CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 21833/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6753-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] GIGLIO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , in persona del curatore fallimentare, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] ANGELUCCI; -controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza n. 51 /20 2 3 , del Tribunale di Bergamo , pubblicata in data 10/01/2023; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Procedimento ex art. 609, co. 2, c.p.c. - Inammissibilità dei motivi di ricorso R.G.N.6753/2023 Cron. Rep. Ud.12/3/2025 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora in poi, “T.R. E. ”) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 51/23, del 10 gennaio 2023, del Tribunale di Bergamo, che ha respinto l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., da essa proposta unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere la liquidazione degli onorari e delle spese di custodia di beni mobili, estranei all’esecuzione intrapresa ai sensi dell’art. 609 cod. proc. civ., condannando l’attrice al pagamento delle spese del giudizio, in favore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver intrapreso nei confronti della già conduttrice società [OSCURATO:SOCIETA]. (in forza di un provvedimento di convalida di sfratto per morosità), una procedura esecutiva per il rilascio di un capannone industriale - di sua proprietà - concesso in locazione a detta società. Al momento dell’esecuzione del rilascio, tuttavia, l’ufficiale giudiziario constatava la presenza, all’interno dell’immobile, di beni che occupavano integralmente lo stesso, appartenenti alla curatela del fallimento “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” (affittuaria d’azienda, ma soggetto estraneo alla procedura di sfratto), la cui custodia veniva affidata alla T.R.E., rappresentata in giudizio, in sede di convalida, daEttore Vigani. Intimato dall’ufficiale giudiziario, alla curatela fallimentare, di asportare tutti i beni di proprietà della società fallita entro trenta giorni dalla ricezione della notifica, perfezionatasi il 19 settembre 2018, essa non ottemperava all’intimazione ricevuta, continuando ad occupare illegittimamente il capannone. L’ufficiale giudiziario, pertanto, su richiesta di T.R.E., con verbale ex art. 609 cod. proc. civ. del 23 giugno 2020, dichiarava, testualmente, che “i beni presenti in locohanno un valore inferiore a quello che sarebbero le spese di custodia e di asporto”, sicché degli stessi -“considerati abbandonati” -disponeva “lo smaltimento”. Con istanza del 9 febbraio 2021, la curatela fallimentare chiedeva al giudice dell’esecuzione la restituzione dei beni non ancora distrutti o smaltiti, iniziativa a fronte della quale la società T.R.E. ed [OSCURATO:PERSONA] non si opponevano, rivendicando, però, il diritto alla liquidazione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto, per una somma pari ad € 86.225,53. Respinte dal giudice dell’esecuzione entrambe le istanze, la relativa ordinanza del 10 marzo 2021 veniva fatta oggetto di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. da parte sia della curatela, sia della società T.R.E. e di [OSCURATO:PERSONA]. All’esito della fase sommaria, mentre veniva ordinata la consegna, senza indugio, dei beni mobili meglio descritti nel verbale di rilascio, veniva, invece, rigettata la richiesta di liquidazione di spese e compensi. Instaurata dalla società T.R.E. e da [OSCURATO:PERSONA] la fase di merito, il giudice dell’opposizione -non essendo stato evocato in giudizioil debitore esecutato ([OSCURATO:SOCIETA].) - rimetteva la causa sul ruolo, invitando le parti a contraddire sul punto. All’esito dello scambio di memorie, il giudice -sebbene rilevasse che il debitore esecutato è sempre contraddittore necessario in qualsivoglia procedimento avente ad oggetto opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi - concludeva che “la concessione di un termine per l’integrazione del contraddittorio sarebbe inutiliter data , stante l’ormai inesistenza della società esecutata”, in ragione del suo fallimento. In ordineal merito dell’opposizione, esso confermava quanto precedentemente disposto, sul rilievo che “la nomina del custode sarebbe stata operata dall’ufficiale giudiziario in assenza dei presupposti di cui all’art. 609 cod. proc. civ. e conseguentemente risulterebbero applicabili le disposizioni relative alla custodia dei beni mobili di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. civ.”. 3.Avverso la sentenza del Tribunale bergamasco ha proposto ricorso per cassazione la società T.R.E., sulla base - come già detto -di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione dell’art. 609 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata là dove, nel motivare il rigetto dell’opposizione, ha affermato che “la scelta del custode da parte dell’ufficiale giudiziario deve ricadere su IVG o su un soggetto specializzato iscritto negli appositi elenchi in grado di curare lo svolgimento delle operazioni liquidatorie”. Assume, per contro, la ricorrente che la necessità di nominare il custode attingendo il suo nominativo, obbligatoriamente, da “soggetti iscritti in appositi albi non trova alcun riscontro normativo”, all’uopo non essendo conferente il riferimento, compiutodal Tribunale di Bergamo, alle leggi 14 maggio 2005, n. 80 e 23 dicembre 2005, n. 263. Difatti, ai sensi degli artt. 65 e 67 cod. proc. civ. è semplicemente stabilito che il compenso al custode venga determinato, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario, prescrivendosi che l’ausiliario operi con la diligenza del buon padre di famiglia. Nella specie, dunque, la nomina effettuata dall’ufficiale giudiziario, contestualmente al rilascio dell'immobile, risulterebbe conforme all’art. 609, comma 4, cod. proc. civ., sicché la sentenza “merita di essere annullata nella parte in cui, interpretando le norme codicistiche, ritiene che tale nomina sia avvenuta in: «assenza di presupposti disciplinati dall’art. 609 cod. proc. civ.»”. Si censura, inoltre, l’affermazione secondo cui essa T . R . E . avrebbe “omesso, all’esito del mancato asporto dei beni da parte del fallimento nel termine concessogli, di richiedere all’ufficiale giudiziario la determinazione del presumibile valore di realizzo dei beni e l’indicazione delle prevedibili spese di custodia ed asporto”, con conseguente necessità di nomina “di un custode per l’attività di vendita”. Tale affermazione, tuttavia, contrasterebbe sia con l’art. 609 cod. proc. civ., sia con quanto verbalizzato dall’ufficiale giudiziario in data 23 giugno 2020; il medesimo, infatti, affermava testualmente che “i beni presenti in locohanno un valore inferiore a quelleche sarebbero le spese di custodia e di asporto”, sicché di essi - “considerati abbandonati” - disponeva “lo smaltimento”, confermando implicitamente, secondo l’odierna ricorrente, “la precedente nomina del custode”. Ne conseguirebbe “il rispetto delle regole dettate dall’art. 609 cod. proc. civ.”, giacché, ai sensi del comma 2, “i beni, quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati”, e ciò pur in “difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese (come nel caso di specie)”, disponendone l’ufficiale giudiziario “lo smaltimento o la distruzione”. Orbene, da quella che l’odierna ricorrente indica essere la “corretta interpretazione della norma in parola”, risulterebbe evidente che -“anche in caso di assenza di istanza e di pagamento anticipato delle spese” (giacché “la richiesta di smaltimento” dovrebbe, invece, ritenersi “implicita nel verbale del 23 giugno 2020)”, sarebbe imposta, dal comma 4 del medesimo art. 609 cod. proc. civ., “al proprietario del bene immobile oggetto di convalida di sfratto, la restituzione dei beni appartenenti al terzo estraneo all’esecuzione”, e ciò “solo previa corresponsione delle spese e dei compensi per la custodia”. In forza di tali ragioni la ricorrente ribadisce “l’errata applicazione dell’art. 609 cod. proc. civ. da parte del Tribunale di Bergamo nella parte in cui ha ritenuto la gratuità dell’opera del custode, escludendo persino la rifusione delle spese necessarie alla custodia”. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata là dove ha rigettato l’istanza di liquidazione delle spese sostenute da essa T.R.E. ritenendole non funzionali e necessarie alla custodia dei beni depositati, senza, tuttavia, motivare le ragioni a fondamento della propria decisione, ciò che impedirebbe “di comprendere l'iter logico/argomentativo” seguito dal giudice, nonché “le ragioni per la formazione del proprio convincimento”. La sentenza, inoltre, parrebbe affermare “la non funzionalità delle spese sostenute dal custode in ragione della dichiarazione di abbandono dei beni effettuata dall’ufficiale giudiziario, quasi a voler associare l’inutilità delle spese richieste allo scarso valore dei beni relitti”. Senonché, nel caso di specie, “l’ufficiale giudiziario non ha disposto lo smaltimento a causa dello scarso valore economico dei beni appartenenti alla curatela, bensì per l’antieconomicità dell’operazione”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. , chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. In particolare, l’inammissibilità è eccepita sul rilievo che il ricorso è stato proposto esclusivamente da T.R.E., e non pure da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale la sentenza, pertanto, risulta passata in giudicato. Orbene, essendo Vigani il solo custode nominato (e non essendo, per contro, né il legale rappresentante di T.R.E., né un soggetto da essa delegato) il ricorso dovrebbe, per tale ragione, ritenersi inammissibile. La curatela, inoltre, ha svolto ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi. 4.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 24 legge. fall., oggi art. 32 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, anche in relazione alle norme di cui al titolo ii capo V legge fall. (artt.92 e ss.), oggi titolo V capo III (artt. 200 e ss.) del medesimo d.lgs. n. 14 del 2019. Viene ribadita l’eccezione - rigettata dal giudice dell’opposizione - volta a far dichiarare la competenza funzionale del tribunale fallimentare, richiamando il principio secondo cui tale competenza comprende “non soltanto le controversie che traggano origine e fondamento dal fallimento”, ma “anche quelle destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale, tali da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l’unità e garantire la «par condicio creditorum»”. 4.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 183, commi 5 e 6, cod. proc. civ., in ragione dell’inammissibilità, si assume, delle domande nuove svolte dagli attori nella memoria ex art.183, comma 6, n.1), cod. proc. civ., integranti “ mutatio libelli”. La ricorrente incidentale deduce che, a seguito dell’eccezione preliminare di incompetenza funzionale del Tribunale adito, in relazione alla domanda di condanna di pagamento somma nei confronti del Fallimento svolta con l’atto introduttivo, la controparte, con la memoria del 24 novembre 2021, ha radicalmente mutato la domanda, comunque parimenti inammissibile e/o improponibile, chiedendo la sola “liquidazione” di dette somme. La curatela, pertanto, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su tali domande, così come su quella - che si sostiene, parimenti, essere nuova -sui “costi relativi alla vigilanza necessaria durante le complesse operazioni di sgombero”. Tale eccezione, tuttavia, è stata rigettata dal giudice dell’opposizione. 4.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., sulla carenza di legittimazione attiva da parte di T.R.E., rivestendo la qualità di custode unicamente [OSCURATO:PERSONA], il quale ha operato come senza alcun riferimento alla rappresentanza della società. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Entrambele parti ha nno presentato memoria , quella della controricorrente, datata 27 febbraio 2025, sostituendo quella originariamente depositata. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. In via preliminare, questo Collegio rileva di non poter provvedere a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., per non essere stato evocato in giudizio il debitore esecutato. 8.1. Che la società [OSCURATO:SOCIETA], debitrice esecutata per il rilascio, fosse un contraddittore necessario è indubitabile, e ciò a prescindere dalla circostanza, del tutto irrilevante, dell’intervenuto fallimento, che di certo non comporta la “volatilizzazione” di tale soggetto (come pare ritenere la sentenza impugnata). N ondimeno , la circostanza che il tema dell’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti abbia formato oggetto di discussione tra le parti, con scambio di memorie tra le stesse, alla quale ha fatto seguito la decisione del giudice di non dare corso al provvedimento ex art. 102, comma 2, cod. proc. civ., integra, per non essere stata attinta da censura da alcuno e nonostante la conseguente inutilità della pronuncia così resa in pretermissione di un litisconsorte indefettibile, quell’ipotesi di giudicato interno che osta all’adozione della pronuncia ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-2, ord. 15 marzo 2017, n. 6649, Rv. 643380-01). 9. Ciò precisato, il ricorso principale è inammissibile , in entrambi i motivi in cui si articola. 9.1. Ambedue i motivi, infatti, non colgono, né quindi contrastano per intero la “ ratio decidendi ” della sentenza impugnata, donde la loro inammissibilità (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01). Difatti, il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda della società T.R.E. sul presupposto della mancata autorizzazione dei costi di liquidazione, leggendosi, in particolare, alla pagina 10 della sentenza impugnata, che quelli oggetto di causa erano “costi non autorizzati e pertanto non ripetibili”. Le censure svolte con i due motivi - il primo dei quali si appunta sulla non necessità della particolare professionalità in capo alcustode, nonché sul rilievo che l’ufficiale giudiziario aveva, comunque,implicitamente confermato la nomina di [OSCURATO:PERSONA], dopoavere rilevato che il valore dei beni era inferiore alle spese di custodia e di asporto, il secondo motivo, invece, denunciando l’esistenza di un’anomalia motivazionale su non necessità delle spese di custodia - non attingono il suddetto aspetto del la pronuncia resadel Tribunale orobico. Occorre, pertanto, dare seguito - come detto - al principio secondo cui “la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio” (così, tra le altre, Cass. Sez. 1, ord. n. 20917 del 2017, cit.). Resta quindi impregiudicata ogni questione sul merito della controversia e, in particolare, sulla conformità o meno degli atti della procedura esecutiva al peculiare regime relativo ai beni mobili rinvenuti nell’immobile oggetto di esecuzione per rilascio, oggetto del novellato art. 609 cod. proc. civ.. 10. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità di quello principale. 11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 12. A carico dellaricorrente principale , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale e assorbito il ricorso incidentale condizionato, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere, a l [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.700,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale , al competent