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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05887/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 20/12/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica in data 22/03/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato FERRARA Massimo a pena di giustizia per il reato di ricettazione, commesso in luogo sconosciuto in epoca prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

La condotta posta a base della condanna era consistita nell'aver ricevuto a fine di Profitto un telefono mobile proveniente dal furto denunciato il 10/10/2014 da PERDICHIZZI Santi, nel quale l'imputato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva inserito una scheda telefonica a sé intestata, che in seguito aveva ceduto dietro corrispettivo di 50 euro a GAROFALO Giraldo, cui aveva riferito che il bene gli apparteneva.

2. FERRARA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 63 cod. proc. pen. quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, da quest'ultima assunte senza assicurare la presenza del difensore, pur essendovi già in quel momento indizi di reità a suo carico, desunti dai tabulati telefonici: questi avevano infatti mostrato come la prima scheda telefonica inserita nel telefono oggetto del furto fosse stata quella dell'imputato; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla illogicità della motivazione, poiché il Collegio di appello per un verso spiegava che l'affermazione della responsabilità non si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal ricorrente alla p.g. in assenza di difensore, e quindi che esse non avrebbero inciso sul quadro probatorio a carico, dall'altro però riprendeva tali dichiarazioni, e pertanto le utilizzava, al fine di porle in contrasto con quanto lo stesso ricorrente aveva riferito in dibattimento, allorché aveva ammesso di aver consumato il furto del telefono mobile.

La ricostruzione data dalla CORTE avrebbe peraltro travisato la versione fornita da FERRARA al GUP; come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione della pena.

Il PROCURATORE GENERALE rassegna conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che effettivamente la sentenza impugnata presenta un passaggio motivazionale confuso, allorché da un lato esclude l'incidenza sull'affermazione della colpevolezza delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza il difensore, e dall'altro torna sulla loro utilizzabilità in quanto gli indizi di reità non si sarebbero ancora manifestati al momento della loro verbalizzazione, e soprattutto allorché le pone in contrasto con quanto da FERRARA dichiarato al momento del giudizio di primo grado, tuttavia ciò non è in grado di rendere contraddittorio e illogico l'intero impianto argomentativo: è certo infatti che FERRARA davanti al GUP aveva ammesso l'impossessamento del telefono mobile, sostenendo la tesi del furto, e che i tabulati telefonici avevano confermato che egli lo aveva adoperato, inserendovi la propria sim card.

È quindi altrettanto sicura da parte sua l'avvenuta illecita acquisizione del bene.

4. È manifestamente infondato il motivo volto a far ravvisare nella specie il furto invece che la ricettazione, avendo la CORTE territoriale reso congrua e coerente motivazione in ordine alla sussistenza della seconda tipologia di illecito penale, alla stregua del tempo trascorso fra la consumazione del primo e l'utilizzo del telefono da parte di FERRARA, e della non verosimiglianza di quanto da lui asserito al GUP in ordine ai destinatari delle telefonate da lui fatte partire.

Manifestamente infondate sono infine le censure al diniego delle generiche e della sospensione della pena, peraltro formulate in termini aspecifici, senza precisare le ragioni che avrebbero dovuto farle riconoscere, a fronte di una motivazione che ha richiamato quali ragioni osl:ative i numerosi precedenti penali dell'interessato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il 1°/02/2022 Il consigliere estensore Il idente [OSCURATO:PERSONA] nni Diotallevi (\C," " OFPcrtO [OSCURATO:PERSONA] 21 FED, 2022 OANCéL _ i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE ,- , , . .,. c, . , . , r jij -• ;,:‘,"..•ft.--. ki',AJ,,\...\--.- - i•z-- , 3 ':,-,),/,,' (- ,-, ,1‘, f> _ i, „ ');--':,:;"),\(‘Q "V\ L,_ '-,t,-) \,-,QA- \i',....,e..)-/„(,_ir• e. ..., n, -is ..., . i ', y - \._CY , k, I \ I.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 20/12/2019, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica in data 22/03/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato FERRARA Massimo a pena di giustizia per il reato di ricettazione, commesso in luogo sconosciuto in epoca prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. La condotta posta a base della condanna era consistita nell'aver ricevuto a fine di Profitto un telefono mobile proveniente dal furto denunciato il 10/10/2014 da PERDICHIZZI Santi, nel quale l'imputato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva inserito una scheda telefonica a sé intestata, che in seguito aveva ceduto dietro corrispettivo di 50 euro a GAROFALO Giraldo, cui aveva riferito che il bene gli apparteneva. 2. FERRARA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 63 cod. proc. pen. quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, da quest'ultima assunte senza assicurare la presenza del difensore, pur essendovi già in quel momento indizi di reità a suo carico, desunti dai tabulati telefonici: questi avevano infatti mostrato come la prima scheda telefonica inserita nel telefono oggetto del furto fosse stata quella dell'imputato; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla illogicità della motivazione, poiché il Collegio di appello per un verso spiegava che l'affermazione della responsabilità non si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal ricorrente alla p.g. in assenza di difensore, e quindi che esse non avrebbero inciso sul quadro probatorio a carico, dall'altro però riprendeva tali dichiarazioni, e pertanto le utilizzava, al fine di porle in contrasto con quanto lo stesso ricorrente aveva riferito in dibattimento, allorché aveva ammesso di aver consumato il furto del telefono mobile. La ricostruzione data dalla CORTE avrebbe peraltro travisato la versione fornita da FERRARA al GUP; come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione della pena. Il PROCURATORE GENERALE rassegna conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Premesso che effettivamente la sentenza impugnata presenta un passaggio motivazionale confuso, allorché da un lato esclude l'incidenza sull'affermazione della colpevolezza delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza il difensore, e dall'altro torna sulla loro utilizzabilità in quanto gli indizi di reità non si sarebbero ancora manifestati al momento della loro verbalizzazione, e soprattutto allorché le pone in contrasto con quanto da FERRARA dichiarato al momento del giudizio di primo grado, tuttavia ciò non è in grado di rendere contraddittorio e illogico l'intero impianto argomentativo: è certo infatti che FERRARA davanti al GUP aveva ammesso l'impossessamento del telefono mobile, sostenendo la tesi del furto, e che i tabulati telefonici avevano confermato che egli lo aveva adoperato, inserendovi la propria sim card. È quindi altrettanto sicura da parte sua l'avvenuta illecita acquisizione del bene. 4. È manifestamente infondato il motivo volto a far ravvisare nella specie il furto invece che la ricettazione, avendo la CORTE territoriale reso congrua e coerente motivazione in ordine alla sussistenza della seconda tipologia di illecito penale, alla stregua del tempo trascorso fra la consumazione del primo e l'utilizzo del telefono da parte di FERRARA, e della non verosimiglianza di quanto da lui asserito al GUP in ordine ai destinatari delle telefonate da lui fatte partire. Manifestamente infondate sono infine le censure al diniego delle generiche e della sospensione della pena, peraltro formulate in termini aspecifici, senza precisare le ragioni che avrebbero dovuto farle riconoscere, a fronte di una motivazione che ha richiamato quali ragioni osl:ative i numerosi precedenti penali dell'interessato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 1°/02/2022 Il consigliere estensore Il idente [OSCURATO:PERSONA] nni Diotallevi (\C," " OFPcrtO [OSCURATO:PERSONA] 21 FED, 2022 OANCéL _ i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ,- , , . .,. c, . , . , r jij -• ;,:‘,"..•ft.--. ki',AJ,,\...\--.- - i•z-- , 3 ':,-,),/,,' (- ,-, ,1‘, f> _ i, „ ');--':,:;"),\(‘Q "V\ L,_ '-,t,-) \,-,QA- \i',....,e..)-/„(,_ir• e. ..., n, -is ..., . i ', y - \._CY , k, I \ I.
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