CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 40960/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 18 aprile 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale datato 22 settembre 2023, di proroga per due anni della sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., sul presupposto del suo permanente inserimento nella cosca di appartenenza, tuttora attiva e in cui egli ha ricoperto un ruolo apicale, della permanenza dei collegamenti con essa o del pericolo di un loro ripristino, e della mancanza di dissociazione da tale contesto criminoso, riscontrabile anche attraverso le varie infrazioni disciplinari commesse in carcere sino ad epoca recente; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge da parte dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale emesso una motivazione solo apparente, omettendo di valutare le emergenze favorevoli indicate nel reclamo che, unitamente al lungo periodo di carcerazione già trascorso, imponevano una più approfondita valutazione del pericolo di ripristino dei collegamenti con il clan di appartenenza e della attuale pericolosità sociale del ricorrente, e un più attento vaglio del decreto ministeriale impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, avendo il Tribunale motivato la propria decisione in modo approfondito, logico e fondato su dati oggettivi, in particolare richiamando le molte condanne e indagini che dimostrano l'attuale operatività della cosca a cui il ricorrente apparteneva e dalla quale non risulta essersi mai dissociato, nonché il ruolo apicale da lui ricoperto in essa, ed affermando ancora sussistente la sua pericolosità sociale alla luce dell'assenza di una sua formale dissociazione, della mancanza di una revisione critica almeno iniziale, dimostrata anche dalla condotta carceraria non del tutto corretta e rispettosa delle regole, e dell'accertata possibilità del mantenimento di contatti con i sodali ancora liberi, dedotta da due conversazioni telefoniche risalenti al 2021; ritenuto il ricorso manifestamente infondato, nonché generico, nella parte in cui indica quale elemento di novità l'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati di corruzione elettorale e concorso esterno in associazione mafiosa, per i quali il ricorrente è ancora sub iudice, senza tenere conto dei motivi di tale assoluzione, che, dalla sentenza definitiva, risultano in buona parte strettamente personali, e senza indicare per quali ragioni tale sentenza sarebbe rilevante anche per la posizione processuale del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobr