CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 49525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 del TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecco ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen. - la pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed C 600,00 di multa, sostituita con Qt.:44- 4 quella-detenzione domiciliare per un periodo di pari durata, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante la commissione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dei reati previsti dagli artt. 99, 110, 624-bis, 625, nn. 2) e 5), cod.pen. (capo a), dagli artt. 99, 110 e 337 cod.pen. (capo b) e dagli artt. 99, 110. 490, 477 e 482 cod.pen. (capo c). 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge attinente all'espressione della volontà dell'imputato in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, e 545-bis cod . proc. pen.. Ha esposto che, in sede di richiesta formulata ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità e - solo in via subordinata e in considerazione del dissenso espresso sul punto dal Pubblico ministero - l'applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare; ha quindi dedotto che il Giudice procedente non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'effettiva insussistenza dei presupposti per l'applicazione dei lavori di pubblica utilità, in riferimento al disposto dell'art.58 della I. n.689/1981, in base al quale costituisce onere del giudicante quello di scegliere la sanzione più idonea al reinserimento e alla rieducazione del condannato con il minore sacrificio per la libertà personale nonché di motivare esplicitamente sulla specifiche ragioni di inidoneità del lavoro di pubblica utilità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione ai sensi dell'art.240 cod.pen. in relazione alla confisca, disposta a carico del ricorrente, di un telefono cellullare con compresa Sim-card, in quanto utilizzata nella commissione del furto ai danni della persona offesa; ha dedotto che non sussisteva un effettivo nesso strumentale tra la predetta res e i reati contestati, atteso che l'apparecchio telefonico non era astrattamente utilizzabile per compiere effrazioni né rappresentava uno strumento per esercitare resistenza nei confronti dei pubblici ufficiali e che non era possibile ipotizzare che il rientrarne in possesso potesse mantenere viva l'idea del reato, come argomentato dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione, in ordine alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, derivante dall'aver disposto la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare in luogo di quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo (regolato dall'art.56-bis della I. 24 novembre 1981, n.689, nel testo introdotto dall'art.71, comma 1, lett.d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), in violazione dei criteri dettati dall'art.58, comma 2, della stessa I. n.689/1981 - come pure sostituito dall'art.71, comma 1, lett.f), del d.lgs. n.150/2022- ai sensi del quale il giudice «tra le pene sostitutive [...] sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». Il motivo è inammissibile. La disposizione contenuta nell'art.58, comma 2, della I. n.689/1981 va letta, in riferimento al rito speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., in combinato con il disposto dell'ad. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen./introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150 del 2022: il quale stabilisce che: «nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il Pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2»; nonché con quella contenuta nell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen. - inserito dall'art.1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n.130 - ai sensi della quale «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Ciò posto, deve ritenersi che la statuizione operata dal Giudice procedente in ordine all'applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare in luogo di quella del lavoro di pubblica utilità non possa essere dedotta a fondamento del ricorso per cassazione, attese le tassative ipotesi previste dall'art.448, comma 2-bis, cod . p roc. pe n . In particolare, come ampiamente dato atto nella motivazione, l'imputato aveva formulato un'istanza di applicazione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità e, in subordine, con la detenzione domiciliare sostitutiva, risultando altresì che il Pubblico ministero aveva prestato il proprio consensolz in ordine a tale ultima richiesta e solo in ordine alla stessa essendosi quindi perfezionato il consenso ai sensi dell'art.444, comma 2, cod.proc.pen.. Atteso, pertanto, il perfezionamento del consenso solo nei predetti termini, deve quindi escludersi che il Giudice procedente - fatte salve le previe valutazioni in punto di congruità della sanzione da applicare - fosse investito di qualsiasi onere di motivazione in ordine alla scelta della sanzione sostitutiva derivante dall'accordo espresso dalle parti; dovendosi quindi considerare inapplicabile, in tema di patteggiamento, la specifica disposizione contenuta nell'art.58, comma 3, I. 689/1981, nel vigente testo introdotto dall'art.71, comma 1, lett.f) del d.lgs. n.150/2022, la quale stabilisce che «quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria». Nemmeno, d'altra parte - attesa la ritualità della formazione dell'accordo e la conformità dello stesso rispetto alla volontà delle parti, espressa secondo le predette modalità - sussiste alcuno degli specifici vizi previsti dall'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., con particolare riferimento alla corrispondenza della pattuizione rispetto alla volontà dell'imputato ovvero all'eventuale illegalità della pena. Tanto anche in applicazione del principio in base al quale, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel solo caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770; Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961); nonché in conformità al «generale principio [...] che la struttura in larga parte negoziale che domina il procedimento di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consente al giudice, il quale è terzo rispetto al negozio bilaterale posto a fondamento del procedimento, esclusivamente di ratificare ovvero di negare la propria ratifica ai termini concordati tra le parti, mentre è inibito di modificarli motu proprio» (Sez.5, n.49227 del 20/09/2017, Dura, n.m., in motivazione).3. Il secondo motivo è infondato. Sul punto va premesso che, in tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della I. 12 giugno 2003, n. 134, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275), conseguendone che in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice non può limitarsi a giustificare, con formula astratta, l'applicazione della misura reale sul bene utilizzato per commettere un reato, al fine di prevenire la commissione di nuovi reati, ma è necessario che dia ragione della sussistenza, in concreto, del nesso di strumentalità fra il bene confiscato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dalla res nel compimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione del reato medesimo (Sez. 3, Sentenza n. 33432 del 03/07/2023, Esposito). Nel caso di specie, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, il Giudice procedente ha ritenuto di disporre la confisca di alcuni dei beni indicati nel verbale di sequestro del 29/04/2022, argomentando sulla base dell'avvenuto utilizzo del telefono cellulare e dell'allegata scheda in occasione del furto in abitazione contestato al capo a) dell'imputazione e alla conseguente sussistenza dell'esigenzap~ di prevenire la commissione di nuovi reati; ciò in conformità al principio in forza del quale la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro, Rv. 263111). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente