CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 ottobre 2022
Cassazione n. 46856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56 e 611 cod. pen., per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a ritrattare le dichiarazioni accusatorie rese suo carico nell'ambito del processo che lo vedeva imputato per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà; fatto commesso il 12 e il 13 aprile 2014. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo (quivi enunciato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), che denuncia la mancata valutazione delle dichiarazioni di Trabelsi alla luce dei criteri di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., tanto essendo necessario avendo questi rivestito il ruolo di imputato in un procedimento collegato, ossia in quello per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con il ricorrente, conclusosi con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. il 13 aprile 2014. 3. Con requisitoria in data 2 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Tasson4 ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il destinatario delle gravi minacce di morte rivoltegli da [OSCURATO:PERSONA] per costringerlo a commettere il delitto di falsa testimonianza, ritrattando le dichiarazioni accusatorie rese nel processo a carico di questi celebrato per avergli ceduto sostanze stupefacenti con finalità di spaccio, nel processo che occupa, ossia per il delitto di cui agli artt. 56 e 611 cod. pen., riveste il ruolo di parte offesa pura, figurando, invece, come imputato di procedimento collegato nel solo processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990. Correttamente, quindi, la Corte censurata non ha applicato alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] i criteri di valutazione di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti costitutivi della fattispecie processuale del procedimento collegato. Giova, al riguardo, richiamare l'insegnamento impartito da questa Corte di legittimità secondo cui il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett.b) cod. proc. pen., che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen., ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Rv. 279319; Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Rv. 264397; Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009, Rv. 244491; Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, Rv. 241636). Poiché, dunque, il ricorrente pretende di far discendere il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., suscettibile di imporre la valutazione delle dichiarazioni della vittima del delitto per cui si procede secondo le regole di cui all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., dalla sola medesimezza della fonte dichiarativa nei processi a suo carico celebrati, il motivo proposto è privo di qualunque giuridico pregio. 4. S'impone, dunque, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cas