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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 25378/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18220/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7559 /202 1 depositata i l 30.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.6.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija ; N. 18220/21R.G. rilevato che - c on sentenza del 30.4.2021, il Tribunale di Roma – nel contradditorio con Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e [OSCURATO:PERSONA] –accolse l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], annullando la cartella impugnata,condannando l’AdER alla rifusione delle spese del doppio grado e compensadole integralmente nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA]; -avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo; -gli intimati non hanno svolto difese; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale; considerato che -con l’unico motivo, si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei rapporti con Roma capitale, nonostante l’integrale soccombenza; -il motivo è infondato ; - i l Tribunale , infatti, pur accogliendo l’appello della Celli e così annullando la cartella impugnata, ha ritenuto di condannare alla rifusione delle spese la sola AdER, e non anche [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti ha dunque disposto – per entrambi i gradi di giudizio –la compensazione integrale, ex art. 92 c.p.c.: ciò sul presupposto per cui la sola AdER era considerare “soccombente sostanziale”; - o ra , ciò di cui si duole l’odiern a ricorrente, nella sostanza, è il preteso malgoverno, da parte delgiudice di merito, del disposto dell’art. 92 c.p.c., che N. 18220/21R.G. –nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 –è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni”; malgoverno che, però, non può nel complesso dirsi sussistente; - s ostiene al riguardo la Celli che, anche a seguito del citato intervent o del giudice delle leggi, l’art. 92 c.p.c. consente l’integrale compensazione delle spese solo nel caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate dal giudice, ciò che difetterebbe nel caso di specie; da qui, la ricorrente deduce la (sola) violazione di legge, espressamente relegando i pur ritenuti sussistenti profili di apparenza e illogicità della motivazione adottata dal primo giudice al rango di argomentazioni rese ad abundantiam ed appena accennate , e quindi non assurgenti a vere e proprie censure in questa sede spiegate (ciò, del resto, coerentemente con la rubrica dell’unico mezzo, infattiproposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); - a l riguardo, ritiene la Corte che le doglianze specificamente spiegate dalla ricorrente non colgano nel segno, perché, al di là dell ’improprio riferimento operato dal Tribunale roman o alla “soccombenza sostanziale” del solo agente della riscossione, ciò che s’è voluto così evidenziare consiste nella ritenuta ascrivibilità dell’esito della lite alla mera condotta processuale dell’AdER, il cui N. 18220/21R.G. operato –caratterizzato dalla tardiva produzione documentale, in primo grado – era da ritenere causa esclusiva dell’accoglimento dell’appello; -è quindi evidente che nella specie non è prospettabile alcuna violazione dell’art.92 c.p.c., almeno nel senso prospettato dalla Celli, avendo nella sostanza il giudice del merito motivato sulla sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” e non essendosi adeguatamente censurata (v. supra ) , in questa sede, la tenuta della relativa motivazione, nei termini in cui è ancora prospettabile (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014); in definitiva, il ricorso è rigettato; nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese; in relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13, se dovuto.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18220/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7559 /202 1 depositata i l 30.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 20.6.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; N. 18220/21R.G. rilevato che - c on sentenza del 30.4.2021, il Tribunale di Roma – nel contradditorio con Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e [OSCURATO:PERSONA] –accolse l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], annullando la cartella impugnata,condannando l’AdER alla rifusione delle spese del doppio grado e compensadole integralmente nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA]; -avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo; -gli intimati non hanno svolto difese; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale; considerato che -con l’unico motivo, si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nei rapporti con Roma capitale, nonostante l’integrale soccombenza; -il motivo è infondato ; - i l Tribunale , infatti, pur accogliendo l’appello della Celli e così annullando la cartella impugnata, ha ritenuto di condannare alla rifusione delle spese la sola AdER, e non anche [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti ha dunque disposto – per entrambi i gradi di giudizio –la compensazione integrale, ex art. 92 c.p.c.: ciò sul presupposto per cui la sola AdER era considerare “soccombente sostanziale”; - o ra , ciò di cui si duole l’odiern a ricorrente, nella sostanza, è il preteso malgoverno, da parte delgiudice di merito, del disposto dell’art. 92 c.p.c., che N. 18220/21R.G. –nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 –è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni”; malgoverno che, però, non può nel complesso dirsi sussistente; - s ostiene al riguardo la Celli che, anche a seguito del citato intervent o del giudice delle leggi, l’art. 92 c.p.c. consente l’integrale compensazione delle spese solo nel caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate dal giudice, ciò che difetterebbe nel caso di specie; da qui, la ricorrente deduce la (sola) violazione di legge, espressamente relegando i pur ritenuti sussistenti profili di apparenza e illogicità della motivazione adottata dal primo giudice al rango di argomentazioni rese ad abundantiam ed appena accennate , e quindi non assurgenti a vere e proprie censure in questa sede spiegate (ciò, del resto, coerentemente con la rubrica dell’unico mezzo, infattiproposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); - a l riguardo, ritiene la Corte che le doglianze specificamente spiegate dalla ricorrente non colgano nel segno, perché, al di là dell ’improprio riferimento operato dal Tribunale roman o alla “soccombenza sostanziale” del solo agente della riscossione, ciò che s’è voluto così evidenziare consiste nella ritenuta ascrivibilità dell’esito della lite alla mera condotta processuale dell’AdER, il cui N. 18220/21R.G. operato –caratterizzato dalla tardiva produzione documentale, in primo grado – era da ritenere causa esclusiva dell’accoglimento dell’appello; -è quindi evidente che nella specie non è prospettabile alcuna violazione dell’art.92 c.p.c., almeno nel senso prospettato dalla Celli, avendo nella sostanza il giudice del merito motivato sulla sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” e non essendosi adeguatamente censurata (v. supra ) , in questa sede, la tenuta della relativa motivazione, nei termini in cui è ancora prospettabile (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); in definitiva, il ricorso è rigettato; nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese; in relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13, se dovuto. Così deciso in Ro