Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:24
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
12 marzo 2009
Causa F‑24/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Inquadramento nel grado – Ex esperti individuali – Esperienza professionale – Diploma – Certificato di equivalenza – Ricevibilità – Fatto nuovo e sostanziale»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, sostanzialmente, l’annullamento
della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti con cui essa è stata inquadrata nel grado 13, primo scatto,
quale risulta dal suo contratto di assunzione firmato il 22 dicembre 2005.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Norma di ordine pubblico – Decadenza – Riapertura – Presupposto
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
È a partire dalla firma che il contratto concluso tra un agente e un’istituzione dispiega i suoi effetti e, pertanto, può
arrecare pregiudizio all’agente, a condizione che tutti gli elementi del contratto siano fissati.
I termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, essendo destinati a garantire la certezza delle situazioni giuridiche,
sono di ordine pubblico e si impongono alle parti e al giudice. Solo l’esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare
la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione, quale la decisione di inquadramento di un agente, che
non sia stata contestata entro i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Perché sussista tale carattere di «novità»,
occorre che né il ricorrente né l’amministrazione siano o siano stati in grado di conoscere il fatto in questione al momento
dell’emanazione della decisione precedente divenuta definitiva. Quanto al carattere «sostanziale», occorre che il fatto in
questione sia idoneo a modificare in modo sostanziale la situazione del ricorrente che è alla base della domanda originaria
da cui è scaturita la decisione precedente divenuta definitiva.
(v. punti 53 e 55-57)
Riferimento:
Corte: 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3027, punto 14)
Tribunale di primo grado: 11 luglio 1997, causa T‑16/97, Chauvin/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑237 e II‑681, punto 32);
7 febbraio 2001, causa T‑186/98, Inpesca/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑557, punti 50 e 51); 11 luglio 2002, cause riunite T‑137/99,
e T‑18/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑639, punto 56), e 14 febbraio 2005, causa T‑406/03,
Ravailhe/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑79, punto 57)
Tribunale della funzione pubblica: 19 febbraio 2008, causa F‑49/07, R/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 79,
che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑156/08 P), e 10 luglio 2008, causa
F‑141/07, Maniscalco/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25)