CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 8 marzo 2022 con la quale la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del G.u.p. del Tribunale di Cagliari, ha ridotto a cinque anni la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta impropria da operazioni dolose; considerato che sia il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione - sia il secondo motivo di ricorso - che addotto la violazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose - non si sono confrontati compiutamente con le argomentazioni, che non possono dirsi manifestamente illogiche, in forza delle quali la Corte territoriale ha disatteso il gravame (in particolare, quanto al primo motivo, ritenendo infondata l'alternativa prospettazione dell'impiego della cassa dell'impresa fallita e, quanto al secondo motivo, indicando gli elementi di fatto - e segnatamente le condotte dell'imputato - da cui ha tratto la sussistenza del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., anche sotto il profilo soggettivo) ma si sono limitati a reiterare le medesime allegazioni già vagliate dallo stesso Giudice di appello e a prospettare pure un diverso apprezzamento del compendio in atti, non consentito legge in sede di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d