Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34865/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato posto che le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità e che la Corte ha specificamente motivato in ordine dei profili di incongruenza ritenendoli irrilevanti a pagina 3 della sentenza impugnata.

A ciò si aggiunga che le doglianze relative all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sono inammissibili in quanto si risolvono in valutazioni di merito, dovendosi ricordare che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione).

Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza in esame. considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'insufficienza della motivazione quanto alla sussistenza del reato cui all'art. 646 cod. pen. è manifestamente infondato alla luce delle circostanze di fatto esposte dalla sentenza a pagina 4; considerato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto reiterativo di argomenti già disattesi dal giudice di appello che nel caso di specie ha esposto le condizioni in cui venne rinvenuto l'immobile a pagina 4 della sentenza impugnata; considerato che il quarto motivo di ricorso che lamenta carenza di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è ., in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. v., P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2 O4 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato posto che le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità e che la Corte ha specificamente motivato in ordine dei profili di incongruenza ritenendoli irrilevanti a pagina 3 della sentenza impugnata. A ciò si aggiunga che le doglianze relative all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sono inammissibili in quanto si risolvono in valutazioni di merito, dovendosi ricordare che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza in esame. considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'insufficienza della motivazione quanto alla sussistenza del reato cui all'art. 646 cod. pen. è manifestamente infondato alla luce delle circostanze di fatto esposte dalla sentenza a pagina 4; considerato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto reiterativo di argomenti già disattesi dal giudice di appello che nel caso di specie ha esposto le condizioni in cui venne rinvenuto l'immobile a pagina 4 della sentenza impugnata; considerato che il quarto motivo di ricorso che lamenta carenza di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è ., in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. v., P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2 O4 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34865/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris