CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 26812/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13312/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 125, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 4402/2019depositata il 08/11/2019 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, sulla base di sei motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4402/13/2019 che ha confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento relativo ad ICI 2010 emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 2. l’ ente impositore ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. secondo quanto risulta dalla documentazione in atti la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato rinunzia al ricorso in ragione dell’accordo transattivo intercorso con Comune di [OSCURATO:PERSONA] –rinunzia oggetto di rituale accettazione - conseguentemente chiedendo dichia rarsi l’estinzione del giudizio; 2. per effetto dell’ intervenuta rinunzia al ricorso in atti oggetto di accettazione va dichiarata, dunque, l’estinzione del giudizio; 3. stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'a rt. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria,