CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] VESUV1ANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/03/2019 della CORTE di APPELLO MILANOvisti gli atti, i! provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Paola FILIPPI, uhe ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in parziale accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con esclusivo riferimento alla statuizione relativa alla recidiva e per l'n3flinissbilità, nel resto, dei ricorsi. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma , 3.1. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso, dei reati, a loro ascritti ai capi A) e B), di furto pluriaggravato ( art. 624 - 625 nn. 2 e 7 cod. pen. ), così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione, e della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del furto e alla recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale contestata ai sensi dell'art. 99 co. 4 cod. pen. a entrambi, condannandoli alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa- ha dichiarato estinto il reato sub B), per intervenuta prescrizione, e riqualificato la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 99 co. 3 cod. pen., rideterminando in anni uno di reclusione ed euro 133,40 di multa la pena inflitta a ciascuno. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore. 2.1. Con il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con l'unica doglianza formulata per [OSCURATO:PERSONA], si denuncia violazione di legge in relazione al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale e correlato vizio della motivazione. Si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello sull'insufficienza del compendio probatorio a disposizione del Tribunale prima dell'acquisizione del fascicolo del P.M., al fine di modificare la qualificazione giuridica del fatto contestato, già nel momento in cui l'eccezione di incompetenza era stata sollevata -prima di un'eventuale preclusione derivante dalla scelta del rito - il Giudice di prime cure aveva a disposizione tutti gli elementi per decidere la questione. In ogni caso la legge n. 103 del 2017 che ha introdotto il comma 6 bis all'art. 438 cod. proc. pen. è successiva all'epoca in cui venne pronunciata la sentenza di primo grado. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola un ulteriore motivo con il quale deduce vizio della motivazione, mancante, in merito all'applicazione della recidiva e al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti del furto e sulla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1.Manifestamente infondata la comune doglianza che attinge il profilo della competenza territoriale. Va premesso che i ricorrenti, citati dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avevano chiesto la riqualificazione, in limine litis, del fatto ed eccepito la conseguente incompetenza Territoriale del giudice di [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'A.G. di Torino, dove il furto venne commesso; a seguito del rigetto, avevano reiterato l'eccezione anche dopo l'ammissione del rito abbreviato, per il quale entrambi avevano optato. Contestano le Difese ricorrenti quanto ritenuto dai giudici di primo e secondo grado, nel rigettare la eccezione di incompetenza territoriale, ovvero che non sussistessero, prima della formale acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero, avvenuta con l'ammissione del rito abbreviato, i presupposti per la riqualificazione. 1.1. La deduzione è infondata, poiché non considera che la valutazione della competenza territoriale deve essere svolta con riferimento al momento della proposizione della relativa eccezione e, cioè, al più tardi nella fase di cui all'art. 491 comma primo cod.proc.pen., vale a dire subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti ( Sez. 5, n. 7826 del 18/06/1997,Rv. 208317) e ciò anche se la possibilità concreta di proporla sia sorta successivamente (Sez. 3, n. 6559 del 13/04/1999 ,Rv. 213985 ). Per il principio della "perpetuatio jurisdictionis" la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234347). Questo vuol dire che il Giudice deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.( Sez. 2 - , n. 14557 del 04/03/2021, Rv. 281067 ). Nel caso di specie, la questione inizialmente prospettata venne rigettata, con insindacabile giudizio di merito, trattandosi di una valutazione effettuata sulla base di argomentazioni logicamente supportate, sul rilievo che le acquisizioni probatorie di cui il Tribunale disponeva non consentivano di risolvere, favorevolmente alla prospettazione difensiva, la questione della qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, non consentivano di prendere in considerazione l'ipotesi di una diversa competenza territoriale. Le doglianze difensive svolte sul punto, secondo cui già in quel momento la situazione processuale era chiara al punto da consentire al Tribunale, sulla base degli atti a disposizione, già prima dell'acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero, il vaglio della qualificazione giuridica del fatto, si risolvono in mere asserzioni contestative della valutazione svolta correttamente, e con congrua argomentazione, dai Giudici di merito, cosicchè esse non superano il vaglio di legittimità. E tanto a prescindere dalla deducibilità o meno della questione di competenza territoriale una volta ammesso il rito abbreviato, alla luce della giurisprudenza di legittimità affermatasi già prima ( Sez. Un. 27996 del 29/03/2012 Ud. (dep. 13/07/2012 ), Forcelli, Rv. 252612) , dell'intervento legislativo, che, con l'art. 1 comma 43 della legge n. 103 del 2017 ( in vigore dal 3 agosto 2017), ha introdotto nell'art. 438 cod. proc. pen. del comma 6 bis. 2.E' infondata anche la doglianza della Difesa di [OSCURATO:PERSONA], che attinge il trattamento sanzionatorio, giacchè, con riguardo al riconoscimento della recidiva, la motivazione è implicitamente desumibile dal riferimento, contenuto in sentenza ( pg. 4), alle "innumerevoli condanne per medesime fattispecie delittuose" nonché alla "intensità del dolo" e alla "notevole capacità a delinquere desumibile dalla condotta delittuosa" ( sull'ammissibilità della motivazione :3 implicita in tema di recidiva facoltativa cfr. Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 (dep. 2018 ) Rv. 272040; conf. Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803). 2.1. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha fondato il proprio diniego sul rilievo della insussistenza di elementi per modificare il giudizio di equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate, allineandosi all' orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 ). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 15 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B