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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08787/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fettefsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 aprile 2022, con cui veniva applicata ad [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, in particolare al clan camorristico Moccia foperante nel comune di Afragola e zone limitrofe, di estorsione continuata in concorso, detenzione e porto illegali di armi, delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (di cui rispettivamente ai capi di imputazione provvisoria 1, 15, 17, 21 e 22).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame si è limitato a sminuire l'elemento del tempo di commissione dei fatti criminosi per la natura di associazione storica del clan Moccia e per la sua attuale operatività, senza considerare che con riguardo alla precisa posizione di [OSCURATO:PERSONA] la difesa, invocando gli arresti domiciliari in Pordenone aveva comunque evidenziato elementi in grado di neutralizzare la presunzione di pericolosità (in particolare l'allontanamento dal territorio campano dell'indagato attraverso il suo trasferimento nel territorio di Pordenone, dove sarebbe stato a casa della figlia e del genero, sotto la vigilanza, quindi, dei suddetti, entrambi appartenenti alla polizia penitenziaria).

Si duole il difensore che detto Tribunale, insistendo sull'assenza di elementi idonei a dimostrare in concreto un definitivo allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dall'associazione camorristica, tuttora operante, nell'ambito della quale fungeva un ruolo rilevante, non si confronti con tali elementi e in particolare con la non operatività della cosca di riferimento nella zona di Pordenone e, quindi, con l'impossibilità di svolgere in quella zona il ruolo contestato.

E non si uniformi alla giurisprudenza di legittimità facente leva sul superamento della presunzione di pericolosità anche con la documentazione di circostanze di fatto tali comunque da comportare la rimozione della prognosi negativa predeterminata dal legislatore e non necessariamente con i segnali di recesso dal contesto camorristico.Il difensore conclude, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.2. In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e 416-bis, cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale, e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 23012 del 20/04/2016, Notarianni, Rv. 267159: in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva desunto il definitivo allontanamento dal sodalizio, e la conseguente insussistenza di esigenze cautelari, dall'attività di narcotraffico svolta dall'indagato in autonomia dalla cosca, dalla assenza di prove di suoi contatti con associati diversi dal soggetto posto in posizione apicale, nonché dall'avvio di una collaborazione con la giustizia da parte di quest'ultimo e di altri aderenti al sodalizio).

1.3. Orbene, l'ordinanza in esame, diversamente da come lamentato dalla difesa, si uniforma a tale orientamento giurisprudenziale.

Premette che: - nel caso di partecipazione ad una mafia storica, come quella per cui si procede, la concretezza e attualità dei pericula libertatis costituiscono attributi immanenti all'associazione, proprio in ragione della tendenziale stabilità del vincolo associativo e quindi dell'inidoneità del fattore temporale a vincere la presunzione legislativa; - in dette ipotesi risulta doveroso da parte del giudice di merito cautelare procedere, ove la parte evidenzi i dati di potenziale smentita o gli stessi siano direttamente evincibili dai materiali dimostrativi, ad una ricognizione dei possibili elementi di "neutralizzazione" dei contenuti della presunzione; - in relazione a tali elementi detto giudice è tenuto a compiere non già una dimostrazione del fondamento della prognosi di pericolosità (dato che tale compito è affidato alla presunzione) quanto una sorta di "prova di resistenza" circa il suo mantenimento in essere.Delineate le coordinate ermeneutiche alle quali deve improntarsi l'obbligo motivazionale del giudice della cautela, passando alla posizione dell'odierno ricorrente, il Tribunale del riesame evidenzia come perduri nell'attualità il concreto pericolo di recidiva specifica.

E ciò tenuto conto: a) della peculiare conformazione del clan Moccia, integrante un'associazione storica della camorra napoletana, strutturata sin dagli anni ottanta; b) dell'ambito territoriale di operatività, esteso oltre i confini regionali; c) dei plurimi e variegati settori di interesse criminale attinti da detta associazione e dell'ampliamento dei suoi obiettivi criminali fuori regione; d) della capacità di continuare a sostenere economicamente gli affiliati, liberi e detenuti, assicurare appoggi logistici ai latitanti e via dicendo; e) della partecipazione organica di [OSCURATO:PERSONA], di professione operatore ecologico presso la soc.

ASIA di Napoli, che grazie a tale posizione di soggetto lavoratore alle dipendenze di una nota società operante sul territorio che poteva dare parvenza di liceità al suo operato, ha svolto un ruolo di trait d'union tra l'ala criminale e il vertice costituito proprio dai membri della famiglia Moccia; f) dell'assenza di elementi idonei a dimostrare in concreto un definitivo allontanamento del predetto dall'associazione camorristica di appartenenza, tuttora operante, o comunque in grado di neutralizzare la presunzione; g) della sola idoneità della custodia cautelare in carcere, come correttamente ponderato dal Giudice che procede, a salvaguardare l'esigenza di difesa sociale e tutela della collettività, considerate, a prescindere dai meccanismi presuntivi ex lege, la gravità dei plurimi ed allarmanti delitti ascritti all'indagato e la sistematicità del suo agire criminoso, non disgiunto dalla personale spregiudicatezza ed elevata pericolosità sociale che ne caratterizzano i comportamenti sopra descritti; h) dell'inidoneità di tutte le altre misure coercitive meno afflittive a precludere al predetto in maniera efficace il mantenimento dei proficui legami con la criminalità di settore in cui è stabilmente inserito e la reiterazione delle condotte criminose, incapaci di assicurare un continuo e costante controllo del suo operato e, quindi, di fatto inidonee allo scopo.

1.4. E' evidente che a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi all'orientamento giurisprudenziale che si assume disatteso, le censure difensive dimostrano la loro infondatezza, muovendo, altresì, da un presupposto giuridico errato, ossia che la presunzione legislativa possa essere superata dalle modalità esecutive della misura cautelare. 71/41)

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fettefsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 aprile 2022, con cui veniva applicata ad [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, in particolare al clan camorristico Moccia foperante nel comune di Afragola e zone limitrofe, di estorsione continuata in concorso, detenzione e porto illegali di armi, delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (di cui rispettivamente ai capi di imputazione provvisoria 1, 15, 17, 21 e 22). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame si è limitato a sminuire l'elemento del tempo di commissione dei fatti criminosi per la natura di associazione storica del clan Moccia e per la sua attuale operatività, senza considerare che con riguardo alla precisa posizione di [OSCURATO:PERSONA] la difesa, invocando gli arresti domiciliari in Pordenone aveva comunque evidenziato elementi in grado di neutralizzare la presunzione di pericolosità (in particolare l'allontanamento dal territorio campano dell'indagato attraverso il suo trasferimento nel territorio di Pordenone, dove sarebbe stato a casa della figlia e del genero, sotto la vigilanza, quindi, dei suddetti, entrambi appartenenti alla polizia penitenziaria). Si duole il difensore che detto Tribunale, insistendo sull'assenza di elementi idonei a dimostrare in concreto un definitivo allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dall'associazione camorristica, tuttora operante, nell'ambito della quale fungeva un ruolo rilevante, non si confronti con tali elementi e in particolare con la non operatività della cosca di riferimento nella zona di Pordenone e, quindi, con l'impossibilità di svolgere in quella zona il ruolo contestato. E non si uniformi alla giurisprudenza di legittimità facente leva sul superamento della presunzione di pericolosità anche con la documentazione di circostanze di fatto tali comunque da comportare la rimozione della prognosi negativa predeterminata dal legislatore e non necessariamente con i segnali di recesso dal contesto camorristico.Il difensore conclude, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.2. In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e 416-bis, cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale, e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 23012 del 20/04/2016, Notarianni, Rv. 267159: in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva desunto il definitivo allontanamento dal sodalizio, e la conseguente insussistenza di esigenze cautelari, dall'attività di narcotraffico svolta dall'indagato in autonomia dalla cosca, dalla assenza di prove di suoi contatti con associati diversi dal soggetto posto in posizione apicale, nonché dall'avvio di una collaborazione con la giustizia da parte di quest'ultimo e di altri aderenti al sodalizio). 1.3. Orbene, l'ordinanza in esame, diversamente da come lamentato dalla difesa, si uniforma a tale orientamento giurisprudenziale. Premette che: - nel caso di partecipazione ad una mafia storica, come quella per cui si procede, la concretezza e attualità dei pericula libertatis costituiscono attributi immanenti all'associazione, proprio in ragione della tendenziale stabilità del vincolo associativo e quindi dell'inidoneità del fattore temporale a vincere la presunzione legislativa; - in dette ipotesi risulta doveroso da parte del giudice di merito cautelare procedere, ove la parte evidenzi i dati di potenziale smentita o gli stessi siano direttamente evincibili dai materiali dimostrativi, ad una ricognizione dei possibili elementi di "neutralizzazione" dei contenuti della presunzione; - in relazione a tali elementi detto giudice è tenuto a compiere non già una dimostrazione del fondamento della prognosi di pericolosità (dato che tale compito è affidato alla presunzione) quanto una sorta di "prova di resistenza" circa il suo mantenimento in essere.Delineate le coordinate ermeneutiche alle quali deve improntarsi l'obbligo motivazionale del giudice della cautela, passando alla posizione dell'odierno ricorrente, il Tribunale del riesame evidenzia come perduri nell'attualità il concreto pericolo di recidiva specifica. E ciò tenuto conto: a) della peculiare conformazione del clan Moccia, integrante un'associazione storica della camorra napoletana, strutturata sin dagli anni ottanta; b) dell'ambito territoriale di operatività, esteso oltre i confini regionali; c) dei plurimi e variegati settori di interesse criminale attinti da detta associazione e dell'ampliamento dei suoi obiettivi criminali fuori regione; d) della capacità di continuare a sostenere economicamente gli affiliati, liberi e detenuti, assicurare appoggi logistici ai latitanti e via dicendo; e) della partecipazione organica di [OSCURATO:PERSONA], di professione operatore ecologico presso la soc. ASIA di Napoli, che grazie a tale posizione di soggetto lavoratore alle dipendenze di una nota società operante sul territorio che poteva dare parvenza di liceità al suo operato, ha svolto un ruolo di trait d'union tra l'ala criminale e il vertice costituito proprio dai membri della famiglia Moccia; f) dell'assenza di elementi idonei a dimostrare in concreto un definitivo allontanamento del predetto dall'associazione camorristica di appartenenza, tuttora operante, o comunque in grado di neutralizzare la presunzione; g) della sola idoneità della custodia cautelare in carcere, come correttamente ponderato dal Giudice che procede, a salvaguardare l'esigenza di difesa sociale e tutela della collettività, considerate, a prescindere dai meccanismi presuntivi ex lege, la gravità dei plurimi ed allarmanti delitti ascritti all'indagato e la sistematicità del suo agire criminoso, non disgiunto dalla personale spregiudicatezza ed elevata pericolosità sociale che ne caratterizzano i comportamenti sopra descritti; h) dell'inidoneità di tutte le altre misure coercitive meno afflittive a precludere al predetto in maniera efficace il mantenimento dei proficui legami con la criminalità di settore in cui è stabilmente inserito e la reiterazione delle condotte criminose, incapaci di assicurare un continuo e costante controllo del suo operato e, quindi, di fatto inidonee allo scopo. 1.4. E' evidente che a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi all'orientamento giurisprudenziale che si assume disatteso, le censure difensive dimostrano la loro infondatezza, muovendo, altresì, da un presupposto giuridico errato, ossia che la presunzione legislativa possa essere superata dalle modalità esecutive della misura cautelare. 71/41) 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti d
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