CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 20103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11343 -2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di via [OSCURATO:PERSONA] n.50 in Napoli; - intimato - avverso la sentenza n. 1629/2017 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2017 n. 11343 sez. 52 - ud. 24-03-2022 -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/3/2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. chiese al Giudice di pace di Napoli la condanna del [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di via [OSCURATO:PERSONA] n.50 in Napoli alla corresponsione in suo favore di euro 2.816,77, oltre spese, a titolo di pagamento dei canoni mensili dovuti da febbraio al 31 dicembre 2011 per la fornitura del servizio di pulizia, in forza del contratto stipulato in data 30/12/2005, per il corrispettivo mensile di euro 232,41, di durata biennale, con previsione di rinnovo automatico salva disdetta da comunicare con un preavviso di tre mesi, rinnovatosi automaticamente alla data del 31/12/09 fino al 31/12/2011; secondo la clausola sub 3 del contratto, infatti, in caso di risoluzione su richiesta del committente, il canone mensile sarebbe stato comunque dovuto fino alla naturale scadenza del contratto. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, rappresentò che la pretesa era assolutamente infondata perché era stato costretto alla risoluzione per inadempimento del contratto per l'inadeguatezza delle prestazioni rese dalla società fornitrice. [OSCURATO:PERSONA] di pace adito, con sentenza n.24051/2013 del 28/6/2013, accolse la domanda, condannando il convenuto anche al rimborso delle spese. Avverso questa sentenza propose appello il [OSCURATO:PERSONA] soccombente, sostenendo che il primo giudice avesse omesso di pronunciarsi sull'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la procedura di mediazione, che non avesse considerato che la disdetta del contratto era fondata sull'inadempimento della società, che, infine, accogliendo la domanda, non avesse rilevato la nullità per vessatorietà della Ric. 2017 n. 11343 sez. 52 - ud. 24-03-2022 -2- clausola n. 3 del contratto posta a fondamento dell'avversa pretesa. Con sentenza n. 1629/2017 pubblicata in data 9/2/2017, il Tribunale di Napoli, ritenuta l'ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. di ciascuna censura, in accoglimento delle ultime due e in riforma dell'impugnata sentenza, rigettò la domanda originaria, condannando la società appellata al rimborso di 2/3 delle spese del doppio grado, con compensazione del residuo terzo. In particolare, il Tribunale ritenne che alla fattispecie si applicasse la disciplina di tutela del consumatore per essere l'amministratore del condominio contraente con il professionista il rappresentante dei condomini consumatori e che l'art. 3 del contratto, posto dalla società a fondamento della sua pretesa di pagamento dei canoni fino alla scadenza del rinnovo automatico, in realtà configurasse una clausola vessatoria ex lett. b) dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005, in quanto preclusiva per i consumatori condomini della risoluzione del contratto per inadempimento del professionista. In conseguenza, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrato di aver correttamente adempiuto, ritenne il contratto risolto per inadempimento e rigettò la domanda. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art.1131 c.c. in riferimento all'art.360 comma I n.3 c.p.c. "in quanto non vi è ratifica assembleare al professionista incaricato per il giudizio di primo grado" (così nella sintesi dei motivi). Ric. 2017 n. 11343 sez. 52 - ud. 24-03-2022 -3- 2.2. Con il secondo motivo, la società ha lamentato la nullità della sentenza ex art.342 c.p.c. in relazione all'art.360 comma I n.4. c.p.c. perché il Tribunale ha infondatamente ritenuto l'ammissibilità dell'appello. 2.3. Con il terzo motivo, la società ha sostenuto la nullità della sentenza in riferimento all'art.360 comma I n.4 per omessa valutazione di un fatto decisivo e, cioè, per avere il giudice d'appello trascurato di considerare che, con delibera del 16/2/2011, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto il debito nei confronti della stessa società per euro 3.000,00. 2.4. Con il quarto motivo, la società ha infine lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art.33 dlgs 206/2005 in riferimento all'art.360 comma I n.3 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto vessatoria la clausola n.3 del contratto con ciò violando la tassatività delle ipotesi previste dall'art.1341 c.c., per cui è vessatoria la clausola che attribuisce al predisponente la facoltà di recesso ma non quella che vieta il recesso del contraente. 3.1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente, invero, ha lamentato con lo stesso mezzo, rubricato quale denuncia della violazione dell'art.1131 c.c., dapprima il difetto di ratifica - da parte dell'assemblea - del mandato al difensore costituitosi in primo grado per il [OSCURATO:PERSONA] convenuto, per poi sostenere il difetto di legittimazione ad impugnare dell'amministratore per mancanza della delibera di investitura ad agire o a resistere in giudizio o per mancanza di ratifica da parte dell'assemblea. In questa sovrapposizione di ipotesi è precluso lo scrutinio della fondatezza della censura, atteso che non risulta chiaro se il ricorrente si dolga della regolarità del mandato al difensore in primo grado (e, peraltro, per principio consolidato, Ric. 2017 n. 11343 sez. 52 - ud. 24-03-2022 -4- l'amministratore di condominio non necessita di alcuna autorizzazione assembleare per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni - v. Sez. 2, Sentenza n. 10865 del 25/05/2016) o se lamenti il difetto di legittimazione a resistere dell'amministratore (e, invero, nella fattispecie, in cui si controverte del pagamento del corrispettivo della fornitura del servizio di pulizia delle parti comuni, per principio consolidato non è necessaria all'amministratore alcuna autorizzazione o ratifica dell'assemblea per agire o resistere in giudizio perché l'erogazione delle spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali rientrano nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 cod.civ. - cfr. per tutte, Sez. 2, Sentenza n. 16260 del 03/08/2016). In ogni caso, non risulta chiarito perché il preteso vizio di costituzione del [OSCURATO:PERSONA] quale convenuto in primo grado possa aver precluso la rituale proposizione dell'impugnazione. 3.2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo, atteso che il Tribunale ha dettagliatamente e separatamente esaminato l'ammissibilità di ciascun motivo d'appello in riferimento al profilo volitivo, argomentativo e di causalità di ogni censura e, perciò, non ha affatto omesso di pronunciarsi sul punto. Nel ricorso per cassazione, invece, la società si è limitata a sostenere che l'appello fosse "carente", ma non ha in alcun modo argomentato perché il contenuto dei due motivi di gravame accolti (il primo è stato comunque rigettato) non rispettasse i requisiti di sufficienza come individuati dalla Corte territoriale né quale sia stato l'errore di valutazione che sarebbe stato commesso nella analitica motivazione del giudizio di ammissibilità. Ric. 2017 n. 11343 sez. 52 - ud. 24-03-2022 -5- In conseguenza, il motivo difetta di specificità. Anche nell'ipotesi di "error in procedendo", infatti, il diretto esame degli atti del giudizio di merito consentito al giudice di legittimità non può evidentemente supplire al mancato assolvimento dell'onere di formulare una critica compiuta alla decisione impugnata: nel ricorso in esame, non è riportato neppure in sintesi il contenuto di ciascun motivo, né è evidenziato perché ciascuna censura poi ritenuta fondata fosse invece, per sua formulazione, inidonea - come invece sostenuto dal Tribunale - ad individuare le parti del provvedimento che si intendeva appellare e ad esporre la modifica voluta e il rapporto di causalità tra l'errore di giudizio denunciato e l'esito della lite (v. Cass. n. 22880 del 22/09/2017 e, da ultimo, Cass. n. 24048 del 6/09/2021). 3.3. Pure inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza è il terzo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione della delibera condominiale di riconoscimento del debito della stessa società: in ricorso, infatti, il ricorrente riferisce che la delibera sarebbe allegata alla sua produzione quale parte appellata, ma non specifica quando in primo grado abbia sottoposto al giudice la questione poi non trattata nella sentenza di appello impugnata: ne consegue la novità della censura. In ogni caso, peraltro, non è specificata la decisività della questione perché comunque il preteso effetto vincolante della dedotta ricognizione di debito potrebbe esser rimasto precluso da un altro fatto giudizialmente accertato, attinente al rapporto fondamentale. 3.4. Infine, ugualmente inammissibile è il quarto motivo per difetto di interesse, perché l'argomentazione che lo sostiene è del tutto inconferente rispetto alla ratio decidendi della Ric. 2017 n. 11343 sez. 52 - ud. 24-03-2022 -6- sentenza impugnata. Il Tribunale ha infatti ritenuto vessatoria la clausola sub 3 del contratto per cui è giudizio - secondo cui il pagamento del corrispettivo sarebbe comunque imposto fino alla naturale scadenza del contratto anche in ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto per inadempimento del professionista - perché l'ha sussunta nella lett.b) dell'art.33 del d.lgs. n. 206/2005: ha ritenuto infatti che l'imposizione del pagamento equivalga ad "escludere o limitare le azioni o i diritti a tutela del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto". Così motivando, il Tribunale non ha evidentemente interpretato la clausola n. 3 quale mera limitazione del diritto di recesso né ne ha sindacato la sua vessatorietà in riferimento a tale profilo. Il ricorrente, invece, senza cogliere l'operazione ermeneutica compiuta nella sentenza impugnata e senza criticare la ravvisata equivalenza tra contenuto della clausola sub 3 e previsione della lett. b) dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005, ha rappresentato unicamente che la previsione di un divieto di recesso non è in sé una clausola vessatoria perché non compresa nell'elenco tassativo predisposto dal legislatore. 4. Il ricorso è perciò integralmente inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimato. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2017 n. 11343 sez. 52 - ud. 24-03-2022 -7- La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-