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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026

Cassazione n. 24387/2026

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ancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroin [OSCURATO:PERSONA] n. 167, Roma, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 60/2023 pubblicata indata 23/01/2023, n.r.g. 2050/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/07/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano statidipendenti di [OSCURATO:SOCIETA].

Il loro rapporto di lavoro era cessato, ma la societànon aveva corrisposto le 18 mensilità lorde a titolo di integrazione del t.f.r.,come previsto dall’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026Pertanto adìvano il Tribunale di Roma per ottenere la condanna della loroex datrice di lavoro al pagamento delle somme specificate per ciascunlavoratore.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda.

QuelGiudice riteneva che l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] andasse interpretatoin collegamento con quello del 25/01/2014, che escludeva dal suo ambitoapplicativo quei lavoratori che, come i ricorrenti, pur cessati dal rapporto dilavoro presso [OSCURATO:SOCIETA], erano stati assunti da una terza società aderendo al“percorso in uscita dall’azienda” per loro configurato dall’accordo.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dai lavoratori e, in riforma della sentenza di primo grado,accoglieva la loro domanda.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) le parti sindacali e l’azienda sottoscrissero quattro accordi sindacali, duein data 25/01/2014, il terzo il 31/07/2014 e l’ultimo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alloscopo di fronteggiare gravi difficoltà economiche e finanziarie dellasocietà tramite l’attivazione di molteplici modalità di percorsi di uscitaper la gestione delle eccedenze e per il contenimento dei costi, cui siera accompagnato il ricorso alla CIGS per riorganizzazione aziendale dal12/04/2014 al 31/12/2014;b) contestualmente al primo accordo sindacale le parti ne stipularono unsecondo, volto al riconoscimento di un’integrazione al t.f.r. pari a 12 oad 8 mesi in considerazione delle date entro cui i lavoratori avesseroaderito al percorso di uscita accettando la collocazione in mobilità(rispettivamente entro il 30/06/2014 ed entro il 30/09/2014), oppurepari alle mensilità corrispondenti al periodo di preavviso per queilavoratori che, aderendo al percorso di uscita, fossero stati collocatipresso altra azienda costituendo un nuovo rapporto di lavoro;c) con l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne riconosciutal’integrazione al t.f.r. di 18 mesi, comprensiva dell’indennità sostitutivadel preavviso, per quei lavoratori che avessero aderito al percorso diuscita accettando la collocazione in mobilità entro il 22/09/2014 e perNumero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026quelli che avevano già aderito al percorso di uscita entro il 30/06/2014,disponendo la sostituzione, in tal modo, dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA];d) con l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti sociali e l’aziendastabilirono il riconoscimento dell’integrazione salariale pari a 18 mesiper coloro che entro il 30/12/2014 avessero aderito al percorso di uscitadall’azienda, disponendo in tal modo l’integrale sostituzione degliaccordi precedenti;e) gli odierni appellanti hanno rassegnato le dimissioni a decorrere dal31/12/2014 e sono stati assunti dalla multinazionale indiana TechMahindra Ltd dal 02/01/2015;f) sul piano letterale l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedetestualmente l’annullamento e la sostituzione integrale di tutti gliaccordi precedenti; pertanto nessuna clausola di questi ultimi èsopravvissuta;g) il fatto che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] circoscriva annullamento esostituzione “all’utilizzo degli esodi incentivanti e della mobilitàordinaria” non scalfisce questa conclusione;h) infatti nel primo accordo del 25/01/2014 la ricollocazione del lavoratoreè esplicitata nel senso della “promozione di iniziative volte a favoriretutte le occasioni di uscita e/o ricollocazione presso società terze …”;i) dunque la ricollocazione dei lavoratori ben rientra nel novero deglistrumenti di “mobilità ordinaria” e quindi nell’ambito applicativodell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA];j) l’effetto dell’ultimo accordo è stato dunque quello di sostituire e diabrogare l’altra ipotesi originariamente prevista nell’accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in termini di riconoscimento di un’integrazione del t.f.r. paria tante mensilità quante spettanti a titolo di indennità sostitutiva delpreavviso in favore di quei lavoratori che avessero aderito al percorsodi uscita costituendo un nuovo rapporto di lavoro presso una societàterza;k) anche sul piano dell’intenzione ex art. 1362 c.c., esaminando lasuccessione dei quattro accordi, emerge la volontà dei contraenti diaumentare gli incentivi in favore dei lavoratori;Numero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026l) quindi sarebbe illogico e addirittura contrario alla manifestata volontàdei contraenti non interpretare l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso piùconveniente per i lavoratori.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistitocon controricorso.6.- Le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Occorre preliminarmente affrontare la questione di rito, sollevata daicontroricorrenti, relativa all’esatta identità della società ricorrente.

Al riguardoi controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per cassazione,perché proposto da un soggetto ([OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) diversoda quello che ha partecipato ai giudizi di merito ([OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).L’eccezione è infondata.Dal fascicolo informatico risulta che in data 10/06/2026 la societàricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 372, co. 2, c.p.c. i seguentidocumenti:- “atto di trasferimento dell’attivo costituente l’intera azienda [OSCURATO:SOCIETA] aseguito di adempimento degli obblighi concordatari di cui al decreto diomologa del Tribunale di Milano n. 47652/2021”, atto avente data01/04/2022, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ha ceduto l’interocompendio aziendale alla società [OSCURATO:PERSONA] spa avente C.F.1588282100;- verbale di assemblea straordinaria e ordinaria del giorno 11/04/2022, concui la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cessionaria e successore a titoloparticolare del compendio aziendale, ha cambiato la sua denominazionesociale in [OSCURATO:SOCIETA]., ovviamente conservando il medesimo C.F.1588282100.Da tale documentazione, dunque, si evince che in pendenza del processodi appello, [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ha ceduto (a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) l’azienda a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con C.F.Numero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/20261588282100, ora denominata [OSCURATO:SOCIETA]., che è l’attuale ricorrente; dopotale cessione, il processo (d’appello) è proseguito tra le parti originarie, exart. 111, co. 1, c.p.c. ossia tra [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e ilavoratori.

Ai sensi dell’art. 111, co. 4, c.p.c., la sentenza che ha definito ilprocesso d’appello ha spiegato i suoi effetti anche contro il successore a titoloparticolare (ossia la società oggi denominata [OSCURATO:SOCIETA]. con C.F.1588282100), il quale è pertanto legittimato, in tale qualità, ad impugnare lasentenza d’appello mediante ricorso per cassazione, che dunque èammissibile.2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116c.p.c. per avere la Corte territoriale tratto informazioni ed elementi in nessunmodo riconducibili ai mezzi di prova acquisiti al processo e, in particolare, peravere assunto che il caso di specie rientrerebbe nella “ricollocazione dellavoratore successivamente a percorsi formativi come quello del c.d. progettoTech Mahindra” ed in quello “di un servizio di outplacement al fine di facilitareil reinserimento dei dipendenti in CIGS”, senza considerare che gli appellantinon avevano partecipato ad alcun corso di formazione, né avevano fruito diun servizio di outplacement, ma erano solo stati assunti da una società terzaindividuata da [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è inammissibile.In punto di fatto la Corte territoriale ha accertato ed affermato che “L’Ufficiodel personale della società contattava il personale della sede di Romaappartenente al bacino CIGS, compresi gli appellanti, per partecipare alprogramma formativo e per sostenere colloqui con i rappresentanti dellamultinazionale indiana [OSCURATO:PERSONA], la quale, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], assumevaalle sue dipendenze gli appellanti, con contestuale lettera di dimissioni dallasocietà appellata, con effetto dal 31.12.2014” (v. sentenza impugnata, p. 4,ult.cpv.).Ora, a prescindere dal riferimento ad un programma formativo, privo dieffettiva incidenza sulla decisione, dall’esame del ricorso di primo grado deilavoratori, al punto

8. si evince che essi avevano dedotto di aver partecipatoad alcuni “incontri informativi”, volti a conoscere la nuova realtàimprenditoriale indiana trovata e proposta loro da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026territoriale si è limitata a considerare questa vicenda come rientrante nellafattispecie di outplacement espressamente prevista dagli accordi sindacaliaziendali succedutisi nel tempo, che contenevano clausole volte ad incentivarei lavoratori – allora dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] – ad accettare l’estinzione del lororapporto di lavoro, anche a fronte ed in vista della ricollocazione pressoimprese terze (c.d. outplacement).In tal senso la Corte territoriale, nella sua attività ermeneutica negoziale,ha individuato l’ambito applicativo dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sullabase della finalità dichiarata dai contraenti nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cheera quella – accertata dagli stessi Giudici d’appello – di promuovere ogniiniziativa volta a favorire tutte le possibili occasioni di uscita e/o ricollocazionepresso società terze (v. sentenza impugnata, p. 5, pen.cpv.).

Ed ha ritenutoche quella ratio si applicasse agli (allora) appellanti, sicché anche sotto questoprofilo diviene irrilevante la circostanza per cui il loro rapporto di lavoro siacessato per dimissioni volontarie piuttosto che mediante messa in mobilità.Ne consegue che si è al di fuori del “travisamento della prova”, nei terminie nei limiti delineati da questa Corte di legittimità (Cass. sez. un. n.5792/2024).3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111Cost. e 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato inmodo incomprensibile.Il motivo è infondato.Nella sentenza impugnata la motivazione sussiste e soddisfa il minimumcostituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014), dando evidenza dell’iter logico-giuridico seguito dai Giudici d’appello per pervenire al loro convincimento.Partendo dall’esatta ricognizione del primo accordo aziendale del gennaio2014 e delle tre diverse fattispecie (corrispondenti a tre diverse categorie dilavoratori) ivi regolate, la Corte territoriale da un lato ha evidenziato ilmutamento di terminologia negli accordi sindacali successivi e, in particolarmodo, in quello del 06/11/2014, sul quale i lavoratori hanno poggiato la loropretesa; dall’altro ne ha tratto la conclusione – plausibile sul pianoermeneutico – di un forfettario e generalizzato beneficio (pari a 18 mensilità)per tutti i lavoratori che, entro l’ultima data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avessero, inNumero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026qualunque modo, consentito all’estinzione del loro rapporto di lavoro alledipendenze di [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, ha evidenziato che sin dall’accordosindacale del gennaio 2014 erano previste “iniziative volte a favorire tutte leoccasioni di uscita e/o ricollocazione presso società terze”, traendone la logicaconseguenza per cui la ricollocazione dei lavoratori presso terzi rientravacertamente nel novero degli strumenti di “mobilità ordinaria” e quindinell’ambito applicativo dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. sentenza impugnata,p. 5, ult.cpv.).

In tal senso i Giudici d’appello hanno attribuito al termine“mobilità ordinaria” il significato ampio, comprensivo di “ricollocazione”presso terzi, spiegando le ragioni di tale interpretazione proprio alla luce dellefinalità che erano state espresse dai contraenti nel primo accordo sindacaledel gennaio 2014.4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1362,co. 1, c.c. per avere la Corte territoriale pretermesso il criterio letteralenell’interpretazione degli accordi sindacali che si sono susseguiti.Il motivo è inammissibile.Va ricordato che il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negozialenon può scadere nel controllo di merito ed anteporre a quella prescelta daigiudici d’appello una differente interpretazione solo perché reputata piùplausibile ad opera della stessa parte ricorrente.

Come è noto, anchel’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto(ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusivacompetenza del giudice del merito (Cass. n. 17067/2007; Cass. n.11756/2006).

Ne consegue che le valutazioni del giudice di meritosoggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica delrispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia dellaviolazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non puòrisolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quellacriticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004;Cass. n. 22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n.11053/2000).Nel caso di specie quella suggerita dalla ricorrente è solo una delle possibiliinterpretazioni, certo non implausibile, ma meramente contrappositiva aNumero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026quella motivatamente scelta dalla Corte territoriale, la quale ha spiegato leragioni per cui ha ritenuto che il termine “mobilità ordinaria”, nell’accordosindacale del novembre 2014, avesse un significato ampio, comprensivo diqualunque vicenda che favorisse l’esodo dei lavoratori, anche quellarappresentata dalla ricollocazione dei dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] presso societàterze attraverso le dimissioni dal rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA],il motivo non si confronta con quella parte della motivazione, in cui la Corteterritoriale ha posto in evidenza che, proprio in base al criteriodell’interpretazione letterale ex art. 1362 c.c., l’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede testualmente l’annullamento e la sostituzione integraledi tutti gli accordi precedenti, sicché nessuna clausola di questi ultimi può dirsisopravvissuta (v. sentenza impugnata, p. 5).5.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1363 c.c., peravere la Corte territoriale violato il criterio dell’interpretazione sistematica.Il motivo è infondato, dal momento che la Corte territoriale ha procedutoad un’interpretazione dell’accordo sindacale del novembre 2014 nelladichiarata e specifica considerazione delle finalità complessive, traibili ed inconcreto tratte dal precedente accordo del gennaio 2014, proprio nellaprospettiva di un’interpretazione sistematica.6.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1362, co. 1 e2, c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato la successionedegli accordi sindacali.Il motivo è assorbito.7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare aicontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensiNumero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data03/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroin [OSCURATO:PERSONA] n. 167, Roma, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 60/2023 pubblicata indata 23/01/2023, n.r.g. 2050/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/07/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano statidipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. Il loro rapporto di lavoro era cessato, ma la societànon aveva corrisposto le 18 mensilità lorde a titolo di integrazione del t.f.r.,come previsto dall’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026Pertanto adìvano il Tribunale di Roma per ottenere la condanna della loroex datrice di lavoro al pagamento delle somme specificate per ciascunlavoratore.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda. QuelGiudice riteneva che l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] andasse interpretatoin collegamento con quello del 25/01/2014, che escludeva dal suo ambitoapplicativo quei lavoratori che, come i ricorrenti, pur cessati dal rapporto dilavoro presso [OSCURATO:SOCIETA], erano stati assunti da una terza società aderendo al“percorso in uscita dall’azienda” per loro configurato dall’accordo.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dai lavoratori e, in riforma della sentenza di primo grado,accoglieva la loro domanda.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) le parti sindacali e l’azienda sottoscrissero quattro accordi sindacali, duein data 25/01/2014, il terzo il 31/07/2014 e l’ultimo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alloscopo di fronteggiare gravi difficoltà economiche e finanziarie dellasocietà tramite l’attivazione di molteplici modalità di percorsi di uscitaper la gestione delle eccedenze e per il contenimento dei costi, cui siera accompagnato il ricorso alla CIGS per riorganizzazione aziendale dal12/04/2014 al 31/12/2014;b) contestualmente al primo accordo sindacale le parti ne stipularono unsecondo, volto al riconoscimento di un’integrazione al t.f.r. pari a 12 oad 8 mesi in considerazione delle date entro cui i lavoratori avesseroaderito al percorso di uscita accettando la collocazione in mobilità(rispettivamente entro il 30/06/2014 ed entro il 30/09/2014), oppurepari alle mensilità corrispondenti al periodo di preavviso per queilavoratori che, aderendo al percorso di uscita, fossero stati collocatipresso altra azienda costituendo un nuovo rapporto di lavoro;c) con l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne riconosciutal’integrazione al t.f.r. di 18 mesi, comprensiva dell’indennità sostitutivadel preavviso, per quei lavoratori che avessero aderito al percorso diuscita accettando la collocazione in mobilità entro il 22/09/2014 e perNumero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026quelli che avevano già aderito al percorso di uscita entro il 30/06/2014,disponendo la sostituzione, in tal modo, dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA];d) con l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti sociali e l’aziendastabilirono il riconoscimento dell’integrazione salariale pari a 18 mesiper coloro che entro il 30/12/2014 avessero aderito al percorso di uscitadall’azienda, disponendo in tal modo l’integrale sostituzione degliaccordi precedenti;e) gli odierni appellanti hanno rassegnato le dimissioni a decorrere dal31/12/2014 e sono stati assunti dalla multinazionale indiana TechMahindra Ltd dal 02/01/2015;f) sul piano letterale l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedetestualmente l’annullamento e la sostituzione integrale di tutti gliaccordi precedenti; pertanto nessuna clausola di questi ultimi èsopravvissuta;g) il fatto che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] circoscriva annullamento esostituzione “all’utilizzo degli esodi incentivanti e della mobilitàordinaria” non scalfisce questa conclusione;h) infatti nel primo accordo del 25/01/2014 la ricollocazione del lavoratoreè esplicitata nel senso della “promozione di iniziative volte a favoriretutte le occasioni di uscita e/o ricollocazione presso società terze …”;i) dunque la ricollocazione dei lavoratori ben rientra nel novero deglistrumenti di “mobilità ordinaria” e quindi nell’ambito applicativodell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA];j) l’effetto dell’ultimo accordo è stato dunque quello di sostituire e diabrogare l’altra ipotesi originariamente prevista nell’accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in termini di riconoscimento di un’integrazione del t.f.r. paria tante mensilità quante spettanti a titolo di indennità sostitutiva delpreavviso in favore di quei lavoratori che avessero aderito al percorsodi uscita costituendo un nuovo rapporto di lavoro presso una societàterza;k) anche sul piano dell’intenzione ex art. 1362 c.c., esaminando lasuccessione dei quattro accordi, emerge la volontà dei contraenti diaumentare gli incentivi in favore dei lavoratori;Numero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026l) quindi sarebbe illogico e addirittura contrario alla manifestata volontàdei contraenti non interpretare l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso piùconveniente per i lavoratori.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistitocon controricorso.6.- Le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Occorre preliminarmente affrontare la questione di rito, sollevata daicontroricorrenti, relativa all’esatta identità della società ricorrente. Al riguardoi controricorrenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per cassazione,perché proposto da un soggetto ([OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) diversoda quello che ha partecipato ai giudizi di merito ([OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).L’eccezione è infondata.Dal fascicolo informatico risulta che in data 10/06/2026 la societàricorrente ha depositato, ai sensi dell’art. 372, co. 2, c.p.c. i seguentidocumenti:- “atto di trasferimento dell’attivo costituente l’intera azienda [OSCURATO:SOCIETA] aseguito di adempimento degli obblighi concordatari di cui al decreto diomologa del Tribunale di Milano n. 47652/2021”, atto avente data01/04/2022, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ha ceduto l’interocompendio aziendale alla società [OSCURATO:PERSONA] spa avente C.F.1588282100;- verbale di assemblea straordinaria e ordinaria del giorno 11/04/2022, concui la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cessionaria e successore a titoloparticolare del compendio aziendale, ha cambiato la sua denominazionesociale in [OSCURATO:SOCIETA]., ovviamente conservando il medesimo C.F.1588282100.Da tale documentazione, dunque, si evince che in pendenza del processodi appello, [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ha ceduto (a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) l’azienda a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con C.F.Numero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/20261588282100, ora denominata [OSCURATO:SOCIETA]., che è l’attuale ricorrente; dopotale cessione, il processo (d’appello) è proseguito tra le parti originarie, exart. 111, co. 1, c.p.c. ossia tra [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e ilavoratori. Ai sensi dell’art. 111, co. 4, c.p.c., la sentenza che ha definito ilprocesso d’appello ha spiegato i suoi effetti anche contro il successore a titoloparticolare (ossia la società oggi denominata [OSCURATO:SOCIETA]. con C.F.1588282100), il quale è pertanto legittimato, in tale qualità, ad impugnare lasentenza d’appello mediante ricorso per cassazione, che dunque èammissibile.2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116c.p.c. per avere la Corte territoriale tratto informazioni ed elementi in nessunmodo riconducibili ai mezzi di prova acquisiti al processo e, in particolare, peravere assunto che il caso di specie rientrerebbe nella “ricollocazione dellavoratore successivamente a percorsi formativi come quello del c.d. progettoTech Mahindra” ed in quello “di un servizio di outplacement al fine di facilitareil reinserimento dei dipendenti in CIGS”, senza considerare che gli appellantinon avevano partecipato ad alcun corso di formazione, né avevano fruito diun servizio di outplacement, ma erano solo stati assunti da una società terzaindividuata da [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è inammissibile.In punto di fatto la Corte territoriale ha accertato ed affermato che “L’Ufficiodel personale della società contattava il personale della sede di Romaappartenente al bacino CIGS, compresi gli appellanti, per partecipare alprogramma formativo e per sostenere colloqui con i rappresentanti dellamultinazionale indiana [OSCURATO:PERSONA], la quale, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], assumevaalle sue dipendenze gli appellanti, con contestuale lettera di dimissioni dallasocietà appellata, con effetto dal 31.12.2014” (v. sentenza impugnata, p. 4,ult.cpv.).Ora, a prescindere dal riferimento ad un programma formativo, privo dieffettiva incidenza sulla decisione, dall’esame del ricorso di primo grado deilavoratori, al punto 8. si evince che essi avevano dedotto di aver partecipatoad alcuni “incontri informativi”, volti a conoscere la nuova realtàimprenditoriale indiana trovata e proposta loro da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026territoriale si è limitata a considerare questa vicenda come rientrante nellafattispecie di outplacement espressamente prevista dagli accordi sindacaliaziendali succedutisi nel tempo, che contenevano clausole volte ad incentivarei lavoratori – allora dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] – ad accettare l’estinzione del lororapporto di lavoro, anche a fronte ed in vista della ricollocazione pressoimprese terze (c.d. outplacement).In tal senso la Corte territoriale, nella sua attività ermeneutica negoziale,ha individuato l’ambito applicativo dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sullabase della finalità dichiarata dai contraenti nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cheera quella – accertata dagli stessi Giudici d’appello – di promuovere ogniiniziativa volta a favorire tutte le possibili occasioni di uscita e/o ricollocazionepresso società terze (v. sentenza impugnata, p. 5, pen.cpv.). Ed ha ritenutoche quella ratio si applicasse agli (allora) appellanti, sicché anche sotto questoprofilo diviene irrilevante la circostanza per cui il loro rapporto di lavoro siacessato per dimissioni volontarie piuttosto che mediante messa in mobilità.Ne consegue che si è al di fuori del “travisamento della prova”, nei terminie nei limiti delineati da questa Corte di legittimità (Cass. sez. un. n.5792/2024).3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111Cost. e 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato inmodo incomprensibile.Il motivo è infondato.Nella sentenza impugnata la motivazione sussiste e soddisfa il minimumcostituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014), dando evidenza dell’iter logico-giuridico seguito dai Giudici d’appello per pervenire al loro convincimento.Partendo dall’esatta ricognizione del primo accordo aziendale del gennaio2014 e delle tre diverse fattispecie (corrispondenti a tre diverse categorie dilavoratori) ivi regolate, la Corte territoriale da un lato ha evidenziato ilmutamento di terminologia negli accordi sindacali successivi e, in particolarmodo, in quello del 06/11/2014, sul quale i lavoratori hanno poggiato la loropretesa; dall’altro ne ha tratto la conclusione – plausibile sul pianoermeneutico – di un forfettario e generalizzato beneficio (pari a 18 mensilità)per tutti i lavoratori che, entro l’ultima data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avessero, inNumero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026qualunque modo, consentito all’estinzione del loro rapporto di lavoro alledipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, ha evidenziato che sin dall’accordosindacale del gennaio 2014 erano previste “iniziative volte a favorire tutte leoccasioni di uscita e/o ricollocazione presso società terze”, traendone la logicaconseguenza per cui la ricollocazione dei lavoratori presso terzi rientravacertamente nel novero degli strumenti di “mobilità ordinaria” e quindinell’ambito applicativo dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. sentenza impugnata,p. 5, ult.cpv.). In tal senso i Giudici d’appello hanno attribuito al termine“mobilità ordinaria” il significato ampio, comprensivo di “ricollocazione”presso terzi, spiegando le ragioni di tale interpretazione proprio alla luce dellefinalità che erano state espresse dai contraenti nel primo accordo sindacaledel gennaio 2014.4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1362,co. 1, c.c. per avere la Corte territoriale pretermesso il criterio letteralenell’interpretazione degli accordi sindacali che si sono susseguiti.Il motivo è inammissibile.Va ricordato che il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negozialenon può scadere nel controllo di merito ed anteporre a quella prescelta daigiudici d’appello una differente interpretazione solo perché reputata piùplausibile ad opera della stessa parte ricorrente. Come è noto, anchel’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto(ex multis Cass. n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusivacompetenza del giudice del merito (Cass. n. 17067/2007; Cass. n.11756/2006). Ne consegue che le valutazioni del giudice di meritosoggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica delrispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia dellaviolazione delle regole che presiedono all’interpretazione dei contratti non puòrisolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quellacriticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004;Cass. n. 22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n.11053/2000).Nel caso di specie quella suggerita dalla ricorrente è solo una delle possibiliinterpretazioni, certo non implausibile, ma meramente contrappositiva aNumero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026quella motivatamente scelta dalla Corte territoriale, la quale ha spiegato leragioni per cui ha ritenuto che il termine “mobilità ordinaria”, nell’accordosindacale del novembre 2014, avesse un significato ampio, comprensivo diqualunque vicenda che favorisse l’esodo dei lavoratori, anche quellarappresentata dalla ricollocazione dei dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] presso societàterze attraverso le dimissioni dal rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA],il motivo non si confronta con quella parte della motivazione, in cui la Corteterritoriale ha posto in evidenza che, proprio in base al criteriodell’interpretazione letterale ex art. 1362 c.c., l’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede testualmente l’annullamento e la sostituzione integraledi tutti gli accordi precedenti, sicché nessuna clausola di questi ultimi può dirsisopravvissuta (v. sentenza impugnata, p. 5).5.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1363 c.c., peravere la Corte territoriale violato il criterio dell’interpretazione sistematica.Il motivo è infondato, dal momento che la Corte territoriale ha procedutoad un’interpretazione dell’accordo sindacale del novembre 2014 nelladichiarata e specifica considerazione delle finalità complessive, traibili ed inconcreto tratte dal precedente accordo del gennaio 2014, proprio nellaprospettiva di un’interpretazione sistematica.6.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1362, co. 1 e2, c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato la successionedegli accordi sindacali.Il motivo è assorbito.7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare aicontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensiNumero registro generale 15345/2023Numero sezionale 3220/2026Numero di raccolta generale 24387/2026Data pubblicazione 02/08/2026dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data03/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24387/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris