CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorsi separati, impugnano la sentenza del 24 novembre 2020 della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 17 maggio 2016 del Tribunale di Modena, assolvendoli dal reato di cui all'art. 491 cod.pen., riconoscendo circostanze attenuanti generiche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa e ricettazione e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa 1 A3 con riguardo a Do a che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648, cod.pen. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. Violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha negato la configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., pur in presenza di elementi che lo consentivano. 1.2. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. Secondo il ricorrente la motivazione della Corte di appello confligge "con i dettami dell'art. 192, cod.proc.pen.". Ciò premesso: 2.1. Con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che in data 11/03/2021, l'imputato è deceduto, come risulta dal certificato di morte versato in atti. Il reato contestato si è, quindi, estinto ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. 2.2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 2.3. A ciò si aggiunga che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si esaurisce in una generica lamentela reiterativa delle medesime argomentazioni spese con il gravame, nella quale non si rinvengono rilievi critici scrutinabili in sede di legittimità. Vale allora ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della o motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Annulla senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i