CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cuneo, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto in data 05/07/2022 del G.i.p. dello stesso Tribunale che, su richiesta del Pubblico ministero, ha disposto la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo di un autoveicolo e di una somma di denaro pari a euro 41.165,00. Deduce: 1.1. "Violazione di legge ai sensi dell'art. 325 e 321 c.p.p. per carenza dei requisiti di legge ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo nonché per vizio in termini di carenza grafica nonché di motivazione apparente dell'ordinanza di rigetto". Il motivo viene introdotto con la riproduzione delle motivazioni del provvedimento del Tribunale e del decreto del G.i.p.. Il ricorrente sostiene, dunque, che «il G.i.p. del Tribunale di Cuneo non espone una sua motivazione autonoma circa la sussistenza dei presupposti di legge ai fini della convalida del sequestro preventivo, ma si limita ad utilizzare formule di stile ed espressi rinvii ad altri atti, quale la richiesta del P.M. e la precedente ordinanza cautelare personale», peraltro al solo fine di giustificare il fumus, senza spiegare il nesso esistente tra i fatti per cui si procede e i beni in sequestro. Denuncia, quindi, l'apparenza della motivazione. La difesa precisa che con riguardo al fumus manca la specificazione del reato per cui è stato disposto il sequestro, visto che Benzhara era indagato ed è oggi imputato per una pluralità di reati, e non è chiaro in relazione a quale di essi sia stato rinvenuto il rapporto di pertinenzialità. Osserva che il tribunale ha escluso che la somma di denaro provenisse dall'attività di spaccio di stupefacenti e ha fatto un generico riferimento ad attività illecite, senza indicare il reato presupposto; indicazione certamente rilevante in quanto Benzhara risulta imputato anche per il reato di cui all'art. 648-ter cod.pen.. Aggiunge che il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. e l'ordinanza del Tribunale sono in contrasto quanto alla effettiva provenienza illecita della somma di denaro, visto che il primo indicava la pendenza dell'indagine per reati in materia di stupefacenti presso il Tribunale di Roma quale fatto nuovo che giustificava la conversione del sequestro, mentre il Tribunale, in sede di riesame, escludeva che le somme fossero provento dei fatti oggetto di indagine a Roma. «Se tale esclusione -scrive la difesa- [...] da un lato sia del tutto legittima e ragionevole, dall'altro lascia una lacuna per quanto concerne la motivazione circa la ovvia provenienza illecita della somma non potendo derivare dalla mera mancanza di un'attività lavorativa regolare in capo a un soggetto straniero, privo di documenti che all'evidenza non dimora stabilmente in Italia. La disponibilità di somme di denaro non deve derivare necessariamente da un precedente, potendo eventualmente avere svariate giustificazioni e nel caso una mera rilevanza di natura fiscale». Deduce, dunque, la mancanza di un requisito essenziale ai fini dell'applicabilità del provvedimento ablatorio sulla somma di denaro, sia in relazione al reato di cui all'art. 648-ter cod.pen., sia in relazione al delitto di falso. Quanto all'autovettura, si fa presente che essa apparteneva a un soggetto terzo e che Benzhara ne era un mero utilizzatore, così che il suo sequestro rappresentava una violazione del diritto di proprietà di un soggetto estraneo ai fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, con il quale si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per rendere il provvedimento impugnato conforme al modello astratto previsto dal legislatore. Va ricordato, infatti, che nel vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 2. In effetti il vizio di omessa motivazione, così come denunciato dal ricorrente, si g rinviene sia con riguardo al requisito del fumus, sia con riguardo al periculum. 2.1. Sotto il primo profilo, va ribadito che il fumus commissi delitti richiesto per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (così, Sez. 5 - , Sentenza n. 3722 del 11/12/2019 Cc., dep. il 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01). 2.1.1. Nel caso in esame, tali connotati della motivazione sono certamente presenti in relazione al reato di cui all'art. 497-bis cod.pen., al cui riguardo la sussumibilità della condotta dell'indagato al modello previsto dal legislatore è facilmente evincibile dagli atti di causa, visto che Benzhara veniva arrestato perché colto nel flagrante possesso di falsi documenti d'identità, per come compiutamente evidenziato dal tribunale. Tanto, per il vero, neanche viene contestato dalla difesa. Ì\ 2.1.2. Lo stesso non può dirsi per il reato impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. A tale proposito, va premesso che ai fini dell'astratta configurabilità del delitto di cui all'art. 648-ter cod.pen. sono richiesti (tra l'altro) la provenienza da delitto del denaro, dei beni o delle altre utilità, accompagnata dall'ulteriore requisito richiesto dalla norma incriminatrice, ossia l'impiego del denaro, dei beni o delle altre utilità in attività economiche o finanziare, laddove per "impiego" deve intendere qualsiasi forma di "utilizzazione" e/o di "investimento" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie, la cui nozione è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ., così facendosi riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche all'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 3026 del 06/12/2016 Ud., dep. il 2017, Rv. 269166 - 01Sez. 2, Sentenza n. 33076 del 14/07/2016. Moccia, Rv. 267693 - 01Sez. 2, Sentenza n. 5546 del 11/12/2013 Cc., dep. 2014, Cuppari, Rv. 258204 — 01), ossia in attività potenzialmente produttive di ricchezza. Va, dunque, precisato che il fumus commissi delicti richiesto ai fini dell'adozione del sequestro preventivo in relazione al delitto di cui all'art. 648-ter cod.pen. necessita della presenza di concreti elementi di fatto persuasivi della provenienza da delitto del denaro, dei beni o delle altre utilità e, al contempo, della loro destinazione all'impiego in attività economiche o finanziarie, come sopra definite. Il tribunale, in effetti, ha indicato elementi di fatto conducenti nel senso della provenienza illecita del denaro, ma è rimasto silente sull'ulteriore requisito dell'impiego, come sopra definito. I giudici del riesame, infatti, hanno ritenuto l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod.pen. sulla base della seguente motivazione: «l'entità della somma di denaro rinvenuta, le modalità di detenzione della parte più consistente di essa (occultata nel serbatoio dell'autovettura, avvolta in involucri di cellophane), l'assenza di plausibili giustificazioni da parte di BENZHARA in ordine alla disponibilità di tale ingente somma di denaro contante, i precedenti penali specifici del medesimo, gli accertati ripetuti viaggi in Francia e l'accertato concerto con almeno un altro soggetto (...) rendono altamente verosimile il coinvolgimento del BENZHARA in attività criminose transnazionali». Tale motivazione è certamente utile a giustificare la provenienza da delitto, ma, non contiene indicazioni quanto all'ulteriore requisito dell'impiego, così rimanendo monca quanto alla sussistenza del fumus del delitto posto a fondamento del sequestro. Tanto importa il vizio di violazione di legge fondatamente denunciato dal ricorrente. 3. Analoghe considerazioni valgono anche per l'ulteriore requisito del periculum in mora. 3.1. In via generale, va premesso che la misura cautelare del sequestro preventivo può avere una duplice finalità; essa, infatti, può essere funzionale allo scopo di rendere più agevole la successiva confisca del bene sequestrato, sottraendolo al potere dispositivo del titolare, secondo la previsione dell'art. 321, comma 2, cod.proc.pen.; oppure, può avere finalità di carattere impeditivo, quando la privazione del bene al soggetto indagato sia diretta a non consentire che questi, attraverso il reiterato uso del bene, possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato posto a fondamento dell'ablazione, ovvero commettere altri reati, per come previsto dall'art. 321, comma 1, cod.proc.pen.. 3.2. La motivazione del provvedimento impugnato contiene indicazioni astrattamente riconducibili a entrambe le finalità del sequestro, atteso che si rinvengono elementi esplicitamente riferiti sia al sequestro a fini di confisca, sia al sequestro a fini impeditivi. Il Tribunale, infatti, con riguardo a quanto in sequestro, precisa che si "tratta di beni assoggettabili a confisca" in quanto costituenti il prezzo o il profitto dei reati, così richiamando il sequestro previsto dall'art. 321, comma 2, cod.proc.pen.; al contempo, i giudici del riesame affermano che "è evidente il rapporto di pertinenzialità tra l'autovettura e il denaro in sequestro e i reati ipotizzati", così che la loro "libera disponibilità per l'intuitivo pericolo di dispersione, può aggravare o protrarre le conseguenze del reato", così facendo espresso riferimento al sequestro di cui all'art. 321, comma 1, cod.proc.pen.. Senonché, la motivazione non contiene i requisiti minimi richiesti per giustificare il periculum siccome delineato in relazione all'una o all'altra finalità del sequestro preventivo. 3.2.1. Con riguardo alla funzione impeditiva, «questa Corte di legittimità ha più volte precisato che il sequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (così Sez. 5, n. 22612 del 9/2/2010, Trotta, Rv. 247438 nella cui motivazione la Corte ha precisato che il sequestro preventivo non può essere disposto in base alla supposizione che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere un reato; conf. Sez. 6 n. 11164 del 13/02/2019, Azara, Rv. 275213). E, in altra pronuncia, è stato ulteriormente precisato che, ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo è necessaria la sussistenza della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale (così Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014 Bianchi, Rv. 262164 che, in applicazione del principio, ha censurato la decisione con cui il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro preventivo di somme di denaro dell'indagato senza previamente individuare il nesso di pertinenzialità con il reato di bancarotta fraudolenta contestato all'indagato). La previsione di cui all'art. 321 cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ne consegue che il pericolo rilevante, ai fini dell'adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e per "cose pertinenti al reato" sono anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione nella commissione di altri reati (Sez. 4, n. 36884 del 23/05/2007, Vathaj, Rv. 237592). Dunque, in tema di sequestro preventivo, va qui ribadito che è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso (così sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017 dep. 2018, F. Rv. 269374 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile, sede di una struttura riabilitativa, ritenendo inidonea l'asserita pertinenzialità dello stesso rispetto ai fatti di maltrattamento ivi accaduti, fondata sul solo assunto che senza l'immobile tali fatti non sarebbero accaduti con le modalità contestate)», (così, in motivazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, Rv. 279716 — 01). La motivazione risulta del tutto omessa rispetto a tutti i profili ora evidenziati, in quanto il tribunale ha assertivamente enunciato l'esistenza di un "evidente nesso di pertinenzialità", facendo un generico riferimento "ai reati ipotizzati", senza tuttavia spiegare gli elementi concreti da cui dedurre l'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità tra l'autovettura e il reato di cui all'art. 648-ter ovvero tra l'autovettura e il reato di cui all'art. 497-bis cod.pen., ovvero ancora tra il denaro e i medesimi reati. Tanto vale a dimostrare la fondatezza dell'assunto difensivo, secondo cui non ""--, è dato sapere rispetto a quale reato sia stato disposto il sequestro dell'autovettura e del denaro, mancando ogni specificazione in tal senso. Con l'ulteriore conseguenza della impossibilità di stabilire il concreto atteggiarsi del pericolo di ulteriore protrazione del reato, solamente evocato dal tribunale. Da ciò la sussistenza del denunciato vizio di violazione di legge. 3.2.2. Parimenti omessa risulta la motivazione anche con riguardo periculum correlato alla finalità di confisca. A tale proposito, secondo quanto chiarito dalla Sezioni Unite, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è consentito in presenza di due presupposti: anzitutto la confiscabilità dei beni, ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casi di confisca obbligatoria. A tale preliminare requisito va aggiunto che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio», (Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01). Da ciò discende che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, in ciò consistendo il periculum caratterizzante il sequestro preventivo con fini di confisca. La motivazione del provvedimento impugnato, non rende ragione di nessuno dei requisiti così richiesti, visto che i giudici del merito non spiegano in che maniera l'autovettura e il denaro siano il prezzo o il profitto (per come affermato) del reato di cui all'art. 497-bis cod.pen. ovvero di quello di cui all'art. 648-ter cod.pen., né, tantomeno, viene speso alcun argomento al pericolum, non essendo a tal fine sufficiente un mero richiamato a un "intuitivo pericolo di dispersione", che merita di essere riempito di contenuti concreti. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al tribunale per nuovo esame, che terrà conto dei rilievi dianzi esposti.