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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39767/2025

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o la seguente sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni scritte delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili e liquidarsi le spese processuali; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto l’accogliento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 20 gennaio 2025 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 23 novembre 2023 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati, deducendo:

2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, lett. a) cod. proc. pen., 179 cod. proc. pen. e 182 cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità concernenti l’omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio e della data del rinvio d’ufficio dell’udienza nel processo di primo grado, con travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Il difensore deduce di non avere ricevuto rituale notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza nel processo di primo grado, avendo appreso dell'esito del processo solo in data 14 marzo 2024, a seguito della notifica dell'avviso di deposito della sentenza.

In particolare, il difensore eccepisce la invalidità di una eventuale notifica a mezzo pec che non fosse stata depositata in «formato nativo» ed evidenzia che, in ogni caso, nessuna notifica era mai pervenuta al difensore circa il rinvio dell'udienza del 3 febbraio 2023 al 16 marzo 2023.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la motivazione della Corte di appello sul punto sarebbe viziata da plurimi profili di illegittimità e di manifesta illogicità.

Si deduce, in primo luogo, che la Corte di appello avrebbe confuso l'oggetto della doglianza in quanto il motivo di appello verteva sulla nullità derivante dalla mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di primo grado e del successivo rinvio d'ufficio dell'udienza di primo grado e non della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Inoltre, si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulla questione della ritualità della notifica a mezzo pec del decreto di citazione nel processo di primo grado.

Infine, si deduce l’erronea applicazione dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e l’omessa considerazione della giurisprudenza in tema rinvio di udienza avendo la Corte di appello erroneamente affermato che, celebrato il dibattimento in assenza del difensore di fiducia sostituito da un difensore d'ufficio, non era necessario avvisare il difensore di fiducia dei successivi rinvii dell'udienza.

2.2. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. e, conseguentemente, in ordine all’affermazione di responsabilità degli imputati, ed erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen.

Si deduce che in appello era stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], indicata come la vera artefice della truffa, e delle relative chat whatsapp; tale documentazione avrebbe dimostrato l'estraneità dei ricorrenti rispetto ai fatti denunciati o quantomeno il loro ruolo «marginale e inconsapevole», essendo essi stessi vittime della [OSCURATO:PERSONA] che li avrebbe indotti a fornire i propri riferimenti della carta PostePay per ricevere i pagamenti relativi ad una compravendita di telefoni, che poi si rivelavano essere acconti per fittizi canoni di locazione di immobili; inoltre, tale documentazione avrebbe dimostrato la illogicità delle dichiarazioni delle persone offese, quando in particolare affermavano di essersi recati presso un ufficio postale a Messina per effettuare i versamenti, pur dichiarando di essere in viaggio per Roma.

Si deduce che la motivazione della sentenza della Corte di appello sarebbe manifestamente illogica e carente in merito alla ritenuta sufficienza dell’accredito delle somme sulle carte intestate ai due imputati, a causa della valutazione «aprioristica e svalutante» della prova offerta (la denuncia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e le chat), per la mancata considerazione delle contraddizioni delle dichiarazioni delle persone offese e per la violazione dei criteri per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. per erronea applicazione della legge penale e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

In particolare, per [OSCURATO:PERSONA] tale motivazione sarebbe generica, apparente e non ancorata a specifici elementi concreti, non spiegando la Corte di appello in cosa consisterebbe la «peculiare insidiosità» della condotta. [OSCURATO:PERSONA], si deduce l'erroneità della motivazione in quanto la Corte di appello avrebbe considerato automaticamente ostativa la recidiva mentre avrebbe dovuto compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi previsti dalla norma; la Corte di appello non avrebbe dato conto di avere bilanciato la recidiva con gli altri indici favorevoli, limitandosi a richiamare la «reiterazione» e le «cinque condanne».

2.4. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al trattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA] nonché in ordine alla liquidazione del danno.

Si deduce che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna specifica motivazione in ordine alla denunciata eccessività della pena applicata ed alla sproporzione del risarcimento del danno liquidato (euro 3500,00) rispetto all’effettivo importo oggetto della truffa (euro 250,00 per ciascuna delle Postepay coinvolte per un totale di euro 630,00). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata notifica al difensore della citazione per l’udienza del 3 febbraio 2023 nel procedimento di primo grado e dell’ordinanza di rinvio alla udienza successiva del 16 marzo 2023, è manifestamente infondato.

2.1. Dall’esame degli atti del fascicolo processuale, consentita in quanto con riferimento alle violazioni della legge processuale questa Corte è giudice del fatto (tra le molte, Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), emerge che non vi è stata alcuna omessa notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA].

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha regolarmente ricevuto le notifiche dell’avviso della fissazione dell’udienza del 3 febbraio 2023 a mezzo del Sistema notifiche e comunicazioni telematiche del Ministero della Giustizia, in data 8 novembre 2022, sia quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA].

Alcun altro adempimento era necessario per il perfezionamento della notifica, atteso che, come chiarito da questa Corte, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, l'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato sono sufficienti a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante dalla non idonea gestione dei propri strumenti informatici (Sez. 6, n. 51137 del 15/11/2019, dep. 2019, D., Rv. 278060 – 01).

2.2. Inoltre, all’udienza del 3 febbraio 2023, alla quale il procedimento era rinviato all’udienza del 16 marzo 2023, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole di non avere ricevuto la notifica dell’ordinanza di rinvio alla successiva udienza del 16 marzo 2023.

In proposito si osserva che l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice rinvia con ordinanza ad una nuova udienza, dispone la notificazione dell'ordinanza medesima al difensore quando risulta che l'assenza dello stesso è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato.

Nella fattispecie, non ricorre alcuna ipotesi di assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non avendo il difensore mai addotto un impedimento e risultando semplicemente non presente all’udienza del 3 febbraio 2023.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il difensore era stato regolarmente citato per l’udienza del 3 febbraio 2023, dove non era presente senza avere comunicato alcun legittimo impedimento, non aveva diritto ad alcuna notifica dell’ordinanza di rinvio alla udienza successiva, in quanto era legittimamente sostituito dal difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Manifestamente infondate sono le censure formulate con il secondo motivo di ricorso, con le quali si deduce un vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, con riferimento all’acquisizione della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA] e delle relative chat whatsapp.

3.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, è utile premettere che le richieste istruttorie in questione sono state avanzate in appello a norma dell'art. 603 cod. proc. pen. e che la Corte di appello le ha respinte, ritenendo le relative attività istruttorie non necessarie ai fini della decisione.

3.2. Secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01).

3.3. Inoltre, il sindacato sull'esercizio della discrezionalità del giudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria, ha un perimetro strettamente delimitato.

Invero, come già condivisibilmente precisato, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 – 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01).

3.4. Nella fattispecie, la Corte di appello ha spiegato di ritenere non necessario acquisire né la denuncia presentata da uno dei due imputati nei confronti della pretesa effettiva autrice della truffa, assumendo la stessa valore strumentale e come tale inquadrandosi nello stesso disegno fraudolento, né le chat con la predetta, in quanto per gli stessi motivi era da considerarsi un atto privo di rilievo ai fini della decisione.

Alla luce degli elementi processuali valutabili e dei pertinenti principi giuridici, la conclusione della sentenza impugnata è incensurabile avendo la Corte di appello, con motivazione logica ed esaustiva, argomentato che gli atti da acquisire a mezzo di rinnovazione istruttoria, oltre che in astratto poco verosimili, non introducevano elementi necessari per la decisione.

3.5. Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità, le ulteriori censure dei ricorrenti, relative alle asserite contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese e alla ritenuta non sufficienza dell’accredito delle somme sulle carte intestate ai due imputati ai fini del giudizio di responsabilità, oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi, invece, a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto sconfinano nel merito, perché sottopongono alla Corte di cassazione rilievi tipicamente fattuali, risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen. 4.1.

Va ricordato che il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131- bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 -01).

4.2. Uno dei due elementi in base ai quali può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto è la "non abitualità del comportamento" e, per chiarire quando, in caso di commissione di più reati della stessa indole, non possa essere ritenuta la particolare tenuità del fatto per il quale si procede, si sono pronunciate le Sezioni Unite che hanno affermato che il comportamento abituale, ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si configura «quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).

In altri termini, secondo le Sezioni Unite, la preclusione si realizza quando vi siano a carico dell'autore almeno due reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si chiede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, dunque, almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui si procede.

Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che i reati idonei ad integrare un comportamento abituale possono non essere stati oggetto di condanne irrevocabili; possono anche essere successivi a quello per il quale si procede (e ciò in quanto si verte in una disciplina diversa dalla recidiva); possono essere sottoposti alla cognizione dello stesso giudice che procede e ciascuno dei fatti singolarmente considerato può essere a sua volta tenue; possono, inoltre, essere stati in precedenza ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 21280 del 06/05/2025, Dutta, non massimata).

4.3. La motivazione della Corte di appello risulta giuridicamente corretta in quanto per [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla «oggettiva gravità» e «peculiare insidiosità» della condotta, quale elemento ritenuto decisivo, e per [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento anche all’ulteriore requisito della abitualità, ovvero all’avere riportato già cinque condanne per delitto di truffa, quale elemento ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, sulla base dei principi sopra descritti.

5. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate con il quarto motivo di ricorso, con le quali si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena per [OSCURATO:PERSONA] e in ordine alla liquidazione del danno.

5.1. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato” (Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01); è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali ed è stato (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01); è stato anzi precisato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596-01) e se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01).

5.2. Deve, inoltre, tenersi conto che è giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, Sentenza n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487-01; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250-01).

5.3. Nella fattispecie, la Corte di appello, oltre ad avere applicato una pena di molto inferiore alla media edittale, tenuto conto della recidiva specifica e reiterata contestata all’imputato, ha confermato il giudizio di adeguatezza della pena formulato dal Tribunale, che aveva stimato equa la pena in base alla entità del danno e del profitto conseguito e alle modalità di esecuzione della condotta, potendosi, quindi, affermare che la sentenza impugnata non può essere censurata per difetto di motivazione in ordine i criteri adottati per la commisurazione della pena, non potendosi radicare alcun vizio motivazionale, desumendosi il buon uso del relativo potere discrezionale oggettivamente dal testo della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado.

5.4. Inammissibile è la censura relativa alla asserita mancanza di motivazione sull’entità del risarcimento del danno liquidato alla parte civile.

5.5. Va premesso che in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, Sentenza n. 24322 del 17/04/2025, Esposito, Rv. 288231 – 01; Conf.: Sez. 3, n. 3912 del 1991, Rv. 186780-01).

5.6. Nella fattispecie, con una censura del tutto generica, si deduce che il danno era stato liquidato in euro 3500,00 e che sarebbe eccessivo in quanto che l’effettivo profitto del delitto di truffa ammonterebbe a euro 250,00 per ciascuna PostePay coinvolta, per un totale di euro 630,00, senza tenere conto che l’ammontare liquidato, in via equitativa, a titolo di risarcimento, comprendeva non solo il danno patrimoniale ma anche il danno morale, in quanto si teneva conto anche delle «modalità con cui veniva condotto il raggiro (tale da influire sulla psiche della disponente)» oltre che «dell’entità dell’ingiusto profitto sopra specificato».

6. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

7. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni scritte delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili e liquidarsi le spese processuali; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto l’accogliento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 20 gennaio 2025 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 23 novembre 2023 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, lett. a) cod. proc. pen., 179 cod. proc. pen. e 182 cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità concernenti l’omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio e della data del rinvio d’ufficio dell’udienza nel processo di primo grado, con travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il difensore deduce di non avere ricevuto rituale notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza nel processo di primo grado, avendo appreso dell'esito del processo solo in data 14 marzo 2024, a seguito della notifica dell'avviso di deposito della sentenza. In particolare, il difensore eccepisce la invalidità di una eventuale notifica a mezzo pec che non fosse stata depositata in «formato nativo» ed evidenzia che, in ogni caso, nessuna notifica era mai pervenuta al difensore circa il rinvio dell'udienza del 3 febbraio 2023 al 16 marzo 2023. Secondo la prospettazione del ricorrente, la motivazione della Corte di appello sul punto sarebbe viziata da plurimi profili di illegittimità e di manifesta illogicità. Si deduce, in primo luogo, che la Corte di appello avrebbe confuso l'oggetto della doglianza in quanto il motivo di appello verteva sulla nullità derivante dalla mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di primo grado e del successivo rinvio d'ufficio dell'udienza di primo grado e non della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Inoltre, si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulla questione della ritualità della notifica a mezzo pec del decreto di citazione nel processo di primo grado. Infine, si deduce l’erronea applicazione dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e l’omessa considerazione della giurisprudenza in tema rinvio di udienza avendo la Corte di appello erroneamente affermato che, celebrato il dibattimento in assenza del difensore di fiducia sostituito da un difensore d'ufficio, non era necessario avvisare il difensore di fiducia dei successivi rinvii dell'udienza. 2.2. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. e, conseguentemente, in ordine all’affermazione di responsabilità degli imputati, ed erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Si deduce che in appello era stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione della denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], indicata come la vera artefice della truffa, e delle relative chat whatsapp; tale documentazione avrebbe dimostrato l'estraneità dei ricorrenti rispetto ai fatti denunciati o quantomeno il loro ruolo «marginale e inconsapevole», essendo essi stessi vittime della [OSCURATO:PERSONA] che li avrebbe indotti a fornire i propri riferimenti della carta PostePay per ricevere i pagamenti relativi ad una compravendita di telefoni, che poi si rivelavano essere acconti per fittizi canoni di locazione di immobili; inoltre, tale documentazione avrebbe dimostrato la illogicità delle dichiarazioni delle persone offese, quando in particolare affermavano di essersi recati presso un ufficio postale a Messina per effettuare i versamenti, pur dichiarando di essere in viaggio per Roma. Si deduce che la motivazione della sentenza della Corte di appello sarebbe manifestamente illogica e carente in merito alla ritenuta sufficienza dell’accredito delle somme sulle carte intestate ai due imputati, a causa della valutazione «aprioristica e svalutante» della prova offerta (la denuncia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e le chat), per la mancata considerazione delle contraddizioni delle dichiarazioni delle persone offese e per la violazione dei criteri per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. per erronea applicazione della legge penale e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. In particolare, per [OSCURATO:PERSONA] tale motivazione sarebbe generica, apparente e non ancorata a specifici elementi concreti, non spiegando la Corte di appello in cosa consisterebbe la «peculiare insidiosità» della condotta. [OSCURATO:PERSONA], si deduce l'erroneità della motivazione in quanto la Corte di appello avrebbe considerato automaticamente ostativa la recidiva mentre avrebbe dovuto compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi previsti dalla norma; la Corte di appello non avrebbe dato conto di avere bilanciato la recidiva con gli altri indici favorevoli, limitandosi a richiamare la «reiterazione» e le «cinque condanne». 2.4. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed al trattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA] nonché in ordine alla liquidazione del danno. Si deduce che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna specifica motivazione in ordine alla denunciata eccessività della pena applicata ed alla sproporzione del risarcimento del danno liquidato (euro 3500,00) rispetto all’effettivo importo oggetto della truffa (euro 250,00 per ciascuna delle Postepay coinvolte per un totale di euro 630,00). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata notifica al difensore della citazione per l’udienza del 3 febbraio 2023 nel procedimento di primo grado e dell’ordinanza di rinvio alla udienza successiva del 16 marzo 2023, è manifestamente infondato. 2.1. Dall’esame degli atti del fascicolo processuale, consentita in quanto con riferimento alle violazioni della legge processuale questa Corte è giudice del fatto (tra le molte, Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), emerge che non vi è stata alcuna omessa notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha regolarmente ricevuto le notifiche dell’avviso della fissazione dell’udienza del 3 febbraio 2023 a mezzo del Sistema notifiche e comunicazioni telematiche del Ministero della Giustizia, in data 8 novembre 2022, sia quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA]. Alcun altro adempimento era necessario per il perfezionamento della notifica, atteso che, come chiarito da questa Corte, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, l'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato sono sufficienti a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante dalla non idonea gestione dei propri strumenti informatici (Sez. 6, n. 51137 del 15/11/2019, dep. 2019, D., Rv. 278060 – 01). 2.2. Inoltre, all’udienza del 3 febbraio 2023, alla quale il procedimento era rinviato all’udienza del 16 marzo 2023, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole di non avere ricevuto la notifica dell’ordinanza di rinvio alla successiva udienza del 16 marzo 2023. In proposito si osserva che l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice rinvia con ordinanza ad una nuova udienza, dispone la notificazione dell'ordinanza medesima al difensore quando risulta che l'assenza dello stesso è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Nella fattispecie, non ricorre alcuna ipotesi di assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non avendo il difensore mai addotto un impedimento e risultando semplicemente non presente all’udienza del 3 febbraio 2023. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il difensore era stato regolarmente citato per l’udienza del 3 febbraio 2023, dove non era presente senza avere comunicato alcun legittimo impedimento, non aveva diritto ad alcuna notifica dell’ordinanza di rinvio alla udienza successiva, in quanto era legittimamente sostituito dal difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 3. Manifestamente infondate sono le censure formulate con il secondo motivo di ricorso, con le quali si deduce un vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, con riferimento all’acquisizione della querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA] e delle relative chat whatsapp. 3.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, è utile premettere che le richieste istruttorie in questione sono state avanzate in appello a norma dell'art. 603 cod. proc. pen. e che la Corte di appello le ha respinte, ritenendo le relative attività istruttorie non necessarie ai fini della decisione. 3.2. Secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01). 3.3. Inoltre, il sindacato sull'esercizio della discrezionalità del giudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria, ha un perimetro strettamente delimitato. Invero, come già condivisibilmente precisato, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 – 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01). 3.4. Nella fattispecie, la Corte di appello ha spiegato di ritenere non necessario acquisire né la denuncia presentata da uno dei due imputati nei confronti della pretesa effettiva autrice della truffa, assumendo la stessa valore strumentale e come tale inquadrandosi nello stesso disegno fraudolento, né le chat con la predetta, in quanto per gli stessi motivi era da considerarsi un atto privo di rilievo ai fini della decisione. Alla luce degli elementi processuali valutabili e dei pertinenti principi giuridici, la conclusione della sentenza impugnata è incensurabile avendo la Corte di appello, con motivazione logica ed esaustiva, argomentato che gli atti da acquisire a mezzo di rinnovazione istruttoria, oltre che in astratto poco verosimili, non introducevano elementi necessari per la decisione. 3.5. Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità, le ulteriori censure dei ricorrenti, relative alle asserite contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese e alla ritenuta non sufficienza dell’accredito delle somme sulle carte intestate ai due imputati ai fini del giudizio di responsabilità, oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi, invece, a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto sconfinano nel merito, perché sottopongono alla Corte di cassazione rilievi tipicamente fattuali, risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen. 4.1. Va ricordato che il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131- bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 -01). 4.2. Uno dei due elementi in base ai quali può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto è la "non abitualità del comportamento" e, per chiarire quando, in caso di commissione di più reati della stessa indole, non possa essere ritenuta la particolare tenuità del fatto per il quale si procede, si sono pronunciate le Sezioni Unite che hanno affermato che il comportamento abituale, ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si configura «quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01). In altri termini, secondo le Sezioni Unite, la preclusione si realizza quando vi siano a carico dell'autore almeno due reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si chiede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, dunque, almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui si procede. Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che i reati idonei ad integrare un comportamento abituale possono non essere stati oggetto di condanne irrevocabili; possono anche essere successivi a quello per il quale si procede (e ciò in quanto si verte in una disciplina diversa dalla recidiva); possono essere sottoposti alla cognizione dello stesso giudice che procede e ciascuno dei fatti singolarmente considerato può essere a sua volta tenue; possono, inoltre, essere stati in precedenza ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 21280 del 06/05/2025, Dutta, non massimata). 4.3. La motivazione della Corte di appello risulta giuridicamente corretta in quanto per [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla «oggettiva gravità» e «peculiare insidiosità» della condotta, quale elemento ritenuto decisivo, e per [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento anche all’ulteriore requisito della abitualità, ovvero all’avere riportato già cinque condanne per delitto di truffa, quale elemento ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, sulla base dei principi sopra descritti. 5. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate con il quarto motivo di ricorso, con le quali si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena per [OSCURATO:PERSONA] e in ordine alla liquidazione del danno. 5.1. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.); quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato” (Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01); è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali ed è stato (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01); è stato anzi precisato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596-01) e se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949-01). 5.2. Deve, inoltre, tenersi conto che è giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, Sentenza n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487-01; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250-01). 5.3. Nella fattispecie, la Corte di appello, oltre ad avere applicato una pena di molto inferiore alla media edittale, tenuto conto della recidiva specifica e reiterata contestata all’imputato, ha confermato il giudizio di adeguatezza della pena formulato dal Tribunale, che aveva stimato equa la pena in base alla entità del danno e del profitto conseguito e alle modalità di esecuzione della condotta, potendosi, quindi, affermare che la sentenza impugnata non può essere censurata per difetto di motivazione in ordine i criteri adottati per la commisurazione della pena, non potendosi radicare alcun vizio motivazionale, desumendosi il buon uso del relativo potere discrezionale oggettivamente dal testo della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado. 5.4. Inammissibile è la censura relativa alla asserita mancanza di motivazione sull’entità del risarcimento del danno liquidato alla parte civile. 5.5. Va premesso che in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare la liquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì da rendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare che rappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, Sentenza n. 24322 del 17/04/2025, Esposito, Rv. 288231 – 01; Conf.: Sez. 3, n. 3912 del 1991, Rv. 186780-01). 5.6. Nella fattispecie, con una censura del tutto generica, si deduce che il danno era stato liquidato in euro 3500,00 e che sarebbe eccessivo in quanto che l’effettivo profitto del delitto di truffa ammonterebbe a euro 250,00 per ciascuna PostePay coinvolta, per un totale di euro 630,00, senza tenere conto che l’ammontare liquidato, in via equitativa, a titolo di risarcimento, comprendeva non solo il danno patrimoniale ma anche il danno morale, in quanto si teneva conto anche delle «modalità con cui veniva condotto il raggiro (tale da influire sulla psiche della disponente)» oltre che «dell’entità dell’ingiusto profitto sopra specificato». 6. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 7. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
Sentenza Cassazione n. 39767/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris