CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 marzo 2025
Cassazione n. 17208/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 24/03/2025 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 24 marzo 2025 la Corte di appello di Venezia, pronunciandosi sull'impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terza interessata alla confisca di prevenzione applicata dal Tribunale di Venezia a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento dell'Il settembre 2023, in parziale accoglimento dell'appello, deliberava la revoca della misura ablatoria disposta sull'immobile intestato alla ricorrente, ubicato a Pioltello - censito in catasto al foglio 12, particella 173, subalterno 101 - nella misura del 42,86 % del suo valore. L'unità immobiliare, composta da quattro vani, risultava intestata a [OSCURATO:PERSONA] ed era stata acquistata per l'importo di 70.000,00 euro. La revoca parziale del provvedimento ablatorio impugnato dalla ricorrente veniva giustificata dalla Corte di appello di Venezia sull'assunto che dalle risultanze processuali emergeva che una parte delle somme utilizzate per acquistare l'immobile controverso era di provenienza lecita. Si trattava, in particolare, delle somme versate su un conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], che ammontavano a 30.000,00 euro, in relazione al quale ultimo, nonostante gli approfondimenti investigativi svolti nei giudizi di merito dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Este, su delega della Corte territoriale, non era emerso alcun collegamento, diretto o indiretto, con soggetti appartenenti all'ambiente criminale dal quale proveniva il soggetto proposto, rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA] di Catania. 2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato in riferimento agli artt. 10, 24 d.lgs. 11 settembre 2011, n. 159, 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni per cui il bonifico bancario dell'importo di 5.000,00 euro eseguito dalla società BP Plast s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi illegittimo, senza considerare che tale versamento conseguiva a una compravendita di merce - conclusa da [OSCURATO:PERSONA], che era il convivente della ricorrente - documentata dagli accertamenti svolti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Este su delega della Corte di appello di Venezia. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva che la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento agli artt. 10, 24 d.lgs. n. 159 del 2011, 111, 2sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che inducevano a ritenere illegittime le somme versate sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] dal convivente, [OSCURATO:PERSONA], nonostante risultasse dimostrata, alla luce degli accertamenti svolti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Este, la legittimità dei rapporti di provvista giustificativi delle singole dazioni di denaro, rispetto alla quale non assumevano un rilievo decisivo i rapporti esistenti tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento agli artt. 10, 24 d.lgs. d.lgs. n. 159 del 2011, 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., per non per avere la Corte di merito dato opportuno conto delle ragioni che imponevano di ritenere illegittime le somme versate, a vario titolo, sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - quest'ultima a mezzo del suo legale rappresentante -, sebbene non fossero emersi collegamenti di sorta tra tali soggetti e [OSCURATO:PERSONA], che era il proposto della misura di prevenzione oggetto di vaglio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, così come novellato dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga 3come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (tra le altre, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 5, n. 19598 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palermo, Rv. 247514-01). Questo orientamento ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che hanno affermato, con specifico riferimento a una fattispecie antecedente alla riforma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comnna, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01). Tale approdo giurisprudenziale, infine, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 - nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter legge n. 575 del 1965 -, ha, tra l'altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione [...]». Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.).4 t3. Tanto premesso, occorre affrontare la questione del requisito dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], in correlazione all'acquisizione dei beni sottoposti a confisca, tenendo conto dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui devono ritenersi suscettibili di ablazione i soli beni patrimoniali acquistati nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto passivo della misura - o eventualmente del terzo allo stesso collegato, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA] -, tenuto conto del momento in cui si è concretizzata tale condizione, nei termini ermeneutici prefigurati da Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01. Nell'arresto giurisprudenziale richiamato, allo scopo di delimitare cronologicamente gli ambiti di pericolosità sociale legittimanti l'adozione di un provvedimento di prevenzione, si affermava il seguente principio di diritto: «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Ne discende che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità dell'inciso al momento della proposta di prevenzione. Tale conclusione consegue all'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca, ossia alla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di un'attività illecita ed è, dunque, pienamente coerente con la natura preventiva della misura ablativa, ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014, dep. 2015, Spinelli, cit.). Pertanto, alla stregua di tale principio, l'ablazione di beni di cui si assume la provenienza illecita può considerarsi legittima, in quanto espressione dell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, solo laddove risponde all'interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni illecitamente acquistati. D'altra parte, la funzione sociale della proprietà privata può esplicarsi legittimamente solo a condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole 5imposte dall'ordinamento giuridico, come costantemente affermato dalla Corte EDU (tra le altre, Corte EDU, 05/01/2010, Bongiorno c. Italia, n. 4514/07; Corte EDU, 15/06/1999, Prisco c. Italia, n. 38662/97; Corte EDU, 22/02/1994, Raimondo c. Italia, n. 12954/87). Se così non fosse, sarebbe possibile aggredire il patrimonio di un soggetto - anche per interposta persona, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA] - indipendentemente da ogni relazione temporale con la pericolosità sociale dell'inciso, dando origine a uno strumento che finirebbe per connotarsi per la sua natura sanzionatoria. In questo modo, però, la misura ablativa finirebbe per collocarsi in un ambito sistematico incompatibile con i principi costituzionali vigenti in materia di proprietà privata e con le disposizioni degli artt. 41, 42 Cost. e 1 Prot. add. CEDU, come, da ultimo affermato, da Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01. Questo significa che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua a essere la pericolosità sociale del soggetto passivo, ossia la sua riconducibilità a una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore. Non può non richiamarsi, sul punto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione deve valutare - sia pure incidenter tantum - la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura di prevenzione patrimoniale, in quanto la confisca disgiunta non è istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un'azione diretta sul bene inciso, restando imprescindibile il rapporto tra la pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali conseguiti (tra le altre, Sez. 6, n. 5536 del 15/01/2016, Bevilacqua, Rv. 265957 - 01; Sez. 2, n. 30395 del 07/05/2015, Ciotta, Rv. 264296 - 01; Sez. 1, n. 26751 del 26/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244789 - 01). In questa cornice sistematica, occorre considerare i singoli passaggi del decreto impugnato, tenendo conto delle doglianze prospettate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di impugnazione in esame, allo scopo di verificarne l'effettiva congruità rispetto all'impianto motivazionale del provvedimento censurato. 4. Passando, pertanto, a considerare il merito delle censure sollevate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni per cui il bonifico bancario dell'importo di 5.000,00 euro, eseguito dalla società BP Plast s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi 6illegittimo, senza considerare che tale versamento conseguiva a una compravendita di merce - conclusa da [OSCURATO:PERSONA], che era il convivente della ricorrente - documentata dagli accertamenti svolti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Este su delega della Corte di appello di Venezia. Osserva il Collegio che le somme di denaro controverse, riguardanti l'acquisto di due vetrinette da bar, derivavano dalle attività imprenditoriali svolte del compagno della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], riguardando prestazioni erogate in tale ambito aziendale. In questo contesto, si inserisce il bonifico bancario che si sta considerando, effettuato dalla società BP Plast s.r.I., ammontante a 5.000,00 euro, di cui la ricorrente nonVfornitt) gli elementi di tracciabilità bancaria indispensabili per affermare la legittimità delle somme corrisposte per l'acquisto delle due vetrinette da bar di cui si discute. L'intera operazione commerciale, peraltro, presenta delle discrasie economiche rimaste inspiegate, tenuto conto del fatto che la scrittura privata stipulata il 26 gennaio 2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e il rappresentante legale della società BP Plast s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], prevedeva che, a fronte del versamento di un anticipo dell'importo di 2000,00 euro, il saldo della somma residua di 3.000,00 euro avrebbe dovuto essere versato il 9 febbraio 2021 e non il 2 febbraio 2021, come effettivamente avvenuto, rendendo anomala, anche sotto questo profilo, la gestione di tale compravendita. Quanto, infine, all'inesistenza di rapporti di contiguità riscontrati tra il rappresentante della società BP Plast s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], e il proposto, [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che tale argomento è privo di decisività, alla luce del fatto che era stato lo stesso proposto, come evidenziato a pagina 2 del provvedimento impugnato, a riferire che i flussi finanziari riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] erano collegati alle attività illecite svolte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] di Catania. Non può, in proposito, non evidenziarsi che, secondo quanto affermato dalla Corte di merito, lo «stesso [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, aveva spiegato come i flussi finanziari riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] fossero da intendere come versamenti a lui riconducibili a titolo di cortesia concessa da [OSCURATO:PERSONA]». Le considerazioni esposte imponevano di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 5. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, per non per avere la Corte di merito dato adeguato conto delle ragioni che inducevano a ritenere illegittime le somme versate sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] dal convivente, [OSCURATO:PERSONA], nonostante risultasse dimostrata, alla luce degli 7accertamenti svolti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Este, la legittimità dei rapporti di provvista giustificativi delle dazioni di denaro controverse, rispetto alla quale non assumevano un rilievo decisivo i rapporti esistenti tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che, ai presenti fini, assume rilievo decisivo la circostanza che la parte della provvista utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] proveniva da [OSCURATO:PERSONA], che effettuava, in favore della compagna, i bonifici bancari funzionali alla costituzione delle risorse economiche successivamente impiegate per l'acquisto dell'immobile sottoposto ad ablazione parziale. Tali somme di denaro, a loro volta, derivavano dalle attività illecite svolte da [OSCURATO:PERSONA], in collegamento con [OSCURATO:PERSONA] - su cui ci si è soffermati nel paragrafo precedente -, confermando ulteriormente l'assunto processuale posto a fondamento della misura ablatoria censurata. Le emergenze probatorie, invero, non consentono di nutrire dubbi sui rapporti di cointeressenza esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non lasciando residuare alcuno spazio per dubitare che la gestione delle operazioni economiche controverse fosse riconducibile alle attività illecite del proposto, come dallo stesso ammesso nel corso dell'interrogatorio richiamato a pagina 2 del decreto impugnato. Sono, dunque, le stesse, peraltro incondizionate, ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] a rendere destituite di fondamento le doglianze in esame e a imporre di ricondurre i rapporti esistenti tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito elusivo oggetto di vaglio. Né tantomeno la ricorrente assolveva ai suoi oneri di allegazione, funzionali a dimostrare la sua, asserita, condizione di buona fede rispetto ai rapporti di cointeressenza tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali avrebbe dovuto adempiere nel rispetto del principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270974 - 01, secondo cui: «Nel procedimento di prevenzione patrinnoniale, il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell'onere di allegazione gravante sul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell'acquisto». Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso. 6. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, con cui si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, per non per avere la Corte di merito8 7/dato opportuno conto delle ragioni che imponevano di ritenere illegittime le somme versate, a vario titolo, sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - quest'ultimo a mezzo del suo legale rappresentante -, nonostante non fossero emersi collegamenti tra tali soggetti e [OSCURATO:PERSONA], che era il destinatario della misura di prevenzione presupposta. Osserva il collegio che risulta ampiamente dimostrata, alla luce delle considerazioni espresse nei paragrafi 3 e 4, cui si rinvia ulteriormente, la natura illecita delle risorse economiche riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], derivanti dai proventi delle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA], in collegamento con il [OSCURATO:PERSONA] di Catania, che confluivano nel conto corrente della ricorrente. Ne consegue che, presupposta la natura illecita di tali operazioni, pacificamente ammessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], non può dubitarsi della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla provenienza illecita delle somme che le veniva corrisposte dal compagno. In questa cornice appare evidente le operazioni controverse - che, come detto, riguardano versamenti di somme di denaro sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] effettuati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - e, più in generale, i movimenti di denaro di cui si discute, si sviluppavano con la piena consapevolezza della ricorrente, non essendo ragionevole ipotizzare che il gruppo mafioso al quale [OSCURATO:PERSONA] era collegato facesse transitare consistenti somme di denaro di provenienza illecita sul conto corrente di un soggetto estraneo e inconsapevole. Da questo punto di vista, ai presenti fini processuali, assume un rilievo decisivo la circostanza che le consegne di merci, per le quali venivano eseguiti i bonifici bancari controversi, venivano effettuate presso l'indirizzo della ricorrente, rendendo evidente la sua consapevolezza della natura elusiva delle operazioni commerciali del compagno. Infatti, come opportunamente osservato nelle pagine 6 e 7 del decreto censurato, se è pur vero che in tale indirizzo era domiciliato pure il [OSCURATO:PERSONA] «è altrettanto vero che l'eventuale inconsapevolezza della donna circa la natura e provenienza delle medesime avrebbe potuto costituire una ulteriore fonte di rischio». A tali considerazioni deve aggiungersi, in linea con quanto affermato nel paragrafo precedente (Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, cit.), che, laddove avesse voluto dimostrare la sua condizione di buona fede, [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe dovuto limitare ad asserire la legittimità delle operazioni commerciali controverse, eseguite da [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe dovuto adempiere a precisi oneri di allegazione, ai quali non si conformava. 9Queste ragioni inducono a ribadire ulteriormente l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 6. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ma Deposi : oagi I 3 Kkh, 2026Ron, lì g [OSCURATO:PERSONA] 10