CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]DonatelliNumero registro generale 8935/2025Numero sezionale 3989/2026Numero di raccolta generale 14225/2026Data pubblicazione 14/05/2026– controricorrente –avverso la sentenza n. 3410/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari l’atto di contestazione con il quale l’Agenzia delleentrate le aveva irrogato sanzioni per violazioni della normativa inmateria di Ires, Irap e Iva commesse nell’interesse della associazionesportiva dilettantistica FUTSAL Locorotondo in relazione all’annod’imposta 2009.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame sulrilievo che il processo verbale di constatazione su cui si fondaval’impugnato atto di contestazione sanzioni era stato portato aconoscenza della sanzionata soltanto con la notifica del predetto attosanzionatorio, ciò che aveva impedito di realizzare il contraddittorioendoprocedimentale, necessario soprattutto con riguardo all’Iva,tributo armonizzato.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui VeronicaScatigna ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212del 2000 poiché la sentenza impugnata, nel ritenere necessario che l’attosanzionatorio sia preceduto dalla notificazione del processo verbale diNumero registro generale 8935/2025Numero sezionale 3989/2026Numero di raccolta generale 14225/2026Data pubblicazione 14/05/2026constatazione (per acronimo, PVC), in modo da dare al destinatariodell’atto la possibilità di svolgere preventivamente le sue difese, haomesso di considerare che il procedimento sanzionatorio è disciplinatodalla legge in modo da assicurare, dopo la notifica dell’atto dicontestazione, un contraddittorio preventivo con il privato, ciò che di persé esclude l’applicabilità dell’art. 12, comma 7, cit.2. – Il motivo è fondato.2.1. – La procedura di irrogazione delle sanzioni è contemplata, conriferimento a tutti i tributi (cfr. Cass. n. 20938/2013), dall’art. 16 d.lgs. n.472 del 1997, e prevede, nella sua formulazione applicabile rationetemporis, la notifica al trasgressore e agli eventuali coobbligati, dell’attodi contestazione, da parte dell’Ufficio o dell’ente competente, laddove lasanzione non sia irrogata contestualmente all’avviso di accertamento (art.17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997). Entro il termine di proposizione delricorso, il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono decidere:a) di addivenire alla definizione agevolata della controversia, pagando unimporto pari ad un terzo della misura indicata, con conseguente esclusioneanche delle sanzioni accessorie (art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del1997); b) di presentare deduzioni difensive all’atto di contestazione dellesanzioni, al fine di provocare un provvedimento dell’Ufficio o dell’entecompetente, che può accogliere le deduzioni o irrogare le sanzioni con attomotivato anche in merito al mancato accoglimento delle deduzionimedesime (art. 16, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997), atto impugnabiledavanti al competente giudice tributario; c) di impugnare senz’altro,davanti al competente giudice tributario, l’atto di contestazione sanzioni,il quale si trasforma ex lege in provvedimento d’irrogazione delle stesse(art. 16, comma 4, e art. 18 d.lgs. n. 472 del 1997).Non è dubbio, peraltro, che procedimento per irrogazione dellesanzioni e procedimento di accertamento del tributo sono del tuttoautonomi (Cass. n. 17529/2012; Cass. n. 10778/2015), tanto che il primoNumero registro generale 8935/2025Numero sezionale 3989/2026Numero di raccolta generale 14225/2026Data pubblicazione 14/05/2026non postula affatto la definitività del secondo (Cass. n. 20938/2013, cit.),e sono soggetti, pertanto, ad una disciplina del tutto differente e nonsovrapponibile (così anche Cass. n. 20864/2020).2.2. – Tanto premesso, deve rilevarsi che in questa sede è impugnatoun atto di contestazione che si inserisce nel contesto del procedimento perl’irrogazione di sanzioni amministrative tributarie quale dianzi brevementeillustrato. Come si evince dalla disciplina sopra tratteggiata, all’interno ditale procedimento il legislatore ha già disegnato, con norme speciali, unospecifico spazio di contradditorio con il contribuente, preventivo rispettoall’eventuale successiva irrogazione delle sanzioni, ed anche rafforzato,con la conseguenza che ad esso non è applicabile la disciplina delcontraddittorio dettata in generale dallo Statuto del contribuente.In questo senso, infatti, questa Corte ha ritenuto che in tema di dirittie garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’irrogazione dellasanzione amministrativa, non è assoggettata al termine dilatorio disessanta giorni, previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 pergli atti di natura impositiva, trovando, invece, applicazione la disciplinaspeciale di cui all’art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997, ove sono indicate lepeculiari modalità con le quali viene garantito il principio delcontraddittorio rafforzato (Cass. n. 11391/2017; nello stesso senso Cass.n. 7380/2020; sulla specificità del procedimento di contestazione, primadell’irrogazione, di cui all’art. 16 cit. v. altresì Cass. n. 14848/2015; Cass.n. 2243/2021).In materia di sanzioni, dunque, il contraddittorio con il contribuente,rafforzato, è disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 come posterioreall’atto di contestazione, ma preventivo rispetto al successivo atto cheincide effettivamente sui diritti del contribuente, ovvero l’eventualeulteriore atto di irrogazione delle sanzioni che l’amministrazione emetta,«se del caso», ai sensi del settimo comma della disposizione in esame, esalvo che lo stesso contribuente, dopo la contestazione, non abbiaNumero registro generale 8935/2025Numero sezionale 3989/2026Numero di raccolta generale 14225/2026Data pubblicazione 14/05/2026prodotto deduzioni difensive, ovvero non abbia utilizzato la facoltà dicontraddittorio conferitagli, nel qual caso soltanto «l’atto di contestazionesi considera provvedimento di irrogazione», ai sensi dell’ultimo periododel quarto comma del predetto art. 16 (così Cass. n. 7620/2021).2.3. – La sentenza impugnata, nel ritenere nullo l’atto di contestazionedelle sanzioni per cui causa per la sola ragione che il PVC su cui esso sifondava non era stato previamente notificato al soggetto sanzionato, si èposta in contrasto con i principi sopra ricordati, avendo erroneamentesupposto che il contraddittorio procedimentale dovesse realizzarsi giàprima della notifica dell’atto di contestazione e avendo dunque del tuttoobliterato le peculiarità della disciplina dettata in tema di procedimento diirrogazione delle sanzioni tributarie.3. – In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederàad un nuovo esame della vicenda controversa nonché a liquidare lespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida