CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2023
Cassazione n. 34934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TARANTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso Avvocato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso e l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Taranto, in accoglimento delle richieste di riesame proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Taranto che aveva applicato ai due menzionati indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentata estorsione aggravata in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], disponendo, per l'effetto, la liberazione degli stessi indagati. Secondo il capo d'imputazione provvisorio, il reato di tentata estorsione aggravata in concorso era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], oltre che a [OSCURATO:PERSONA], «poiché, in unione e concorso tra di loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a consegnare la somma di 30.000,00 euro per la restituzione di due motrici marca Mercedes, del complessivo valore di 150.000,00 euro, sottrattegli in data 13.09.2022, con l'implicita minaccia della perdita definitiva dei mezzi, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà». Il Tribunale di Taranto riteneva che - diversamente che per [OSCURATO:PERSONA] - a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non sussistessero i gravi indizi di colpevolezza del contestato reato di tentata estorsione, in quanto reputava che i due fratelli Guida, nell'operare come intermediari nelle trattative con il Fratepietro dirette a ottenere la restituzione delle due motrici rubate dietro corresponsione di una somma di denaro, fossero intervenuti con la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima [OSCURATO:PERSONA] e per motivi di solidarietà umana con lo stesso. 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto, affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione quanto all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) dalle stesse considerazioni svolte dal Tribunale di Trapani si evincerebbe che «[OSCURATO:PERSONA] ha individuato l'uomo che disponeva dei mezzi sottratti unitamente a ignoti concorrenti (Fratepietro), si è fatto latore con la vittima Internnite di tutte le sue richieste, ha promosso la ripresa delle trattative dopo una loro interruzione, ha promosso l'incontro tra Intermite, Fratepietro e il fratello [OSCURATO:PERSONA]», condotte le quali implicherebbero che [OSCURATO:PERSONA] «aveva concorso a perseguire l'interesse di Fratepietro a conseguire un ingiusto profitto con la minaccia implicita della mancata restituzione dei beni sottratti»; b) il Tribunale di Trapani avrebbe omesso di considerare il contenuto delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il 29 dicembre 2022 (nonché della memoria depositata dal pubblico ministero che a esse faceva riferimento), dalle quali sarebbe emerso che, nel corso dell'incontro del 15 ottobre 2022 tra lo stesso Intermite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che aveva avuto luogo nell'abitazione di quest'ultimo, «Fratepietro chiedeva 26.000 per gli estorsori (meno di quanto aveva proposto [OSCURATO:PERSONA]) oltre ad una somma per sé. Inoltre, sia [OSCURATO:PERSONA] sia Fratepietro, chiedevano di sborsare un anticipo per sbloccare la situazione e definivano le modalità del saldo in Bari, in tale occasione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accompagnato Intermite», con la conseguenza che sarebbe apparso «evidente che sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] agivano nell'interesse di Fratepietro, al punto da aver combinato l'incontro personale e, [OSCURATO:PERSONA], aver addirittura proposto il pagamento di un acconto e offerto a Intermite la sua disponibilità ad accompagnarlo dagli estorsori», sicché «[l]e condotte di [OSCURATO:PERSONA] e, con maggiore evidenza, del germano [OSCURATO:PERSONA], hanno concorso nel tentativo di far conseguire a Fratepietro il profitto, in quanto [...] certamente hanno favorito la trattativa al punto che [OSCURATO:PERSONA] ha offerto la sua abitazione per l'incontro tra Intermite e Fratepietro e ha indicato specifiche modalità esecutive per il pagamento della tangente, collaborando con il Fratepietro, affermando - come già esposto - che avrebbe accompagnato la vittima dagli ignoti concorrenti». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è inammissibile per carenza di interesse perché non opera alcun riferimento al tema delle esigenze cautelari. La Corte di cassazione ha infatti statuito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01). 2. Nel caso in esame, si deve osservare che, mentre il G.i.p. del Tribunale di Taranto aveva ravvisato i presupposti per l'adozione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Taranto, in sede di riesame, si è limitato a escludere, con riguardo a tali due indagati, la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze cautelari, che ha ritenuto assorbito dall'accoglimento dei motivi relativi alla gravità indiziaria. Orbene, come è stato chiarito dalla citata Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità dell'adozione o del ripristino della misura che lo stesso pubblico ministero aveva richiesto. Ciò significa che il pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove tale provvedimento abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita a uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento a entrambi, giacché non si può ravvisare l'interesse del pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e si deve inoltre escludere che il pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell'indagato a vedersi riconosciuta la riparazione per l'ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898-01). Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione dell'attualità delle esigenze cautelari. 3. L'onere rappresentativo del pubblico ministero può essere, nondimeno, diversamente modulato, a seconda che i presupposti per l'applicazione della misura siano stati espressamente esclusi ab origine ovvero solo in sede di impugnazione di merito, ben potendosi in questo secondo caso, ove il provvedimento impugnato non faccia espresso riferimento alle esigenze cautelari, richiamare e aggiornare il quadro cautelare al fine di suffragare l'interesse. 4. Proprio sulla base di considerazioni corrispondenti a quelle appena richiamate, la Corte di cassazione ha affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375-01. Più di recente, in senso analogo: Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv. 281010-01).5. Alla stregua di quanto sin qui osservato, posto che, nel caso di specie, non viene un rilievo uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - con la conseguenza che il motivo incentrato sui vizi dell'ordinanza impugnata, inerente alla gravità indiziaria, non si può ritenere evocare l'operatività della predetta presunzione -, si deve rilevare che il ricorso del pubblico ministero non rappresenta alcun elemento idoneo a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione dell'attualità delle esigenze cautelari, con la conseguenza che lo stesso ricorso si deve r