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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 35038/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 05/05/2022, ha confermato la sentenza resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Sassari in data 11/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 commi primo e terzo cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello inerente alla richiesta di rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato.

Deve essere ribadito che nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585 - 01).

Rilevato, inoltre, che la rinnovazione del dibattimento ha, infatti, carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Pertanto, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, nella ipotesi di rigetto della richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argornentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi tra le molte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 - 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326- 01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata).

Il giudice dell'appello non è tenuto, pertanto, tenuto a spiegare espressamente le ragioni del mancato accoglimento di un'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta ai sensi del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., potendo in tal senso provvedere -come avvenuto nel caso di specie- motivando sulla completezza della piattaforma probatoria acquisita a fornire l'evidenza della responsabilità dell'imputato (vedi pag. 8 e ss. della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta completezza del compendio probatorio).

Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento probatorio, è aspecifico poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto.

Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagina 10 della sentenza impugnata).

Rilevato che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 05/05/2022, ha confermato la sentenza resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Sassari in data 11/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 commi primo e terzo cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello inerente alla richiesta di rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato. Deve essere ribadito che nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585 - 01). Rilevato, inoltre, che la rinnovazione del dibattimento ha, infatti, carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, nella ipotesi di rigetto della richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argornentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi tra le molte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 - 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326- 01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non massimata). Il giudice dell'appello non è tenuto, pertanto, tenuto a spiegare espressamente le ragioni del mancato accoglimento di un'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta ai sensi del primo comma dell'art. 603 cod. proc. pen., potendo in tal senso provvedere -come avvenuto nel caso di specie- motivando sulla completezza della piattaforma probatoria acquisita a fornire l'evidenza della responsabilità dell'imputato (vedi pag. 8 e ss. della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta completezza del compendio probatorio). Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento probatorio, è aspecifico poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagina 10 della sentenza impugnata). Rilevato che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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