CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2020 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina dell'Il novembre 2019 nei confronti del ricorrente, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione condizionalmente sospesa in relazione al reato di cui all'art. 595 comma 3 cod. pen. per la condotta di diffamazione posta in essere: - mediante pubblicazioni in data 28 maggio 2015 di frasi sul profilo facebook e riferite alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], commissario straordinario del comune di Savoca, che si sarebbe mostrata accondiscendente ad una grave alterazione del risultato elettorale sul quale incombeva l'ipotesi del voto di scambio e che sarebbe stata collocata in quel comune da Bartolotta, ex segretario provinciale del PD; - mediante pubblicazione in data 29 maggio 2015 sui siti on line "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" di ulteriori analoghe dichiarazioni, relative al suo contemporaneo ruolo di commissario di Savoca e di segretario comunale del comune di Torregrotta e della sua subalternità alla persona che la aveva collocata a Savoca, Bartolotta. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso il Pensavalli, attraverso il difensore di fiducia, deducendo doglianze, di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, articolato in più censure, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie di cui all'art.595 terzo comma cod. pen., e all'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale ha erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di diritto di critica giornalistica e politica. La sentenza impugnata non ha correttamente applicato siffatti principi affermando che sono state pronunziate espressioni gratuite e incontinenti, senza specificare quali, con una motivazione dunque carente. Ha ritenuto inoltre che fosse stato violato il parametro della verità della notizia senza considerare che la critica politica non richiede siffatto requisito essendo sufficiente che il giudizio sia fondato su fatti oggettivi. L'imputato si è limitato a criticare gli esponenti della Regione Sicilia che avevano scelto la Carruba come Commissario straordinario rei paese dove era stato Sindaco l'assessore Bartolotta che, unitamente alla moglie, anche ella segretaria comunale, frequentava la Carruba. 2.2. Sotto un ulteriore profilo il ricorrente lamenta l'assenza dell'elemento psicologico dal momento che si era limitato a raccogliere giudizi ascoltando i cittadini e le notizie sussurrate e non aveva nessuna ragione personale per accusare la Carruba che peraltro non conosceva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La prima doglianza è aspecifica. Occorre preliminarmente evidenziare che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019 -dep. 2020- Rv. 278145) 1.1. La sentenza impugnata ha correttamente risposto alle censure mosse nell'atto di appello e riproposte in questa sede. La sentenza, con motivazione puntuale, esaustiva, né contraddittoria o manifestamente illogica (p.4), ha chiarito che le espressioni utilizzate dal Pensavalli (diffuse anche su siti-online) alludevano sia a presunte condotte illecite perpetrate dalla Carrubba, sia al fatto che la sua nomina quale [OSCURATO:PERSONA] presso il Comune di Savoca era stata frutto di favoritismi. 1.2 La sentenza impugnata, quanto all'invocata scriminante del diritto di critica politica, ha operato buon governo dei principi di questa Corte, che esclude la configurabilità della scriminante anzidetta quando la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l'utilizzo di "argumenta ad hominem", intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale- come l'acquiescenza al voto di scambio e la incapacità a occupare quel ruolo se non attraverso la intercessione di esponenti politici nel caso di specie - piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 dep. 2011- ,Simeone e altri). In particolare, rilevante ai fini della esclusione della esimente dell'esercizio di critica invocata è la considerazione in base alla quale solo se c:olui, che criticando le altrui azioni, indica i fatti sui quali si fondano le sue affermazioni astrattamente lesive della reputazione della persona offesa, può pretendere una valutazione di proporzionalità tra la lesività dello scritto diffamatorio e la gravità dei fatti che lo hanno indotto a scrivere. Se i fatti che sorreggono l'offesa non risultano accertati, non è possibile valutare l'offensività degli stessi con la impossibilità di invocare l'art. 51 cod. pen. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui" (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020 Rv. 279909). 2. Egualmente manifestamente infondata è la seconda censura quanto al difetto di elemento psicologico.La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica (o di cronaca) è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Cass., n. 51619 del 17/10/2017); circostanza, questa, della quale non solo non è stata fornita alcuna prova, ma sono stati indicati elementi in senso contrario, avendo il ricorrente riferito di avere raccolto notizie tra i cittadini, eludendo dunque l'obbligo di attenta verifica dell'attendibilità della fonte. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro