CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 30775/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ordinanza del 02/02/2026 del TRIB. LIBERTA' di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 02/02/2026, il Tribunale per il riesame di Messinaha respinto l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina indata 28/07/2025, che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura dellacustodia cautelare in carcere a suo carico per i delitti di cui ai capi a) e b)dell’incolpazione provvisoria.Con l’originaria istanza l’indagato aveva dedotto la sopravvenuta inefficaciadella misura restrittiva applicatagli con l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina adito ai sensidell’art. 27 cod. proc. pen.A fronte del rigetto dell’istanza con ordinanza dello stesso giudice per leindagini preliminari in data 28/07/2025, l’indagato aveva impugnato ilprovvedimento dinanzi alla Corte di cassazione che ha riqualificato il ricorsocome appello e lo ha trasmesso al Tribunale per il riesame di Messina, autoritàche, a sua volta, lo ha respinto.In particolare, il Collegio messinese rilevava che nessuna perdita di efficaciasi era verificata perché l’ordinanza emessa ex art. 27 cod. proc. pen. eraintervenuta entro il termine di venti giorni dalla data in cui altro giudiceemittente analoga misura per i medesimi fatti si era dichiarato incompetente enessun rilievo poteva assumere il fatto che entro quel termine il difensore nonavesse ricevuto avviso.Venivano ritenute, inoltre, sussistenti le esigenze cautelari perché BassemLoudhaief si era reso responsabile di evasione dalla [OSCURATO:PERSONA] circondariale diBarcellona Pozzo di Gotto e venivano considerate inammissibili le altre doglianzeperché aspecifiche.2. Avverso la predetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso, articolando tre motivi.2.1. Con il primo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 311, 27 e 293, comma 3, cod. proc. pen.Era stata denunciata l’incertezza dell’effettiva emissione dell’ordinanzacautelare ex art. 27 cod. proc. pen. nel termine di legge e non solo il fatto dellasua mancata comunicazione, visto che era scritta interamente di pugno dalgiudice e con due righe peraltro incomprensibili; il Tribunale del riesame nonaveva verificato la validità e la leggibilità del provvedimento.2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il tribunale del riesame non ha esaminato compiutamente se l’episodio dievasione sia da solo sufficiente a giustificare la persistenza della misura, non haconsiderato l’incidenza del tempo trascorso e non ha motivato sull’adeguatezza ela proporzionalità della misura applicata.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 292 e 274 cod. proc. pen.perché il Tribunale non aveva motivato sui gravi indizi di colpevolezza.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il primo motivo, checontesta la validità del provvedimento solo perché è scritto di pugno dalmagistrato estensore; peraltro, si censura il provvedimento applicativo dellamisura, emesso ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. e che non è stato impugnatoritualmente.La doglianza avverso un provvedimento per un asserito vizio formale, chenon può più essere fatta valere, perché avrebbe dovuto essere denunciatoimpugnando l’ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen., è stata proposta in modoinammissibile con un’istanza successiva, quando l’originario provvedimento si erastabilizzato, e correttamente il successivo provvedimento oggi qui impugnato haritenuto che non potesse essere più eccepita.3. Del tutto generico e in ogni caso versato esclusivamente nel merito è ilsecondo motivo che contesta la valutazione svolta dal provvedimento impugnatoin ordine all’attualità delle esigenze cautelari.Si lamenta che il giudice della cautela avrebbe dovuto svolgere una verificacomplessiva degli elementi alla luce del tempo trascorso e spiegando in chemisura l’episodio di evasione fosse sufficiente a giustificare la persistenza dellamisura cautelare.Tuttavia, la gravità del fatto di evasione è dettagliatamente circostanziata edessendo stato commesso in epoca assai recente e nell’ambito di questoprocedimento in relazione a titolo cautelare emesso per il fatto per cui siprocede, null’altro sarebbe stato necessario aggiungere.4. Inammissibile è il terzo motivo, che lamenta la mancata rivalutazionedella sussistenza del quadro indiziario, visto che con l’atto di appello avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina dirigetto dell’istanza non erano state proposte censure specifiche sul punto.In sede di appello cautelare, a differenza che nel giudizio promosso conistanza di riesame, non vi è alcun obbligo di procedere a nuovo giudizio sullagravità indiziaria, salvo che non sia stato formulato specifico motivo, e l’invocataverifica d’ufficio del presupposto della gravità indiziaria da parte del Tribunale delriesame risulta del tutto eccentrica rispetto al sistema processuale.5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186del 07/06/2000 – al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]