Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27496/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste perché sia rivalutata la delibazione preliminare di inammissibilità del ricorso argomentando nuovamente sui motivi dello stesso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché affermano la esistenza di vizi di contraddittorietà che non emergono dal provvedimento impugnato, e sono in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sulla compatibilità tra la decisione di riconoscere l'attenuante speciale del comma 3 dell'art. 4

I. 18 aprile 1975, n. 110, e la decisione di escludere la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 51261 del 07/03/2017, PG in proc.

Zharri, Rv. 271262; Sez. 1, Sentenza n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tsemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste perché sia rivalutata la delibazione preliminare di inammissibilità del ricorso argomentando nuovamente sui motivi dello stesso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché affermano la esistenza di vizi di contraddittorietà che non emergono dal provvedimento impugnato, e sono in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sulla compatibilità tra la decisione di riconoscere l'attenuante speciale del comma 3 dell'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, e la decisione di escludere la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 51261 del 07/03/2017, PG in proc. Zharri, Rv. 271262; Sez. 1, Sentenza n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tsemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 27496/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris