CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17067/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/01/2020 della Corte di Appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria trasmessa alla Cancelleria della Corte di cassazione, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che, in riforma della pronuncia del 08 maggio 2018 con la quale il Tribunale di Messina aveva assolto la ricorrente in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., ha affermato, previa riqualificazione del delitto nell'ipotesi tentata, la penale responsabilità dell'imputata e, concesse le circostanze attenuanti generiche in via equivalente all'aggravante contestata, ha condannato la Motolese alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa. 2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e di norme processuali, con il quale lamenta che la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado che aveva assolto l'imputata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha affermato la penale responsabilità della ricorrente per il delitto di tentato furto aggravato, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 3. Con requisitoria trasmessa alla cancelleria di questa Corte, il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla medesima cancelleria in data 01 novembre 2021, il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato ampie argomentazioni in replica alle considerazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo per l'annullamanto della sentenza in verifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente giova evidenziare che, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, con riferimento alla requisitoria del Procuratore generale trasmessa alla cancelleria di questa Corte - come da certificazione del 25 ottobre 2021 -, non ricorre un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Invero il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. solo nel caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 02; Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412). Nel caso di specie, l'imputato ha potuto esercitare il suo diritto di difesa, avendo ricevuto comunicazione della requisitoria del Procuratore generale in tempo utile per la formulazione delle conclusioni. 2. Il ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto è manifestamente infondato. 3. Il chiaro disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che traduce in norma quanto sancito da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492 - 01, ha trovato specificazione in pronunce successive, secondo cui non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 01; Sez. 5 sentenza n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553 - 01). 4. Nella specie, la Corte territoriale è pervenuta alla decisione di condanna dell'imputata sulla base di una diversa analisi della medesima situazione di fatto che si era cristallizzata nel giudizio di primo grado. 5. I giudici di appello hanno correttamente spiegato i motivi per i quali sono pervenuti alla reformatio in peius della sentenza del giudice di prime cure, evidenziando che la presenza sulla merce sottratta di un dispositivo antitaccheggio non elide la sussistenza dell'aggravante contestata. La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, invero, sussiste anche nel caso in cui la cosa sia soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua (R Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici, Rv. 263258 01; Sez. 2, 29171 del 08/09/2020, Distefano, Rv. 279774 - 01). Deve pertanto ribadirsi l'adesione all'orientamento che pone in evidenza che il dispositivo antitaccheggio, applicato alla merce esposta sui banchi di un negozio, consentendo la mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non è idoneo ad assicurare un controllo costante e diretto sulla res (Sez. 5, n. 47570 del 23/09/2015, Altanzul, Rv. 265913 - 01; Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015, dep. 2016, Craciun, Rv. 267564 - 01; Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, dep. 2017, Monachino, Rv. 269923 01; Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383 - 01). ./ 3 , 6. La Corte, inoltre, ha precisato che la contestata recidiva - nella specie, reiterata, specifica e infraquinquennale - non è causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto elemento sintomatico di pericolosità (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01). 5. La censura contenuta nel ricorso non si confronta con tali argomentazioni, ma si limita a richiamare la novella codicistica e la giurisprudenza della Corte nella sua massima espressione, senza spiegare quale oggetto avrebbe dovuto avere la rinnovazione dell'istruttoria. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Catena COR