CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 32027/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30063/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ' Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- RE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- SIMILIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale massimi- [OSCURATO:EMAIL] e salvatoretorrisi@ordineavvo - catiroma.org; -ricorrenteprincipale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchécontro PROGETTAZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO FIRENZE n. 401/2020 de- positata il 14/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) impugna per cas- sazione la sentenza n. 401/2020 della Corte d'appello di Firenze che,in parziale riforma della pronuncia di prime cure, aveva dichia- rato che la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. non era tenuta a rilevare indenne il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. "del pagamento della sommadi cui al d.i. n. 1081/12 nonché delle spese liquidate in fa- vore della P A". 2.La vicenda trae origine da due distinte opposizioni a due decreti ingiuntivi (rispettivamente n. 1081/2012 e n. 686/2013) emessi dal Tribunale di Livorno su istanza della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito solo P A) rispettivamente nei confronti del Con- sorzio Stabile C.F.C. (di seguito solo C.F.C.) e della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito solo Costruzioni). 3.A fondamento delle istanze monitorie la P A aveva allegato che era statocostituito un consorzio stabile denominato C.F.C. ai sensi dell'art. 12 L.n. 109/1994 e dell ' art. 97 d.p.r. 554/1999; che essa era diventata consorziata con l'acquisizione del 15% del capitale socialee che il C.F.C. era risultato aggiudicatario di un contratto di appalto in una gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Avellino – avente ad oggetto la realizzazione del sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone di P.zza Li- bertà‒ rispetto al quale la ricorrente in monitorio era stata indicata quale impresa esecutrice dei lavori. 4.Successivamente all'aggiudicazione dei lavori, le società Costru- zioni e P A avevano costituito una società consortile denominata “SAPI Sottopasso accessi parcheggi interni-società consortile a r.l.” con capitale ripartito per il 50% fra le due società e con regolamen- tazione dei rapporti fra le imprese consorziate in C.F.C e quelle fa- centi capo alla SAPI sulla base di due distinti accordi parasociali. 5. Per quanto di interesse il secondo accordo prevedeva che l ' im- porto spettante alle società Costruzioni e P A sarebbe stato liqui- dato progressivamente ad ogni SAL e che le due società avrebbero fatturato al CFC pro quotail valore loro spettante. 6. A fondamento dell ' opposizione al decreto ingiuntivo n. 1081/ 2012 il consorzio C.F.C. aveva dedotto la contestazione della fon- datezza della domanda di P A a seguito del provvedimento del Tri- bunale di [OSCURATO:PERSONA] 29/9/09, che aveva ridotto la partecipazione di P A nella SAPI all'0,1% e che, pertanto, legit- timamente l'importo relativo ai lavori di cui ai SAL 4^,5^,6^,e 7^ era stato corrisposto alla Costruzioni. 7.L'opponente CFC aveva comunque chiamato in causa la società Costruzioni, chiedendone la condanna al pagamento della somma richiesta da P A ovvero al fine di essere tenuta indenne delle even- tuali conseguenze sfavorevoli del procedimento, ed aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di P A al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta inadempiente della convenuta, e con- sistiti nell'esposizione mediatica subita dal CFC a causa della risolu- zione del contratto di appalto da parte del Comune di Avellino e nella esistenza di un contenzioso con i cittadini di quel Comune, che lamentavano danni alle loro attività commerciali. 8.Per quanto qui rileva, costituendosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.1081/2012 P A aveva chiesto il rigetto dell a opposizione e, in via subordinata, la condanna della Costruzioni al pagamento della somma di cui al d.i. Inoltre,in via riconvenzionale la convenuta aveva chiesto la condanna della Costruzioni al paga- mento dell'importo a lei spettante in relazione ai lavori di cui all'ot- tavo Sal. 9.Il T ribunale nella sentenza gravata aveva, quanto al decreto in- giuntivo n. 1081/2012 emesso nei confronti di CFC, respinto l'op- posizione,statuendo che in ogni caso la società Costruzioni era te- nuta a manlevare il CFC dal pagamento del decreto. 10. La società Costruzioni ha impugnato la sentenza del Tribunale sulla base di nove motivie la Corte d' appello ha accolto il gravame limitatamente alla doglianza proposta da [OSCURATO:PERSONA], nell ' ambito del settimo motivo (cfr. pag. 23 della sentenza), in relazione alla condanna alla manleva, fondata sulla interpretazione della scrittura privata del 4.2.2010 ed in particolare della clausola identificata co- me art.2, dichiarando di non condividere l ' interpretazione secondo la quale la previsione ”non si riferisce a quanto indebitamente per- cepito, secondo la sentenza di primo grado, per i Sal dal numero 4 al numero 8, ma ad eventuali contenziosi che potevano sopravveni- re a vario titolo promossi dalla PA, per cui logicamente ognuno ne rispondeva personalmente. Si pensi per tutte ad una ipotesi di ri- sarcimento danni per non avere ricevuto le somme di cui ai Sisal in contestazione. La clausola ha solo l'unico obiettivo di fissare il ri- sarcimento danni dovuto dalla Penzi alla CFC,in maniera da stabili- re chiaramente che al di là di qualsiasi iniziativa giudiziaria futura della P A la Penzi non avrebbe più riconosciuto alcuna somma a ti- tolo di danni alla CFC”. Ad avviso dell'appellante il Tribunale aveva errato nel riconoscere la responsabilità della Costruzioni “in manle- va del CFC con riferimento al d.i.n.1081/12 omettendo altresì di considerare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dalla stessa formulata”. 11. La Corte d ' appello ha ritenuto che l ' interpretazione sopra ri- chiamata e data dal primo Giudice dell'accordo transattivo non fos- se condivisibile e ha ritenuto che diversamente il chiaro tenore del- la transazione ‒con la quale le parti convenivano di definire la con- troversia insorta tra loro e la Costruzioni riconosceva alla CFC la somma di euro 1.275.000 e null'altro‒ definiva ogni reciproca pre- tesa relativa al contratto di appalto stipulato con il Comune di Avel- lino e qualsiasi vicenda ad esso connessa o consequenziale, con ri- ferimento anche a rapporti intercorsi o futuri, escludendo che le contraenti potessero agire reciprocamente in rivalsa in caso di ogni eventuale iniziativa anche giudiziaria della P A, con la conseguenza che CFC non avrebbe potuto chiamare in manleva la Costruzioni per essere tenuto indenne in relazione all'azione monitoria proposta da P A con il decreto ingiuntivo 1081/2012. Sulla scorta di tale dif- ferente ricostruzione interpretativa, la Corte d ' appello ha dichiara to che la Costruzioni non era tenuta a rilevare indenne il consorzio CFC dal pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo n. 1081/2012nonché delle spese liquidate in favore della P A. 12. La cassazione dalla sentenza d ' appello è chiesta la CFC con ri- corso notificato il 14.2.2020 ed articolato in un unico motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società Costru- zioni Ingg. Penzi , articolando, a sua volta, ricorso incidentale affi- dato ad un unico motivo. 13.Sono rimasti intimati P A e SAPI s . c . a . r . l. [OSCURATO:PERSONA] 14. Con il primo motivo del ricorso principale CFC deduce, in rela- zione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione ed er- rata applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per non avere la Cor- te territoriale rilevato l'inammissibilità della domanda nuova propo- sta in appello dalla [OSCURATO:PERSONA]. Penzi con il sesto motivo di gravame, ove lamentava per la prima volta l ' inammissibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda di manleva azionata da CFC, dal momento che la Costruzioni non aveva mai chiesto for- malmente il rigetto della domanda di manleva perché infondata in fatto ed in diritto. 15.La doglianza è infondata. 15.1. La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo", quale quello ‒prospettato dal ricorrente – di non avere rilevato l ' inammissibilità della doglianza sulla condanna di manleva statuita dal Tribunale di Livorno, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare di- rettamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare au- tonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessa- rio che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte in- vestita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore de- nunciato (cfr. Cass. Sez. Un.20181/2019). 15.2. Ebbene, emerge dagli atti citati da entrambe le parti e dalle difese della controricorrente che la contestazione sulla chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del CFC vi fu sin dall'atto di costituzione e risposta e nelle successive memorie. 15.3.A questo riguardo occorre, inoltre, precisare che, nel dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva, la società Costruzioni contestava, in realtà, il proprio difetto di titolarità passiva del rap- porto. Ciò posto,questa Corte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016 ha chiarito chela carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risul- tante dagli atti di causa. 15.4. Nel caso di specie la Corte ha deciso , sulla scorta di docu- mentazione in atti (la transazione intervenuta fra le parti il 4.2. 2010),che la domanda di manleva proposta dal Consorzio nei con- fronti della Costruzioni in relazione al pagamento della somma di cui al d.i. n.1081/2012 non era fondata, avendo le parti già definito ogni possibile pretesa in relazione all'appalto, e quindi, non poten- do ravvisarsi a carico della Costruzioni la necessaria titolarità pas- siva del rapporto dedotto. 16. Con il ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. Penzi deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo, che è costituito dall ' omessa valutazione della cir- costanza dedotta in giudizio e discussa inter partes in virtù della quale la P A non aveva diritto ad alcun corrispettivo economicoper l'attività svolta,ma esclusivamente al ristoro dei costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori 17. La censura è inammissibile ai sensi dell ' art. 360, comma 4, cod. proc. civ., in cui è stato recepito il disposto dell ' abrogato art. 348-ter, ultimo comma cod. proc. civ., perché è proposta ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc . civ., avverso la sentenza d'appello che ha confermato sul punto la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti. La censura, peral- tro, non si fonda sulla deduzione di un fatto storico omesso , bensì sulla ricostruzione dei rapporti fra le parti,che in tesi di parte ricor- rente incidentale erano finalizzati ad un'operazione economica di ribaltamento di costi e non alla remunerazione di un reale credito in capo alla P A. 18. In conclusione il ricorso principale è respinto mentre quello in- cidentale va dichiarato inammissibile. 19. Con riguardo alle spese di lite la reciproca soccombenza ne giustifica l'integrale compensazione. 20. Sussistono i presupposti processuali per il versamento ‒ ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 ‒ da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ri- corso incidentale; compensa fra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pres