CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del ricorrente per i reati di tentata estorsione, rapina aggravata e lesioni aggravate. Venivano riconosciute circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate e, segnatamente, alla recidiva. Si contestava al Vietri di avere violentemente minacciato la persona offesa al fine di fargli accettare la somma dii 300 euro, invece dei 1000 richiesti per la chiusura del rapporto di lavoro instaurato con D'[OSCURATO:PERSONA] e di averlo violentemente aggredito causandogli le lesioni contestate ed impossessandosi così del suo telefono cellulare. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per il reato di estorsione: la condanna sarebbe stata inflitta travisando la testimonianza del Grimaldi, che non avrebbe riferito di alcuna richiesta di denaro da parte del ricorrente; si deduceva inoltre che non sarebbe emerso che lo stesso avesse contezza dei rapporti tra l'offeso e il suo datore di lavoro; anche la teste Oroceneau avrebbe escluso di avere ricevuto per telefono le richieste economiche del Vietri. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per il reato di rapina che sarebbe stata effettuata travisando la testimonianza del Grimaldi che non avrebbe riferito della contestuale presenza dei due imputati al momento della sottrazione del telefono cellulare. 2.3. Omessa motivazione in ordine al motivo di appello relativo al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto si risolvono in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio posto alla base dell'accertamento di responsabilità, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. A ciò si aggiunge (a) che il ricorrente denuncia un travisamento per omissione senza allegazione "integrale" di una delle prove in ipotesi travisata (testimonianza del Grimaldi) in violazione del principio di autosufficienza del ricorso; (b) che non viene indicata la decisività dell'ipotetico travisamento della testimonianza della teste oculare Obocereanu, che si profila relativo a un aspetto marginale rispetto alla condotta estorsiva cui la testimone ha assistito direttamente (pregressa ricezione di minacce telefoniche dal Vietri). In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Quanto invece agli oneri di allegazione si ribadisce che anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca, Rv. 276432). Nel caso in esame, dal compendio motivazione integrato composto dalle due sentenze di merito emerge con chiarezza la dimostrazione della responsabilità del ricorrente per l'estorsione contestata fondata sulla convergenza di tutte le testimonianze raccolte (persona offesa, Obocereanu e testi oculari "indifferenti") e da quanto osservato dalle forze dell'ordine intervenute (pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2. Il terzo motivo deduce l'omessa motivazione in relazione alle contestazioni relative alla recidiva, che il primo giudice aveva ritenuto, bilanciandola in equivalenza. La doglianza è inammissibile in quanto il motivo di appello non considerato contesta il riconoscimento della recidiva in modo generico, facendo riferimento all'insufficienza del richiamo a non meglio indicate e risalenti fattispecie delittuose (pag. 5 della prima impugnazione). Si riafferma cioè che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3 n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom