CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Felicetta MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Raffaele PETRONE avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 11 novembre 2019, irrevocabile il 25 febbraio 2020, rilevando la tardività dell'istanza tenuto conto della avvenuta notificazione a mani proprie in data 18 novembre 2020 dell'ordine di esecuzione per la carcerazione della pena inflitta con la ridetta sentenza, nonché evidenziando, in ogni caso, che l'imputato aveva avuto perfetta conoscenza del procedimento a suo carico, ivi compresa la formulazione dell'accusa, avendo nominato un difensore di fiducia dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] PETRONE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. sul rilievo della mancata valutazione della specifica vicenda (proposizione di incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. dichiarato inammissibile) a seguito della quale la richiesta di rescissione venne depositata solo in data 28 gennaio 2022, decorsi oltre trenta giorni dalla conoscenza del procedimento da parte del condannato, avvenuta in data 18 novembre 2020, data nella quale l'odierno istante ebbe la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione. 2.1. Il difensore ha richiesto la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. È inammissibile la richiesta di discussione orale, trattandosi di un procedimento per il quale è prevista la trattazione delle forme dell'art. 611 cod. proc. pen. 2. La richiesta di rescissione del giudicato deve essere depositata in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del procedimento: tale termine è fissato, a pena di inammissibilità, dall'art.629-bis, comma 2, cod. proc. pen. È pacifico che, nella fattispecie, il termine in questione non è stato rispettato. 2.1. Ciò premesso, la difesa lamenta che nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di carcerazione era, però„ stata depositata l'istanza ex art.670 cod. proc. pen. con richiesta di rimessionie nei termini ex art. 175, comma 2 cod. proc. pen. e che ciò è avvenuto prima dell'intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931) che hanno rilevato che la richiesta proposta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. non può essere riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato. 2.3. La dedotta circostanza, tuttavia, non rileva poiché la richiesta che doveva essere proposta era quella di rescissione di giudicato ex art.629-bis cod. proc. pen., anziché quella ex artt. 670 e 175 cod. proc. pen., e che tale richiesta deve essere presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme di cui all'articolo 583, comma 3, cod. proc. pen. entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del procedimento. 2.3. Orbene, tenuto conto del principio di diritto, già da tempo affermato (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990), secondo il quale le richieste ex artt. 670 e 175 cod. proc. pen. non possono essere riqualificate nel rimedio straordinario di cui all'art. 629-bis cod. proc. peri., non resta che prendere in esame la richiesta in discorso, presentata in data 28 gennaio 2022, cioè tardivamente. Vale nella materia oggetto del presente procedimento il principio della tassatività e della inderogabilità delle forme stabilite dalla legge, trattandosi di requisiti la cui inosservanza è stabilita a pena di inammissibilità. 3. Del resto, il ricorso non si confronta con la restante parte della motivazione che ha evidenziato la piena conoscenza del procedimento che ha condotto alla pronuncia della sentenza di condanna, derivante dalla nomina di un difensore di fiducia in epoca successiva alla notificazione del decreto di citazione a giudizio. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa