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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07741/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del".....91-01LUIGI PRATOLA udito il difen-góre [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello 'di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Monza nei confronti del ricorrente, ha ridotto la pena inflitta all'imputato confermando nel resto la sentenza di condanna.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato assumendo di aver assunto la carica di amministratore dopo la commissione dei fatti di bancarotta per cui vi è stata condanna.

3. Il ricorso è inammissibile posto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e ha stabilito che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; tale regola, come affermato da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella.

4. L'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 4.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Roma, 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]• -r-iestensore [OSCURATO:PERSONA] ro Gera . 4 a. one [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 2 F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del".....91-01LUIGI PRATOLA udito il difen-góre [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello 'di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Monza nei confronti del ricorrente, ha ridotto la pena inflitta all'imputato confermando nel resto la sentenza di condanna. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato assumendo di aver assunto la carica di amministratore dopo la commissione dei fatti di bancarotta per cui vi è stata condanna. 3. Il ricorso è inammissibile posto che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e ha stabilito che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; tale regola, come affermato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella. 4. L'impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 4.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Roma, 1 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]• -r-iestensore [OSCURATO:PERSONA] ro Gera . 4 a. one [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 2 F
Sentenza Cassazione n. 07741/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris