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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27427/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e consicilerato in diritto

1. Con sentenza del 13/07/2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla destrezza.

2. Nell'interesse è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, tenuto conto: a) che la mera presenza passiva dell'imputato all'interno di un'abitazione avrebbe, al più, potuto integrare una violazione di domicilio, come, del resto, confermato dal fatto che alla persona offesa, che l'aveva sorpreso in casa, era apparso spaventato; b) che non emergevano, alla luce delle modalità fattuali della condotte, profili dimostrativi dell'elemento soggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

La ricostruzione della Corte territoriale, secondo la quale i poliziotti erano stati chiamati in quanto uno dei condomini aveva avvertito il portiere dell'edificio che un individuo si stava arrampicando sull'impalcatura, risponde a criteri di logicità intrinseca che non sono scardinati dalle contrarie, mere asserzioni del ricorrente.

Se, pertanto, egli scelse di arrampicarsi senza esservi indotto dal non obiettivamente fondato timore di sottrarsi a poliziotti - dei quali non consta la presenza prima che egli assumesse la decisione di salire -, lo fece solo per l'obiettivo - puntualmente sottolineato dalla sentenza impugnata - di introdursi in un appartamento per finalità predatorie.

La distinzione tra l'esistenza di atti univoci finalizzati alla commissione di un furto e una violazione di domicilio - quest'ultima posta in essere per ragioni che, per quanto sopra detto, sono rimaste prive di qualunque obiettivo fondamento - non può, infatti che fondarsi, come già da molto tempo rilevato da questa Corte, sulla considerazione che la introduzione occulta nell'altrui abitazione non può presumersi come fine a se stessa e sulla plausibilità delle giustificazioni fornite dall'agente (Sez. 6, n. 11022 del 09/10/1996, Marino, Rv. 206437 - 01).

In questa prospettiva, il fatto che il ricorrente, sorpreso dalla proprietaria dell'abitazione, apparisse spaventato non è incompatibile con 1€ conclusioni della Corte territoriale, ma conferma che l'uomo era intenzionato a commettere un furto e non una rapina.

Del tutto irrilevante è poi la circostanza che l'uomo andasse in giro senza maglietta e con un vistoso tatuaggio, poiché si tratta di profili che non hanno impedito all'imputato di tenere la condotta incriminata e che vanno apprezzati alla luce del periodo dell'anno ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e del fatto che tale abbigliamento non rappresenta, secondo una massima di esperienza, un dato inusuale in cui opera sulle impalcature in quanto addetto a lavori edili.

5. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza riposa sulla notevole abilità e rapidità dimostrata dall'imputato nell'arrampicarsi su un'impalcatura, in pieno giorno, sino a raggiungere il quarto piano dell'edificio.

Come reiteratamente ribadito da questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta c:aratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01).

6. Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità, avendo la Corte territoriale saldamente ancorato il giudizio di accresciuta pericolosità dell'imputato, sotteso al riconoscimento della recidiva, ai precedenti per furti aggravati commessi in epoca recente, nel 2018 e nel 2019.

Rispetto a tali profili, il ricorso risulta di assoluta genericità.

7. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito„ che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la c:ensura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, dal momento che la Corte territoriale ha illustrato come il non significativo scostamento dal minimo edittale si giustifica alla luce dell'obiettiva gravità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici.

8. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 ccd. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e consicilerato in diritto 1. Con sentenza del 13/07/2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla destrezza. 2. Nell'interesse è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, tenuto conto: a) che la mera presenza passiva dell'imputato all'interno di un'abitazione avrebbe, al più, potuto integrare una violazione di domicilio, come, del resto, confermato dal fatto che alla persona offesa, che l'aveva sorpreso in casa, era apparso spaventato; b) che non emergevano, alla luce delle modalità fattuali della condotte, profili dimostrativi dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. La ricostruzione della Corte territoriale, secondo la quale i poliziotti erano stati chiamati in quanto uno dei condomini aveva avvertito il portiere dell'edificio che un individuo si stava arrampicando sull'impalcatura, risponde a criteri di logicità intrinseca che non sono scardinati dalle contrarie, mere asserzioni del ricorrente. Se, pertanto, egli scelse di arrampicarsi senza esservi indotto dal non obiettivamente fondato timore di sottrarsi a poliziotti - dei quali non consta la presenza prima che egli assumesse la decisione di salire -, lo fece solo per l'obiettivo - puntualmente sottolineato dalla sentenza impugnata - di introdursi in un appartamento per finalità predatorie. La distinzione tra l'esistenza di atti univoci finalizzati alla commissione di un furto e una violazione di domicilio - quest'ultima posta in essere per ragioni che, per quanto sopra detto, sono rimaste prive di qualunque obiettivo fondamento - non può, infatti che fondarsi, come già da molto tempo rilevato da questa Corte, sulla considerazione che la introduzione occulta nell'altrui abitazione non può presumersi come fine a se stessa e sulla plausibilità delle giustificazioni fornite dall'agente (Sez. 6, n. 11022 del 09/10/1996, Marino, Rv. 206437 - 01). In questa prospettiva, il fatto che il ricorrente, sorpreso dalla proprietaria dell'abitazione, apparisse spaventato non è incompatibile con 1€ conclusioni della Corte territoriale, ma conferma che l'uomo era intenzionato a commettere un furto e non una rapina. Del tutto irrilevante è poi la circostanza che l'uomo andasse in giro senza maglietta e con un vistoso tatuaggio, poiché si tratta di profili che non hanno impedito all'imputato di tenere la condotta incriminata e che vanno apprezzati alla luce del periodo dell'anno ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e del fatto che tale abbigliamento non rappresenta, secondo una massima di esperienza, un dato inusuale in cui opera sulle impalcature in quanto addetto a lavori edili. 5. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza riposa sulla notevole abilità e rapidità dimostrata dall'imputato nell'arrampicarsi su un'impalcatura, in pieno giorno, sino a raggiungere il quarto piano dell'edificio. Come reiteratamente ribadito da questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta c:aratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 - 01). 6. Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità, avendo la Corte territoriale saldamente ancorato il giudizio di accresciuta pericolosità dell'imputato, sotteso al riconoscimento della recidiva, ai precedenti per furti aggravati commessi in epoca recente, nel 2018 e nel 2019. Rispetto a tali profili, il ricorso risulta di assoluta genericità. 7. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito„ che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la c:ensura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, dal momento che la Corte territoriale ha illustrato come il non significativo scostamento dal minimo edittale si giustifica alla luce dell'obiettiva gravità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici. 8. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 ccd. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur