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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35045/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 12 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto contesta genericamente la conferma di responsabilità senza indicare con precisione quali fossero le eventuali illogicità manifeste decisive del percorso motivazionale posso sostegno della decisione (la Corte d'appello con motivazione esaustiva e rilevata come alla base della conferma vi fosse la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa: pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato che anche le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, proposte con il secondo motivo, sono manifestamente infondate tenuto conto che la Corte d'appello non rilevava elementi positivi idonei a concedere il beneficio invocato (la Corte d'appello, con motivazione puntuale, rilevava come le prove raccolte inducessero ad una valutazione negativa della personalità della ricorrente, già gravata da precedenti, che ostava alla concessione gli attenuanti generiche: pag. 5 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 12 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di estorsione. Rilevato che il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto contesta genericamente la conferma di responsabilità senza indicare con precisione quali fossero le eventuali illogicità manifeste decisive del percorso motivazionale posso sostegno della decisione (la Corte d'appello con motivazione esaustiva e rilevata come alla base della conferma vi fosse la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa: pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato che anche le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, proposte con il secondo motivo, sono manifestamente infondate tenuto conto che la Corte d'appello non rilevava elementi positivi idonei a concedere il beneficio invocato (la Corte d'appello, con motivazione puntuale, rilevava come le prove raccolte inducessero ad una valutazione negativa della personalità della ricorrente, già gravata da precedenti, che ostava alla concessione gli attenuanti generiche: pag. 5 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris