CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40321/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 4 febbraio 2020 ha confermato la decisione con la quale, in data 15 ottobre 2019, il Tribunale di Genova, a seguito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione alla cessione di eroina per un peso lordo pari a g. 0,6 al prezzo di euro 15, riconoscendo allo stesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale ed escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. 2. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di ricorso, la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., osservando che la Corte territoriale non avrebbe considerato quanto segnalato dalla difesa nei motivi di appello, evidenziando la modica quantità della sostanza ceduta ed il modesto corrispettivo di denaro ricevuto dall'acquirente. Assume che la Corte di Appello, facendo riferimento al suo precedente penale, non avrebbe effettuato alcuna considerazione circa la speciale tenuità della condotta desumibile sia sotto il profilo del lucro che riguardo all'evento. Insiste pertanto l'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 2. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo, Rv. 279499) hanno riconosciuto l'applicabilità della circostanza attenuante comune di cui si discute ai delitti in materia di stupefacenti, ma tale possibilità è stata chiaramente delineata e deve comunque rispondere ai criteri generali di applicabilità della circostanza in questione. Invero, nella richiamata pronuncia si affermato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ma hanno anche affermato che "il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta comunque affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata. Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito". 3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha operato un giudizio di gravità della condotta affermando che, essendo l'imputato recidivo, perché gravato da una precedente condanna sempre per violazione della legge sugli stupefacenti, si poteva arguire come lo stesso fosse stabilmente dedito allo spaccio quale fonte del proprio sostentamento ed ha valorizzato il fatto che la cessione riguardava droga "pesante". Sulla base di tali considerazioni i giudici dell'appello hanno escluso la ridotta offensività del fatto ed il conseguente riconoscimento dell'invocata attenuante, aggiungendo che la ritenuta gravità della condotta sarebbe stata ostativa anche al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute "generosamente concesse nella loro massima estensione" dal primo giudice. 4. Ciò premesso, risulta evidente che l'apparato motivazionale posto a sostegno del diniego risulta insufficiente. La Corte di appello ha escluso di poter riconoscere l'attenuante richiesta in considerazione della gravità del fatto, omettendo tuttavia di considerare il valore economico dell'illecita cessione di stupefacente e, conseguentemente, l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente come richiesto dalla richiamata giurisprudenza. 5. Tale lacuna motivazionale impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio.• P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.