di Arera, detta TICO (“Testo integrato di conciliazione”) a norma degli articoli 2, comma 24, lettera b, l. 481/1995 e 141, comma 6, lettera c, del Codice del Consumo. Il Tribunale assegnava termine per chiedere così la conciliazione, ma nessuna parte si attivava al riguardo; Il Tribunale quindi, con sentenza n. 907/2021, dichiarava improcedibili le domande di uBroker e revocava il decreto ingiuntivo. Proponeva appello uBroker; resisteva controparte. La Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame con sentenza n. 804/2023. Ha proposto ricorso uBroker, sulla base di un unico motivo; controparte si difende con controricorso; entrambi hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 TICO. 1.1 Sarebbe in questa fattispecie inapplicabile l’insegnamento di S.U. 19596/2020, per cui l’obbligo di attivazione del tentativo di conciliazione graverebbe soltanto l’utente finale. Si sostiene, appunto, che “la normativa complessivamente riferibile alla conciliazione” nella presente materia impone l’obbligo di conciliazione soltanto all’utente-cliente finale; di qui l’inapplicabilità, appunto, di S.U. 19596/2020, pronuncia relativa alle cause con mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2020, i cui giudizi siano stati introdotti per via monitoria. Detta pronuncia nomofilattica insegna infatti che, “una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto”, l’onere di promuovere la procedura di mediazione compete all’opposto, per cui, se questo non si attiva, alla derivata dichiarazione di improcedibilità di cui all’appena citato comma 1 bis del suddetto articolo 5 consegue la revoca del decreto ingiuntivo. La ricorrente rimarca poi che TICO è stato adottato da ARERA (Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente) ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b, l. 481/1995 – il quale conferisce all’Autorità il potere regolamentare sulle procedure di conciliazione -. Questa “condizione di improcedibilità dell’azione giudiziaria” sarebbe finalizzata a “tutelare il consumatore finale”; e TICO “non prevede alcuna norma che disciplini le modalità di attivazione della procedura ad impulso dell’operatore”. 1.2 Il motivo èinammissibile. Esso non perviene realmente alla fattispecie che è stata di recente affrontata da Cass. sez. 3, ord. 21 gennaio 2025 n. 1498 (per cui nelle cause riguardanti i servizi di fornitura di energia elettrica e gas introdotte per via monitoria il gestore opposto non è tenuto, pena improcedibilità, ad attivare la procedura conciliativa ex articolo 6 TICO di cui alla delibera ARERA n. 209/2016, essendone onerato l’utente finale). La Corte d'Appello di Brescia, invero, ha rimarcato che il Tribunale di Mantova aveva disposto “termine … per la presentazione della domanda di conciliazione” e aveva alla successiva udienza “accertato il mancato adempimento dell'attivazione della procedura, sia da parte dell'una che dell'altra parte”, constatando che, appunto, “nessuna delle parti, nel termine, ha provveduto all'attivazione della procedura” (v. pagine 3 - 4 della sentenza d’appello). Fronteggiando allora le doglianze dell'attuale ricorrente, la corte territoriale è giunta ad affermare che con il termine “parte” nella normativa invocata “è da intendersi indifferentemente il Cliente o Utente finale, l'Operatore o Gestore e il GSE ”(pagina 10 della sentenza), desumendone, in sostanza, che “l'esperibilità del tentativo di conciliazione” avrebbe dovuto essere “sia da parte del Cliente che da parte dell'Operatore”, ma nonostante ciò “nessuna delle due” parti lo fece (pagina 12 della sentenza). Tale ratiodella impugnata decisione, pur venendo poi affiancata da una ulteriore e diversa (ancora a pagina 12 la corte territoriale afferma che “la parte tenuta ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione è l'ingiunto che nella fattispecie è uBroker s.r.l.”: a prescindere da ogni altro rilievo, questa invece è l'ingiungente), non è stata ( quantomeno idoneamente ) censurata dalla ricorrente. 2. All’inammissibilità de l motiv o consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00 ( di cui euro 3. 000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricors