CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 19581/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 19 dicembre 2025 il Tribunale di Roma,quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da ValentinaGiudicessa per il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati conquattro sentenze, due di esse relative a furti commessi nel 2018 e le altre due adelitti di truffa e ricettazione commessi nel 2015, stante la distanza temporaletra le varie condotte, elemento che esclude la loro programmazione unitaria.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con ilquale lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.Il Tribunale non ha tenuto conto dell'istanza, con cui la ricorrente chiedeva ilriconoscimento della continuazione tra due gruppi di reati, quelli commessi nel2015 e, separatamente, quelli commessi nel 2018, tra i quali non vi è la fortedistanza temporale indicata nella motivazione. I due gruppi, inoltre, sonocomposti da reati del tutto omogenei e commessi anche con modalità identiche, ifurti all'interno di esercizi commerciali ed agendo in concorso con la propriasorella, e le truffe e ricettazioni operando tramite annunci pubblicati su un sitointernet di acquisto e vendita.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso.4. In data 20 marzo 2026 la ricorrente ha depositato una memoria direplica alla requisitoria, con la quale ribadisce che l'ordinanza ha omesso diconfrontarsi con la specifica richiesta di riconoscere la continuazione tra duegruppi di sentenze e non tra tutti i reati, gruppi nei quali sussiste la contiguitàtemporale negata dal giudice dell'esecuzione, ed anche una analoga modalitàoperativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. L'ordinanza impugnata si è, apparentemente, conformata al principiogiurisprudenziale secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diuna approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale,le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali,non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074,richiamata nel provvedimento stesso), ed ha valorizzato, in termini negativi, ladistanza temporale tra i reati giudicati con le quattro sentenze indicatenell'istanza.L'ordinanza, però, ha trascurato l'ulteriore principio dettato da questa Corte,secondo cui «L'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati nonesime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa esserericonosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di taleperiodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indicirappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguitàspaziale» (Sez.1, n. 15625 del 10/01/2023, Rv. 284532), onere particolarmentestringente quando, come in questo caso, l'istante abbia richiesto una simileverifica.L'esame dell'istanza con cui la ricorrente ha introdotto l'incidente diesecuzione evidenzia, infatti, che la sua richiesta era diretta ad ottenere ilriconoscimento della continuazione tra i due reati commessi nel 2018, giudicaticon le sentenze emesse dal Tribunale di Roma in data 22 novembre 2019 e indata 14 novembre 2019, e tra i reati commessi nel 2015, giudicati con lesentenze emesse dal Tribunale di Roma in data 29 aprile 2021 e 02 novembre2023. Il giudice dell'esecuzione, invece, ha valutato la sussistenza del medesimodisegno criminoso tra tutti i reati giudicati con le predette sentenze, escludendoloin primo luogo per la distanza temporale tra di loro, indicata in tre anni e seimesi circa in quanto calcolata tra il 2015 e il 2018, senza neppure considerare laben minore distanza temporale tra i reati commessi nel 2015, e tra quellicommessi nel 2018, e senza esaminare la eventuale sussistenza degli altri indicidi unicità del disegno criminoso segnalati dalla ricorrente, quali la omogeneitàdelle violazioni e delle modalità esecutive dei reati compresi nei due distintigruppi, e il medesimo contesto territoriale.La motivazione di rigetto dell'istanza è, pertanto, carente e manifestamenteillogica, sia perché non vi è stata risposta alla specifica domanda prospettata, siaperché non vi è stata la corretta e completa applicazione dei principi sopraribaditi.3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alTribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio, dasvolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi soprapuntualizzati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diRoma.Così deciso il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]