CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14475/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì R.G. n. 29106/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità per il capo a), per la mancata riqualificazione in termini di tentativo del fatto contestato al capo b), al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, e, dall'altra, perché tendono a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti; ritenuto peraltro il secondo motivo nemmeno specificamente dedotto in appello; ritenuti quindi inammissibili i ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2