CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11419/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, sono manifestamente infonciati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc:. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma /, lett. e) cod. proc. pen., come si evince da pp.4-5 della sentenza impugnata, ove I giudice di merito richiama le dichiarazioni ritenute attendibili della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], le quali, da sole, possono essere poste a fondamento cell'affermazione di responsabilità penale a seguito di un vaglio di credibilità soggettiva (Sez.5, n.33280 del 2017), confermate dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e dai documenti prodotti quali le copie degli assegni bancari e il contratto di compravendita dell'auto, i quali tutti rappresentano elementi che permettono alla Corte di appello di affermare la sussistenza di artifizi e raggiri caratteristici del reato di truffa contrattuale; ritenuto che il quinto e sesto motivo di ricorso che contestano l'eccessività della pena non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti come emerge da p.5 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito fa espresso riferimento ai criteri previsti dall'art.133 cod. pen. e sottolinea la condotta dell'imputato caratterizzata da comportamenti truffaldini ed ingannatori; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere,