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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 33859/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 maggio 1976 avverso la sentenza del 01/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con 1:GFIEI-i-~ indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di condanna alla pena di anni otto di reclusione per il reato di tentato omicidio aggravato in continuazione ai danni del

V. Brig. [OSCURATO:PERSONA], del Car.

Sc. [OSCURATO:PERSONA] e dell'A.C.C. della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] e per il reato di porto di armi clandestine in luogo pubblico, commessi in data 20 novembre 2024.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, l'interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,1ett. c),cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la mancanza e la carenza di motivazione nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la motivazione apparente.

Lamenta il ricorrente la sintetica ed apodittica riproduzione, da parte della Corte d'appello, della motivazione della pronuncia di primo grado, che non avrebbe argomentato il rigetto delle doglianze, limitandosi ad un copia-incolla della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco.

La Corte di appello avrebbe, inoltre, motivato su un punto non dedotto, ovvero sulla imperizia dello sparatore, facendo riferimento ad un caso giurisprudenziale in cui erano stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, mentre dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati esplosi in totale tre colpi, di cui uno durante il prolungato inseguimento.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 575, 576, comma 1, n. 5 bis , cod. pen. (idoneità e univocità degli atti a causare l'evento morte).

Evidenzia il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dedotto l'idoneità degli atti soltanto dall'arma utilizzata, in violazione anche della regola del "ragionevole dubbio".

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 575, 576, comma 1,n. 5 bis,cod. pen. (elemento soggettivo del reato ed incompatibilità del tentativo con il c.d. dolo alternativo).

Deduce il ricorrente che l'assenza di prova della traiettoria e l'assenza di colpi sulle autovetture delle Forze dell'Ordine non consentirebbero di superare la soglia del ragionevole dubbio, in quanto l'unico intento di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato quello di resistere alle Forze dell'Ordine e di fuggire.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'errata qualificazione giuridica della condotta contestata nel capo di imputazione, in relazione agli artt. 56, 575, 576 comma 1 n. 5 bis e 337 cod. pen.

Deduce il ricorrente la sussunnibilità del fatto ricostruito nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. 2.5.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 99, comma quarto, cod. pen. 2La Corte di appello, nel determinare la pena, avrebbe omesso di valutare 4reAr (Co..9(.3. la gisalarga-dei precedenti penali cui è gravato il ricorrente e la condotta successiva al fatto tenuta dallo stesso che si è assunto la responsabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale ed ha effettuato un'offerta reale alle persone offese attraverso la consegna di tre assegni circolari regolarmente ricevuti.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. In data 5 giugno 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositavano memorie di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'estrema genericità delle confutazioni mosse nei motivi, Vinconcludenza di molte di esse e la loro complessiva genericità lo privano del necessario «tono di legittimità».

2.1. Va premesso che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (citi:e Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019 Ud., Rv. 277518 — 02).

Nel caso in esame, trattasi di deduzioni totalmente inidonee, anche in astratto, ad inficiare la complessiva trama motivazionale della sentenza impugnata, intessuta di variegati e concorrenti elementi, la maggior parte dei quali non attinti da censura alcuna — si pensi agli atti di P.G. richiamati anche nella sentenza appellata — e certamente più che adeguati, sotto il profilo della logicità, coerenza e completezza dimostrativa, ai fini del giudizio di responsabilità.

Trattandosi di sentenze di primo e secondo grado che concordano nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità -la c.d.

"doppia conforme" - l'ambito della necessaria autonoma 3motivazione del Giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante.

2.1. Del tutto privo pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità delle previsioni di cui agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per mancanza, carenza o apparenza.

Reputa il [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, abbia valutato nello specifico l'indicata doglianza, di cui ha confutato la fondatezza con argomentato logico e coerente; limitatosi l'appellante alla mera riproposizione di questioni di fatto adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo Giudice, la Corte d'appello ha evidenziato che "dalle risultanze probatorie in atti emerge infatti piena prova della sussistenza del reato di tentato omicidio, ascritto all'imputato, come correttamente qualificato in imputazione" (v. pag. 9 della sentenza impugnata), proseguendo nella motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo, sull'idoneità dell'azione e la univocità della direzione degli atti riferiti al [OSCURATO:PERSONA], sulla ricostruzione del fatto in base alle risultanze probatorie.

2.2. Meramente confutativo e rivalutativo il secondo motivo del ricorso.

Come già accennato nel punto che precede, posto che la sentenza della Corte di appello non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado e deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda sino a formare n solo complessivo corpo argomentativo ed un tutto unico ed inscindibile (tra tutte, Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992 Ballan), nella motivazione della sentenza impugnata si legge: "L'idoneità dell'azione dell'imputato e la sua univoca direzione a cagionare la morte delle persone offese (alternativamente a gravi lesioni delle medesime, in base al dolo alternativo correttamente ritenuto sussistente dal primo Giudice) sono emersi chiaramente dal complesso della condotta tenuta dall'imputato, che va valutata nella sua interezza, e non frammentata in singoli momenti" (v. pag. 9 della sentenza impugnata).

Prosegue la Corte d'appello valutando corretta la ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado, richiamando nel dettaglio la condotta del [OSCURATO:PERSONA] e gli atti dallo stesso compiuti; dapprima, "(dopo che i militari che lo seguivano, gli avevano intimato l'alt, attivando lampeggiante e sirena, oltre che con gesti manuali) ha abbassato il finestrino ed ha sporto "all'esterno dell'abitacolo una pistola che puntava verso gli operatori" ed ha esploso un colpo, che non è andato a segno...poi, dopo aver arrestato la marcia del veicolo, ha aperto la portiera dell'auto, ha ruotato il busto all'indietro, "puntando un'arma contro gli operatori, in particolare in direzione dell'A.C.C. [OSCURATO:PERSONA], esplodendogli contro due colpi", senza colpirlo, al che 4l'operante aveva risposto al fuoco, colpendo le ruote posteriori dell'auto del [OSCURATO:PERSONA].

Nonostante l'intervento di altri operanti e le nuove intimazioni di scendere dall'auto, l'imputato ha di nuovo aperto lo sportello, "sporgendosi con il braccio ed impugnando la pistola rivolta nuovamente verso [OSCURATO:PERSONA]" il quale esplodeva altri colpi al suo indirizzo" (v. pag. 10 della sentenza impugnata).

2.3. Inammissibile il terzo motivo, generico e confutativo.

2.3.1. Come dalla giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339-01), rispetto all'omicidio tentato la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente; in quest'ottica assumono valore determinante l'idoneità ed univocità dell'azione, che vanno apprezzate in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili.

Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni, come sopra già motivato, ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181-01) - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, ineccepibilmente apprezzati, eloquenti quant'altri mai, tratti dall'obiettivo svolgimento dell'iter criminis, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata motiva anche sull'elemento soggettivo, enucleando in modo discorsivo e senza la necessità di "paragrafarne" il titolo, gli elementi da cui ne emerge la sussistenza ( "l'imputato ha chiaramente preso di mira -non in base ad una deduzione del Giudicante, ma secondo quanto precisamente riferito dagli operanti-; l'idoneità della condotta e l'univocità delle intenzioni dell'agente, volte alla commissione del reato ascritto, emergono poi dalla stessa reiterazione dei colpi, non avendo l'imputato mai desistito dalla propria azione criminosa (il quarto colpo non è stato sparato solo perché l'operante [OSCURATO:PERSONA], nuovamente preso di mira da [OSCURATO:PERSONA] con la pistola puntata, ha sparato prima dell'imputato, e questi non ha poi potuto utilizzare l'altra arma carica in suo possesso, perché infine bloccato dall'Isp.

Vanotti)" (v. pag. 10 della motivazione).

Le doglianze mosse al riguardo dal ricorrente - in larga parte consegnate ad una ricostruzione alternativa di quanto avvenuto (di per sé non apprezzabile dalla 5Corte di cassazione: da ultimo, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata, Rv. 270519-01), non sono minimamente idonee a scalfire il giudizio di merito inappuntabilmente motivato.

2.4. Parimenti inammissibile il quarto motivo.

La Corte d'appello -che nella sintesi dei motivi di gravame dà atto del motivo sulla riqualificazione in reato meno grave (v. pag. 8 della sentenza impugnata) - ha puntualmente sussunto gli elementi di prova nel reato di tentato omicidio aggravato continuato. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non è in grado di scrutinare nel merito censure che non indicano precise carenze od omissioni argomentative della decisione giudiziale (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441-01) e altresì difettano della necessaria correlazione con le ragioni di essa (v.

Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109), la quale espressamente motiva sul fatto, da cui ritrae ogni logica conseguenza anche sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

2.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, dovendo per tale ragione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essere dichiarato inammissibile.

Quanto alla recidiva, è agevole constatare come la sentenza impugnata si sia fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è infatti attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose e con il contesto di elevata illiceità in cui sono stati commessi i reati giudicati con la sentenza impugnata "(ha portato con sé ed utilizzato armi clandestine e relativo munizionamento [...], era in possesso di un veicolo provento di furto, con applicate targhe clonate, e nell'auto sono state rinvenute ulteriori targhe diverse)" (v. pag. 10 e 11 della sentenza impugnata); la motivazione ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come persistenza di stimoli 6criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto, che parallelamente giustifica l'accresciuto rigore sanzionatorio.

Siffatta motivazione, palesemente esente da vizi del ragionamento logico, è incensurabile in questa sede.

Né essa è infirmata dal rilievo della condotta successiva al fatto, essendo evidente che il giudizio prognostico, alla recidiva sotteso, sia da riportare al tempo della reiterata manifestazione criminosa e non resti influenzato dal comportamento processuale.

Quanto, infine, al computo della pena, la censura è del tutto inconsistente; il ricorrente si è limitato ad enunciarla senza argomentare sul punto.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

D P.Q.MAnna MariEìtGavoni CORTE SUPREMA M CASSAZIONE Dep0:,':31z5i Carc,:,JH(H3,. ougi 1 8 SET, 207.5 Rorrw, liIl FUNZIONA D ziARio FUNzro 'ARTO 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 maggio 1976 avverso la sentenza del 01/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con 1:GFIEI-i-~ indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di condanna alla pena di anni otto di reclusione per il reato di tentato omicidio aggravato in continuazione ai danni del V. Brig. [OSCURATO:PERSONA], del Car. Sc. [OSCURATO:PERSONA] e dell'A.C.C. della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] e per il reato di porto di armi clandestine in luogo pubblico, commessi in data 20 novembre 2024. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, l'interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,1ett. c),cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la mancanza e la carenza di motivazione nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la motivazione apparente. Lamenta il ricorrente la sintetica ed apodittica riproduzione, da parte della Corte d'appello, della motivazione della pronuncia di primo grado, che non avrebbe argomentato il rigetto delle doglianze, limitandosi ad un copia-incolla della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco. La Corte di appello avrebbe, inoltre, motivato su un punto non dedotto, ovvero sulla imperizia dello sparatore, facendo riferimento ad un caso giurisprudenziale in cui erano stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, mentre dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati esplosi in totale tre colpi, di cui uno durante il prolungato inseguimento. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 575, 576, comma 1, n. 5 bis , cod. pen. (idoneità e univocità degli atti a causare l'evento morte). Evidenzia il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dedotto l'idoneità degli atti soltanto dall'arma utilizzata, in violazione anche della regola del "ragionevole dubbio". 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56, 575, 576, comma 1,n. 5 bis,cod. pen. (elemento soggettivo del reato ed incompatibilità del tentativo con il c.d. dolo alternativo). Deduce il ricorrente che l'assenza di prova della traiettoria e l'assenza di colpi sulle autovetture delle Forze dell'Ordine non consentirebbero di superare la soglia del ragionevole dubbio, in quanto l'unico intento di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato quello di resistere alle Forze dell'Ordine e di fuggire. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'errata qualificazione giuridica della condotta contestata nel capo di imputazione, in relazione agli artt. 56, 575, 576 comma 1 n. 5 bis e 337 cod. pen. Deduce il ricorrente la sussunnibilità del fatto ricostruito nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 99, comma quarto, cod. pen. 2La Corte di appello, nel determinare la pena, avrebbe omesso di valutare 4reAr (Co..9(.3. la gisalarga-dei precedenti penali cui è gravato il ricorrente e la condotta successiva al fatto tenuta dallo stesso che si è assunto la responsabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale ed ha effettuato un'offerta reale alle persone offese attraverso la consegna di tre assegni circolari regolarmente ricevuti. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. In data 5 giugno 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositavano memorie di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'estrema genericità delle confutazioni mosse nei motivi, Vinconcludenza di molte di esse e la loro complessiva genericità lo privano del necessario «tono di legittimità». 2.1. Va premesso che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (citi:e Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019 Ud., Rv. 277518 — 02). Nel caso in esame, trattasi di deduzioni totalmente inidonee, anche in astratto, ad inficiare la complessiva trama motivazionale della sentenza impugnata, intessuta di variegati e concorrenti elementi, la maggior parte dei quali non attinti da censura alcuna — si pensi agli atti di P.G. richiamati anche nella sentenza appellata — e certamente più che adeguati, sotto il profilo della logicità, coerenza e completezza dimostrativa, ai fini del giudizio di responsabilità. Trattandosi di sentenze di primo e secondo grado che concordano nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità -la c.d. "doppia conforme" - l'ambito della necessaria autonoma 3motivazione del Giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. 2.1. Del tutto privo pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità delle previsioni di cui agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per mancanza, carenza o apparenza. Reputa il [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, abbia valutato nello specifico l'indicata doglianza, di cui ha confutato la fondatezza con argomentato logico e coerente; limitatosi l'appellante alla mera riproposizione di questioni di fatto adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo Giudice, la Corte d'appello ha evidenziato che "dalle risultanze probatorie in atti emerge infatti piena prova della sussistenza del reato di tentato omicidio, ascritto all'imputato, come correttamente qualificato in imputazione" (v. pag. 9 della sentenza impugnata), proseguendo nella motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo, sull'idoneità dell'azione e la univocità della direzione degli atti riferiti al [OSCURATO:PERSONA], sulla ricostruzione del fatto in base alle risultanze probatorie. 2.2. Meramente confutativo e rivalutativo il secondo motivo del ricorso. Come già accennato nel punto che precede, posto che la sentenza della Corte di appello non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado e deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda sino a formare n solo complessivo corpo argomentativo ed un tutto unico ed inscindibile (tra tutte, Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992 Ballan), nella motivazione della sentenza impugnata si legge: "L'idoneità dell'azione dell'imputato e la sua univoca direzione a cagionare la morte delle persone offese (alternativamente a gravi lesioni delle medesime, in base al dolo alternativo correttamente ritenuto sussistente dal primo Giudice) sono emersi chiaramente dal complesso della condotta tenuta dall'imputato, che va valutata nella sua interezza, e non frammentata in singoli momenti" (v. pag. 9 della sentenza impugnata). Prosegue la Corte d'appello valutando corretta la ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado, richiamando nel dettaglio la condotta del [OSCURATO:PERSONA] e gli atti dallo stesso compiuti; dapprima, "(dopo che i militari che lo seguivano, gli avevano intimato l'alt, attivando lampeggiante e sirena, oltre che con gesti manuali) ha abbassato il finestrino ed ha sporto "all'esterno dell'abitacolo una pistola che puntava verso gli operatori" ed ha esploso un colpo, che non è andato a segno...poi, dopo aver arrestato la marcia del veicolo, ha aperto la portiera dell'auto, ha ruotato il busto all'indietro, "puntando un'arma contro gli operatori, in particolare in direzione dell'A.C.C. [OSCURATO:PERSONA], esplodendogli contro due colpi", senza colpirlo, al che 4l'operante aveva risposto al fuoco, colpendo le ruote posteriori dell'auto del [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante l'intervento di altri operanti e le nuove intimazioni di scendere dall'auto, l'imputato ha di nuovo aperto lo sportello, "sporgendosi con il braccio ed impugnando la pistola rivolta nuovamente verso [OSCURATO:PERSONA]" il quale esplodeva altri colpi al suo indirizzo" (v. pag. 10 della sentenza impugnata). 2.3. Inammissibile il terzo motivo, generico e confutativo. 2.3.1. Come dalla giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339-01), rispetto all'omicidio tentato la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente; in quest'ottica assumono valore determinante l'idoneità ed univocità dell'azione, che vanno apprezzate in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni, come sopra già motivato, ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181-01) - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, ineccepibilmente apprezzati, eloquenti quant'altri mai, tratti dall'obiettivo svolgimento dell'iter criminis, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata motiva anche sull'elemento soggettivo, enucleando in modo discorsivo e senza la necessità di "paragrafarne" il titolo, gli elementi da cui ne emerge la sussistenza ( "l'imputato ha chiaramente preso di mira -non in base ad una deduzione del Giudicante, ma secondo quanto precisamente riferito dagli operanti-; l'idoneità della condotta e l'univocità delle intenzioni dell'agente, volte alla commissione del reato ascritto, emergono poi dalla stessa reiterazione dei colpi, non avendo l'imputato mai desistito dalla propria azione criminosa (il quarto colpo non è stato sparato solo perché l'operante [OSCURATO:PERSONA], nuovamente preso di mira da [OSCURATO:PERSONA] con la pistola puntata, ha sparato prima dell'imputato, e questi non ha poi potuto utilizzare l'altra arma carica in suo possesso, perché infine bloccato dall'Isp. Vanotti)" (v. pag. 10 della motivazione). Le doglianze mosse al riguardo dal ricorrente - in larga parte consegnate ad una ricostruzione alternativa di quanto avvenuto (di per sé non apprezzabile dalla 5Corte di cassazione: da ultimo, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata, Rv. 270519-01), non sono minimamente idonee a scalfire il giudizio di merito inappuntabilmente motivato. 2.4. Parimenti inammissibile il quarto motivo. La Corte d'appello -che nella sintesi dei motivi di gravame dà atto del motivo sulla riqualificazione in reato meno grave (v. pag. 8 della sentenza impugnata) - ha puntualmente sussunto gli elementi di prova nel reato di tentato omicidio aggravato continuato. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non è in grado di scrutinare nel merito censure che non indicano precise carenze od omissioni argomentative della decisione giudiziale (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441-01) e altresì difettano della necessaria correlazione con le ragioni di essa (v. Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109), la quale espressamente motiva sul fatto, da cui ritrae ogni logica conseguenza anche sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. 2.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, dovendo per tale ragione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essere dichiarato inammissibile. Quanto alla recidiva, è agevole constatare come la sentenza impugnata si sia fedelmente attenuta al consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Nel riconoscere l'aggravante, strettamente inerente alla persona del colpevole, la sentenza stessa non si è infatti attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose e con il contesto di elevata illiceità in cui sono stati commessi i reati giudicati con la sentenza impugnata "(ha portato con sé ed utilizzato armi clandestine e relativo munizionamento [...], era in possesso di un veicolo provento di furto, con applicate targhe clonate, e nell'auto sono state rinvenute ulteriori targhe diverse)" (v. pag. 10 e 11 della sentenza impugnata); la motivazione ha valorizzato la più accentuata capacità a delinquere da esse espressa, da intendere come persistenza di stimoli 6criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto, che parallelamente giustifica l'accresciuto rigore sanzionatorio. Siffatta motivazione, palesemente esente da vizi del ragionamento logico, è incensurabile in questa sede. Né essa è infirmata dal rilievo della condotta successiva al fatto, essendo evidente che il giudizio prognostico, alla recidiva sotteso, sia da riportare al tempo della reiterata manifestazione criminosa e non resti influenzato dal comportamento processuale. Quanto, infine, al computo della pena, la censura è del tutto inconsistente; il ricorrente si è limitato ad enunciarla senza argomentare sul punto. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. D P.Q.MAnna MariEìtGavoni CORTE SUPREMA M CASSAZIONE Dep0:,':31z5i Carc,:,JH(H3,. ougi 1 8 SET, 207.5 Rorrw, liIl FUNZIONA D ziARio FUNzro 'ARTO 7
Sentenza Cassazione n. 33859/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris